decide il rapporto di lavoro, non il reddito perso — Ripam Studio AI


Gli ammortizzatori sociali si dividono in due famiglie che rispondono a situazioni diverse: la tutela in costanza di rapporto — il rapporto c’è ancora, l’orario è sospeso o ridotto — e la tutela della disoccupazione — il rapporto è cessato. Confonderle è l’errore più frequente della materia, perché entrambe si traducono in un assegno mensile INPS.

La domanda che scioglie ogni dubbio: il contratto di lavoro esiste ancora? Se sì, siamo nell’integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015). Se è cessato, siamo nella NASpI (D.Lgs. 22/2015). Tutto il resto — percentuali, durate, requisiti — discende da lì.

NASpI: la disoccupazione involontaria

La NASpI ha sostituito ASpI e mini-ASpI dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione. Sono esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e, con disciplina speciale, gli operai agricoli.

I requisiti (art. 3)

  1. essere in stato di disoccupazione;
  2. poter far valere, nei quattro anni precedenti, almeno tredici settimane di contribuzione.

Il requisito che non c’è più. Fino al 2021 serviva anche far valere trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi. L’art. 3 c. 1-bis lo ha eliminato per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022. Molti manuali lo riportano ancora: se un quesito lo presenta come requisito vigente, è costruito su materiale superato.

La NASpI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966. Non spetta, di regola, per le dimissioni volontarie.

Il requisito anti-abuso del 2025

La legge di bilancio 2025 ha aggiunto la lettera c-bis) all’art. 3: per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, chi si è dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti deve poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo quelle dimissioni. Serve a contrastare le dimissioni seguite da una breve riassunzione al solo scopo di ottenere l’indennità. Restano fuori dal computo le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo protetto di maternità e paternità e la risoluzione consensuale in sede di conciliazione. La regola non incide su importo e durata.

Misura, durata, décalage

  • Misura: 75% della retribuzione mensile di riferimento, se questa è pari o inferiore a una soglia rivalutata ogni anno; sopra quella soglia, 75% della soglia più il 25% della differenza, entro un massimale rivalutato ISTAT.
  • Durata: pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
  • Décalage: riduzione del 3% al mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione — non del quarto, come prevedeva il testo originario — e dal primo giorno dell’ottavo mese per chi alla domanda ha compiuto 55 anni.

Domanda, decadenza, anticipazione

La domanda va presentata all’INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione; la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, o dal giorno dopo la domanda se presentata più tardi. L’erogazione è condizionata alla partecipazione alle politiche attive (art. 7). La NASpI può essere liquidata anticipatamente in unica soluzione come incentivo all’autoimprenditorialità: sul punto la Corte costituzionale, con la sentenza 90/2024, ha dichiarato illegittimo l’obbligo di restituzione integrale quando l’attività cessi per causa incolpevole.

DIS-COLL

È la disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e senza partita IVA; è estesa ad assegnisti e dottorandi con borsa. Dal 1° gennaio 2022 la durata massima è di dodici mesi ed è riconosciuta la contribuzione figurativa, prima esclusa. Il termine di decadenza per la domanda è lo stesso della NASpI: sessantotto giorni.

Integrazione salariale: il rapporto resta in piedi

La CIG interviene quando l’orario è sospeso o ridotto ma il rapporto non si interrompe. La fonte organica è il D.Lgs. 148/2015, riformato dalla L. 234/2021 che dal 1° gennaio 2022 ne ha universalizzato la platea.

Elemento Regola
Beneficiari Lavoratori subordinati, apprendisti inclusi, con almeno 30 giorni di anzianità presso l’unità produttiva
Misura 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro massimali ISTAT
Durata massima complessiva 24 mesi (CIGO + CIGS) in un quinquennio mobile per unità produttiva; 30 mesi per edilizia e affini
Contribuzione addizionale Cresce con l’uso: 9% fino a 52 settimane nel quinquennio, 12% fino a 104, 15% oltre
Contribuzione figurativa Sì, utile per diritto e misura della pensione

CIGO e CIGS: campo e causali

  • CIGO — imprese industriali, edili e assimilate. Causali (art. 11): a) eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, comprese le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. Durata: massimo 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane; oltre le 52 consecutive serve un periodo di almeno 52 settimane di normale attività prima di una nuova domanda.
  • CIGS — causali (art. 21): a) riorganizzazione aziendale, b) crisi aziendale, c) contratto di solidarietà. Durata: 24 mesi per la riorganizzazione, 12 per la crisi, fino a 36 per la solidarietà.

Il campo di applicazione della CIGS è cambiato nel 2022 e i manuali sono rimasti indietro. I commi 1-3 dell’art. 20 — industriali con più di 15 dipendenti, commercio e agenzie di viaggio con più di 50 — si applicano ai trattamenti fino al 31 dicembre 2021 (comma 3-quater). Dal 1° gennaio 2022 vale il comma 3-bis: la CIGS si applica ai datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà che nel semestre precedente abbiano occupato in media più di quindici dipendenti. La soglia dei 50 per il commercio non è più il discrimine che era.

I fondi di solidarietà

Per i settori non coperti da CIGO e CIGS esistono i fondi bilaterali di categoria, il FIS (Fondo di Integrazione Salariale, residuale presso l’INPS) e i fondi territoriali delle Province autonome. Erogano assegni di integrazione salariale analoghi. È la parte del sistema che rende oggi la tutela pressoché universale.

Il confronto, in una tabella

NASpI Integrazione salariale
Fonte D.Lgs. 22/2015 D.Lgs. 148/2015
Presupposto Rapporto cessato involontariamente Rapporto in corso, orario sospeso o ridotto
Misura 75% (con la formula sopra soglia) 80% della retribuzione per le ore non prestate
Requisito d’ingresso 13 settimane di contribuzione nei 4 anni 30 giorni di anzianità nell’unità produttiva
Durata Metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni 24 mesi nel quinquennio mobile (30 per l’edilizia)
Riduzione nel tempo 3% al mese dal 6° mese (dall’8° se ≥ 55 anni) Nessuna: cresce invece il contributo addizionale a carico dell’impresa
Termine per la domanda 68 giorni a pena di decadenza Domanda dell’impresa, previa consultazione sindacale

Il modo più rapido per non sbagliare. 75 e 80 non sono intercambiabili: il 75% è del lavoratore che ha perso il posto, l’80% è dell’impresa che tiene il posto ma ferma l’orario. E la riduzione progressiva colpisce solo la NASpI: nella CIG a crescere è il costo per l’impresa, non il calo dell’assegno.

Allenatevi sulla materia con i quesiti di diritto del lavoro e previdenza, o riprendete il quadro completo dal report di studio.

Fonti. D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, artt. 1-8 e 15 (NASpI e DIS-COLL). D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21 e 22 (integrazione salariale). L. 30 dicembre 2021 n. 234 (riforma degli ammortizzatori). L. 30 dicembre 2024 n. 207, legge di bilancio 2025 (requisito anti-abuso NASpI). Corte cost., sent. n. 90/2024. L. 15 luglio 1966 n. 604, art. 7.


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