La Commissione europea propone con il Public Procurement Act COM(2026) 590 di sostituire le tre direttive del 2014 con un unico regolamento direttamente applicabile agli appalti e alle concessioni. Il testo introduce il Best Price-Quality Ratio, con qualità almeno al 30% e al 50% nei contratti labour-intensive, interoperabilità delle piattaforme di eProcurement, principio “once only”, maggiore attenzione a sostenibilità, innovazione, resilienza e preferenza europea. Per progettisti e stazioni appaltanti resta aperto il nodo della compatibilità con il Codice italiano e della specificità dei servizi di architettura e ingegneria. INGENIO ne analizza contenuti e conseguenze operative.
Un unico regolamento al posto delle tre direttive del 2014, meno procedure, più negoziazione, qualità almeno al 30%, piattaforme digitali interoperabili e criteri di preferenza europea. La Commissione UE propone una profonda revisione degli appalti pubblici. Ma per progettisti e servizi di architettura e ingegneria si apre già il confronto sulla reale tutela della qualità del progetto.
Il Public Procurement Act presentato dalla Commissione europea il 9 settembre 2026 non è una semplice revisione delle regole sugli appalti.
La proposta COM(2026) 590 final cambia innanzitutto lo strumento giuridico: le tre direttive europee del 2014 verrebbero sostituite da un unico regolamento direttamente applicabile negli Stati membri. Ma cambia anche il ruolo attribuito agli acquisti pubblici, chiamati non soltanto a garantire concorrenza e corretto utilizzo delle risorse, ma a sostenere qualità, sostenibilità, innovazione, sicurezza economica e capacità produttiva europea.
È una trasformazione rilevante per un mercato che vale circa il 15% del PIL dell’Unione europea, nell’ordine dei 2.500 miliardi di euro l’anno, e che comprende infrastrutture, edifici pubblici, energia, trasporti, sanità e servizi.
Per il settore delle costruzioni il dossier merita quindi di essere seguito con particolare attenzione.
Non solo perché cambieranno le procedure di gara, ma perché la futura disciplina europea potrà incidere direttamente sul rapporto tra prezzo e qualità, progettazione, requisiti degli operatori, digitalizzazione, sostenibilità delle opere e organizzazione degli appalti pubblici italiani.
Il testo ufficiale della proposta del Public Procurement Act
La proposta di riforma è contenuta nel documento COM(2026) 590 final – 2026/0265(COD), presentato dalla Commissione europea il 9 settembre 2026 e attualmente sottoposto alla procedura legislativa ordinaria di Parlamento europeo e Consiglio. Il testo integrale, gli allegati e la documentazione di impatto sono disponibili sui portali ufficiali dell’Unione europea
Dalle tre direttive a un unico regolamento europeo
La proposta parte da una scelta radicale.
Oggi il sistema europeo degli appalti pubblici si fonda principalmente su tre direttive:
- la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- la Direttiva 2014/25/UE relativa ai settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
La Commissione propone di abrogarle e di far confluire la disciplina in un unico Regolamento sui contratti pubblici e sulle concessioni, il Public Procurement Act.
La differenza non è puramente formale.
Una direttiva stabilisce obiettivi che devono essere recepiti dagli ordinamenti nazionali, lasciando agli Stati margini nella costruzione della disciplina interna. Un regolamento europeo, invece, è direttamente applicabile.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione del mercato europeo degli appalti e le differenze prodotte da ventisette sistemi nazionali di recepimento.
Per l’Italia questo significa che, qualora l’impostazione fosse confermata nel testo definitivo, occorrerà verificare in profondità il rapporto tra il nuovo quadro europeo e il D.Lgs. 36/2023, il nostro Codice dei contratti pubblici.
E proprio su questo punto iniziano le prime preoccupazioni delle professioni tecniche.
Per approfondire
Per chi vuole approfondire il contenuto della proposta, la Commissione europea ha pubblicato una pagina ufficiale dedicata al Public Procurement Act, dove sono raccolti il testo della proposta, gli allegati, l’impact assessment e gli altri documenti preparatori e di accompagnamento.
Si tratta della fonte più utile per ricostruire non solo il contenuto normativo del nuovo regolamento, ma anche le motivazioni della riforma, gli obiettivi di semplificazione, gli effetti attesi sul mercato unico e le valutazioni economiche effettuate dalla Commissione.
Approfondimento ufficiale: Public Procurement Act – Commissione europea
Semplificare le gare: da cinque procedure a tre
Uno degli obiettivi principali dichiarati dalla Commissione è la semplificazione.
La proposta riduce il numero delle procedure e amplia la possibilità per gli acquirenti pubblici di confrontarsi con il mercato e negoziare con gli operatori economici.
Secondo la ricostruzione di Edilportale, il nuovo sistema passerebbe dalle attuali cinque principali modalità procedurali a tre procedure, con una maggiore flessibilità nella loro gestione.
Viene inoltre rafforzato il ruolo delle consultazioni preliminari di mercato, attraverso le quali una stazione appaltante può conoscere soluzioni tecnologiche, caratteristiche dell’offerta e capacità degli operatori prima di costruire la gara.
Una logica particolarmente significativa nei settori caratterizzati da rapida evoluzione tecnologica, come digitalizzazione delle costruzioni, gestione energetica, infrastrutture intelligenti e sistemi industrializzati.
È prevista anche una procedura specificamente orientata all’innovazione, destinata allo sviluppo e all’acquisto di soluzioni non ancora disponibili sul mercato.
La Commissione stima che la riduzione degli adempimenti possa generare 650 milioni di euro di risparmi amministrativi ogni anno: circa 80 milioni per gli acquirenti pubblici e 570 milioni per gli operatori economici.
Qualità almeno al 30%: il Best Price-Quality Ratio diventa centrale
Uno dei passaggi più interessanti riguarda i criteri di aggiudicazione.
Il principio indicato dalla Commissione è quello del Best Price-Quality Ratio, il miglior rapporto tra prezzo e qualità.
Nella proposta, i criteri qualitativi dovrebbero pesare normalmente per almeno il 30% della valutazione complessiva, percentuale che salirebbe almeno al 50% nei contratti ad alta intensità di manodopera.
Non si tratta tuttavia di una soglia completamente rigida.
Il modello proposto segue una logica di “comply or explain”: la stazione appaltante potrebbe discostarsi dalla percentuale indicata qualora sia in grado di motivare che la qualità viene garantita attraverso altri strumenti, ad esempio requisiti minimi o specifiche tecniche particolarmente stringenti.
L’impostazione segna comunque un principio importante: la gara pubblica non dovrebbe essere costruita attorno al solo prezzo.
Ma proprio la soglia del 30% ha aperto una prima discussione in Italia.
Per i servizi di architettura e ingegneria, infatti, il nostro ordinamento ha seguito negli ultimi anni una direzione ancora più orientata alla componente tecnica: l’articolo 41 del Codice dei contratti limita al 30% il peso attribuibile all’offerta economica nelle fattispecie previste.
Il confronto tra i due sistemi sarà quindi uno dei temi centrali dell’iter europeo.
Una piattaforma europea degli appalti, senza eliminare quelle nazionali
La seconda grande direttrice è la digitalizzazione.
La Commissione non propone la creazione di un unico portale europeo che sostituisca le piattaforme nazionali, ma un ecosistema interoperabile di e-procurement.
L’obiettivo è consentire alle imprese di partecipare più facilmente agli appalti negli altri Stati membri attraverso piattaforme tra loro connesse.
Al centro vi è il principio “once only”: documenti e informazioni già disponibili presso una pubblica amministrazione non dovrebbero essere richiesti nuovamente all’operatore economico.
Il sistema dovrebbe permettere anche verifiche automatizzate su requisiti e cause di esclusione e alimentare uno spazio europeo dei dati sugli appalti.
Per chi segue l’evoluzione della digitalizzazione degli appalti italiani il tema è particolarmente significativo.
Dopo la costruzione dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale previsto dal Codice dei contratti, si apre infatti una seconda fase: l’interoperabilità transfrontaliera dei dati di gara.
Non è soltanto una questione informatica. Significa progressivamente trasformare documenti, requisiti, qualificazioni e informazioni sugli operatori in dati strutturati e verificabili automaticamente.
Gli appalti diventano uno strumento di politica industriale
Probabilmente il cambiamento politico più rilevante della proposta riguarda però il ruolo attribuito alla domanda pubblica.
La Commissione vuole utilizzare gli appalti non soltanto per acquistare un’opera, un prodotto o un servizio, ma anche per perseguire obiettivi di:
sostenibilità ambientale, innovazione, resilienza, sicurezza delle catene di approvvigionamento, politica sociale e autonomia strategica europea.
La proposta introduce quindi una cornice per applicare criteri di preferenza europea, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione.
Il principio non equivale a una chiusura generalizzata nei confronti delle imprese extraeuropee.
La Commissione punta piuttosto a rafforzare il concetto di reciprocità: l’accesso al mercato europeo potrebbe essere limitato nei confronti di operatori provenienti da Paesi che non garantiscono condizioni analoghe alle imprese europee.
In alcuni casi potrebbero inoltre assumere rilievo l’origine europea dei prodotti e la sicurezza delle catene di fornitura. Reuters riferisce, tra le opzioni previste, criteri collegati a una quota almeno del 50% di contenuto europeo in determinate circostanze.
Il tema assume evidentemente una particolare importanza per materiali da costruzione, infrastrutture strategiche, sistemi energetici, tecnologie digitali e apparecchiature destinate alle infrastrutture critiche.
Sostenibilità: non solo prezzo di acquisto, ma ciclo di vita
Anche la sostenibilità entra in modo più strutturale nella logica degli affidamenti.
I criteri qualitativi potranno comprendere caratteristiche ambientali, sociali, innovative, di sicurezza e resilienza, selezionate in funzione della natura del contratto.
Per il settore delle costruzioni questo significa poter attribuire maggiore rilevanza ad aspetti quali: durabilità dell’opera, prestazioni energetiche, accessibilità, consumo di risorse, manutenzione, adattabilità e costi durante l’intero ciclo di vita.
Il riferimento al life-cycle costing diventa particolarmente significativo.
Il costo di un’opera pubblica non coincide infatti con il prezzo necessario per costruirla.
Progettazione, costruzione, energia, manutenzione, gestione, sostituzione dei componenti e fine vita costituiscono un sistema economico unico.
La riforma europea sembra spingere progressivamente gli appalti verso questa visione.
Progettare un edificio non è come acquistare un prodotto
È proprio sul concetto di qualità che emergono però le prime criticità.
L’Architects’ Council of Europe (ACE), rappresentanza europea della professione, ha accolto positivamente l’obiettivo di modernizzare gli appalti ma ha espresso forti preoccupazioni per il trattamento dei servizi intellettuali e della progettazione.
Secondo ACE, trasformare le direttive in un regolamento direttamente applicabile potrebbe produrre un livello normativo costruito sul minimo comune denominatore e indebolire legislazioni nazionali che hanno sviluppato strumenti più avanzati di tutela della qualità.
Il presidente Daniel Fügenschuh ha sintetizzato la posizione con un’espressione efficace: il quadro europeo dovrebbe essere “a floor for quality, never a ceiling” — una base minima per la qualità, non il limite oltre il quale gli Stati non possano andare.
ACE pone inoltre una questione fondamentale: i servizi creativi e intellettuali non possono essere valutati esattamente con le stesse logiche utilizzate per acquistare prodotti standardizzati.
Per questo chiede un capitolo specificamente dedicato ai servizi intellettuali.
Il nodo dei concorsi di progettazione
Un altro punto particolarmente sensibile riguarda i concorsi di progettazione.
ACE ne chiede esplicitamente la salvaguardia, considerandoli strumenti capaci di selezionare le soluzioni sulla base della qualità progettuale e, contemporaneamente, di offrire opportunità di accesso al mercato ai giovani progettisti e agli studi di minori dimensioni.
Il dato sulla struttura del mercato professionale europeo aiuta a comprendere il problema.
Oltre il 90% degli studi di architettura europei sono microimprese o PMI, mentre secondo i dati ACE nel 2023 solo il 20% degli studi aveva partecipato a un appalto pubblico o a un concorso di progettazione.
Tra le principali barriere vengono indicati gli oneri amministrativi e i costi non remunerati necessari per partecipare alle procedure.
Semplificare, quindi, non significa necessariamente uniformare.
La vera questione sarà capire se il nuovo sistema riuscirà contemporaneamente a ridurre gli adempimenti e a mantenere procedure capaci di riconoscere la specificità della progettazione.
Una riforma importante, ma il testo può ancora cambiare
C’è infine un punto essenziale.
Il Public Procurement Act non è ancora diritto vigente.
Il documento presentato il 9 settembre è una proposta della Commissione europea, identificata come COM(2026) 590 final – procedura 2026/0265(COD). Dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e potrà essere modificata anche significativamente durante il negoziato.
Fino all’entrata in applicazione della futura disciplina continueranno quindi a valere le direttive del 2014 e le normative nazionali che le hanno recepite.
Questo significa anche che le critiche formulate in questi giorni da organizzazioni professionali, imprese e rappresentanze industriali non sono soltanto commenti.
Sono già parte del confronto che accompagnerà la costruzione del testo definitivo.
Anche il settore europeo delle costruzioni si era mosso prima della presentazione della proposta: FIEC, European International Contractors, European Dredging Association e UNIFE hanno chiesto di rafforzare reciprocità, qualità, sostenibilità e condizioni di concorrenza equilibrate.
FIEC aveva inoltre sostenuto, durante la consultazione, una posizione significativa: mantenere lo strumento della direttiva, anziché passare a un regolamento, proprio per preservare una maggiore capacità di adattamento nei diversi ordinamenti nazionali.
La vera domanda: semplificare senza banalizzare la qualità
La proposta europea contiene obiettivi difficilmente contestabili: ridurre la burocrazia, aprire realmente il mercato europeo alle PMI, digitalizzare le procedure, valorizzare il ciclo di vita, sostenere innovazione e resilienza e utilizzare l’enorme capacità di acquisto pubblico dell’Unione per rafforzare l’economia europea.
Il problema sarà capire come questi obiettivi verranno tradotti nelle regole.
Nel settore delle costruzioni la qualità raramente può essere ridotta a un indicatore numerico.
Un progetto migliore può costare qualcosa in più nella fase iniziale e molto meno nei cinquant’anni successivi. Può ridurre manutenzione ed energia, migliorare sicurezza e comfort, aumentare adattabilità e durata dell’opera.
E soprattutto la progettazione non è un prodotto standard che può essere confrontato esclusivamente attraverso quantità predeterminate.
La sfida del nuovo Public Procurement Act sarà quindi proprio questa: semplificare gli appalti senza semplificare il concetto di qualità.
Per l’Italia, dove negli ultimi anni il tema dell’equo compenso, del peso dell’offerta tecnica e della centralità del progetto ha prodotto scelte normative precise, il confronto europeo sarà particolarmente importante.
Il testo del 9 settembre apre il negoziato.
Non lo chiude.
Preoccupazioni dal mondo degli architetti
Il CNAPPC ha espresso forte preoccupazione per la proposta europea, temendo che i servizi di architettura e ingegneria vengano assimilati ad altri servizi e che si riduca il peso riconosciuto alla qualità progettuale. Tra i nodi segnalati: offerta tecnica, equo compenso e concorsi di progettazione.
Critica anche la posizione dell’Architects’ Council of Europe (ACE). Il presidente Daniel Fügenschuh ha affermato che il quadro europeo dovrebbe essere “a floor for quality, never a ceiling”, cioè una soglia minima di qualità e non un limite massimo. ACE chiede una disciplina specifica per i servizi intellettuali, maggiore tutela dei concorsi di progettazione e criteri di aggiudicazione capaci di valorizzare qualità architettonica, sostenibilità e competenza professionale.
Articolo:Appalti UE: qualità minima al 30%, gli architetti contestano la nuova disciplina
FAQ TECNICHE: Appalti UE: cosa prevede il nuovo Public Procurement Act
Che cos’è il Public Procurement Act europeo?
È la proposta COM(2026) 590 final, presentata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026.
Prevede un regolamento sui contratti pubblici e sulle concessioni destinato a sostituire le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Non è ancora una norma definitivamente approvata.
La procedura legislativa ordinaria 2026/0265(COD) è in corso.
Quali appalti saranno interessati dal nuovo regolamento europeo?
La proposta disciplina lavori, forniture, servizi e concessioni compresi nel proprio campo di applicazione.
Interessa quindi direttamente anche costruzioni, infrastrutture, progettazione e servizi tecnici.
Il settore delle costruzioni rappresenta, secondo la stessa Commissione, circa il 30% del valore dei contratti pubblici aggiudicati.
La proposta richiama espressamente anche il BIM quale strumento per innovazione ed efficienza nel settore.
Quanto dovrà pesare la qualità nelle nuove gare europee?
L’art. 100 della proposta stabilisce che i criteri di qualità rappresentino almeno il 30% dei punti complessivamente attribuiti.
Per i contratti labour-intensive la soglia sale almeno al 50%.
Sono previste possibilità di deroga quando la qualità sia adeguatamente garantita attraverso specifiche, condizioni di esecuzione o altri strumenti.
È uno dei passaggi da confrontare con le regole italiane sui servizi tecnici.
Che cosa cambia per servizi di architettura e ingegneria?
Il testo propone una disciplina europea maggiormente unitaria, mentre in Italia sono state sviluppate regole specifiche per i servizi di architettura e ingegneria.
CNAPPC e Architects’ Council of Europe chiedono che venga riconosciuta la specificità delle prestazioni intellettuali.
ACE teme che un regolamento uniforme possa produrre una “race to the bottom” nelle legislazioni nazionali più orientate alla qualità.
Come cambieranno gli appalti pubblici digitali?
La proposta punta sull’interoperabilità fra servizi e piattaforme di eProcurement e sulla possibilità di partecipare più facilmente alle gare transfrontaliere.
Viene rafforzato il principio once only, per evitare di richiedere ripetutamente dati già disponibili alle amministrazioni.
La Commissione prevede inoltre standard europei per lo scambio elettronico delle informazioni di gara.
Per costruzioni e infrastrutture questo percorso si intreccia con BIM e gestione strutturata dei dati.
Quale ruolo avranno sostenibilità e ciclo di vita?
La proposta consente di utilizzare criteri qualitativi ambientali e sociali e punta a integrare maggiormente sostenibilità, resilienza e innovazione negli appalti.
Per le costruzioni ciò può valorizzare prestazioni riferite al ciclo di vita anziché al solo costo iniziale.
La concreta applicazione dipenderà dai criteri settoriali e dagli atti delegati che accompagneranno il nuovo quadro.
Qual è l’errore da evitare oggi nell’interpretare la riforma?
Presentare COM(2026) 590 come un regolamento già vigente.
La Commissione ha adottato una proposta legislativa il 9 settembre 2026; Parlamento europeo e Consiglio devono ancora esaminarla e possono modificarla.
Fino all’applicazione della futura normativa restano operative le regole vigenti.
Ogni valutazione sull’impatto definitivo sul D.Lgs. 36/2023 deve quindi essere formulata come scenario e non come effetto già prodotto.
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