Dal 27 settembre 2026 entreranno in applicazione le nuove disposizioni europee contro le comunicazioni ingannevoli sulla sostenibilità. Le regole riguarderanno anche le dichiarazioni relative al benessere animale, con conseguenze dirette per etichette, confezioni, siti internet e campagne promozionali delle filiere zootecniche e alimentari.
Il nuovo quadro deriva dalla Direttiva (UE) 2024/825, anche nota come “Empowering Consumers Directive”, recepita in Italia con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.
Il decreto è entrato formalmente in vigore il 24 marzo u.s., ma stabilisce espressamente che le nuove disposizioni si applicheranno dal 27 settembre 2026.
Il benessere animale tra le caratteristiche sociali dei prodotti
Il decreto modifica il Codice del consumo includendo tra le caratteristiche principali di un prodotto anche quelle ambientali e sociali. La direttiva europea chiarisce che le caratteristiche sociali possono comprendere, oltre alle condizioni di lavoro, ai diritti umani e alle iniziative sociali, gli impegni etici relativi al benessere degli animali.
Questo significa che una comunicazione capace di indurre in errore il consumatore sulle condizioni di allevamento, sui controlli effettuati o sugli standard rispettati potrà essere considerata una pratica commerciale scorretta.
Le FAQ pubblicate dalla Commissione europea precisano che gli operatori devono poter fornire prove dell’esattezza delle affermazioni utilizzate nelle comunicazioni commerciali.
Un claim come “da allevamenti attenti al benessere animale” non diventa quindi automaticamente vietato. Dovrà però corrispondere a condizioni effettivamente verificabili e non potrà suggerire prestazioni più ampie di quelle concretamente dimostrabili. Sarà necessario poter chiarire quali aspetti del benessere siano valutati, quali fasi della filiera siano interessate e su quali controlli si fondi la dichiarazione.
Non sarà inoltre possibile presentare come elemento distintivo un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della stessa categoria. Il semplice rispetto delle norme obbligatorie sul benessere animale non potrà essere pubblicizzato come se rappresentasse, da solo, una prestazione superiore dell’azienda o del prodotto.
Claim e marchi non sono la stessa cosa
La nuova disciplina distingue, di fatto, tra dichiarazioni specifiche e etichette di sostenibilità. Non ogni riferimento al benessere animale richiederà necessariamente una certificazione di terza parte: un’affermazione testuale potrà essere utilizzata purché sia veritiera, precisa, non ambigua e sostenuta da prove adeguate.
Regole più stringenti si applicheranno quando il messaggio assumerà la forma di un marchio di fiducia, un bollino, un logo o un segno equivalente destinato a distinguere il prodotto sulla base delle sue caratteristiche sociali.
Dal 27 settembre, queste etichette potranno essere utilizzate soltanto se stabilite da un’autorità pubblica oppure fondate su un sistema di certificazione conforme ai requisiti europei. Il sistema dovrà prevedere condizioni trasparenti e non discriminatorie, requisiti accessibili al pubblico, procedure per affrontare le non conformità e controlli svolti da un soggetto terzo competente e indipendente.
La Commissione europea ha inoltre chiarito che non è previsto un ulteriore periodo transitorio. I marchi già presenti sul mercato che non rispettano tali condizioni dovranno quindi essere adeguati oppure rimossi dalle comunicazioni commerciali.
Nel contesto italiano, il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale costituisce uno dei principali riferimenti strutturati per certificare e comunicare il benessere lungo la filiera. La certificazione, tuttavia, non autorizza automaticamente qualsiasi messaggio. I claim dovranno rimanere coerenti con il disciplinare applicato, il campo della certificazione e le condizioni effettivamente sottoposte a controllo. (Per approfondire leggi anche: Come funziona davvero la certificazione SQNBA in stalla? e guarda l’intervista: SQNBA: come richiedere la certificazione)
Anche gli animali vivi entrano nel Codice del consumo
Il D.Lgs. 30/2026 inserisce espressamente gli animali vivi nella definizione di “beni” contenuta nel Codice del consumo. Anche la loro vendita può quindi rientrare nelle regole sulle pratiche commerciali e sui diritti dei consumatori.
La modifica riguarda però i rapporti tra professionista e consumatore e non si estende automaticamente alle normali compravendite tra operatori economici della filiera. Può assumere rilievo, ad esempio, quando un’impresa vende direttamente un animale a una persona che agisce per finalità estranee alla propria attività professionale.
La disciplina non introduce nuovi standard tecnici per la gestione degli animali in allevamento, ma interviene sul modo in cui animali, prodotti, processi e imprese vengono presentati al consumatore. Gli obblighi sanitari e di benessere previsti dalla normativa settoriale restano distinti, mentre le informazioni commerciali che li richiamano dovranno essere corrette, proporzionate e dimostrabili.
Etichette e comunicazioni da verificare entro settembre
Per le imprese della filiera sarà quindi opportuno riesaminare confezioni, siti aziendali, materiale promozionale, canali social e comunicazioni nei punti vendita. Per ogni riferimento al benessere animale dovranno essere individuati il significato preciso, il perimetro di applicazione e le prove disponibili.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai loghi aziendali autoattribuiti, ai claim generici riferiti all’intera filiera e ai messaggi che presentano come volontarie condizioni già previste dalla legge.
In caso di pratica commerciale scorretta, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può vietarne la diffusione o la continuazione e applicare le sanzioni previste dal Codice del consumo, comprese tra 5 mila e 10 milioni di euro, secondo la gravità e la durata della violazione e le condizioni economiche dell’operatore.
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