[1] Il presupposto per procedere all’assegnazione della casa familiare non è configurabile in presenza di figli maggiorenni ormai economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi con il genitore. Nei loro confronti, infatti, non sussiste più alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2025, n. 15375; Cass. Civ., Sez. VI-1, 7 febbraio 2018, n. 3015); Trib. Ravenna 10 maggio 2023, n. 320: “All’esito del procedimento di separazione personale tra coniugi, in mancanza di figli, il giudice non potrà adottare, con la sentenza conclusiva, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento”.
[2] Trib. Aosta 8 marzo 2012, n. 108: “In sede di separazione coniugale giudiziale, la collocazione del figlio minore presso la madre in un alloggio diverso dalla casa coniugale già prima della pronuncia di separazione, impedisce di ritenere sussistenti, nell’interesse del figlio medesimo, criteri preferenziali tali da giustificare l’assegnazione dell’immobile alla madre”; Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553.
[3] Cass. Civ., Sez. I, 9 settembre 2002, n. 13065.
[4] Cass. Civ., Sez. I, 16 luglio 1992, n. 8667.
[5] L’assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l’habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell’altro ex coniuge, non assegnatario del bene, così Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 2024, n. 16691.
[6] Cass. Civ., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3331.
[7] Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2025, n. 14458; Cass. Civ., Sez. VI-1, 19 settembre 2022, n. 27374; Cass. Civ., Sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29977; Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21749; Cass. Civ., Sez. VI-1, 17 giugno 2019, n. 16134: “(…) il ritorno, in una data frazione temporale, deve non solo avvenire con cadenza regolare, ma anche essere frequente, sicché non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale, particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e che sebbene vi ritorni regolarmente non appena possibile. L’assenza per tutto il periodo considerato e la rarità dei rientri, per quanto regolari, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l’abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità …”.
[8] Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2002, n. 5857; Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334; Cass. Civ. n. 15375/2025, cit.
[9] Cass. Civ., Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367.
[10] Cass. Civ., Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192; Cass. Civ., Sez. Un., 9 giugno 2022, n. 18641.
[11] Come sancito dalla giurisprudenza, in materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico. Del resto, l’art. 337 sexies , comma 1, c.c., dopo aver affermato che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, prevede altresì che “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”, così Cass. Civ., Sez. I, 21 luglio 2021, n. 20858; Cass. Civ., Sez. I, 21 settembre 2022, n. 27599. A prescindere dall’indiscussa funzione attribuita all’assegnazione della casa familiare di conservare l’habitat domestico, non può negarsi che la decisione riguardante la stessa abbia dei riflessi economici, sia se il bene appartenga ad entrambi i coniugi, sia se appartenga a terzi, in quanto consente al genitore collocatario di evitare le spese per reperire una nuova abitazione, che, invece, deve essere ricercata dall’altro genitore, il quale non può godere del bene anche ove ne sia comproprietario. In sostanza, è innegabile che l’assegnazione della casa familiare possieda precisi risvolti di carattere economico, laddove incida sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente, con risparmio di risorse, o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale, così Cass. Civ. n. 27599/2022, cit.
[12] Ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589; Trib. Novara 1° giugno 2012; Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2006, n. 24498; Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673; Cass. Civ., Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. Civ., Sez. I, 1° febbraio 2016, n. 1858; Trib. Potenza 30 marzo 2020, n. 321; Trib. Monza, Sez. IV, 19 marzo 2020, n. 590. Parte della giurisprudenza, discostandosi da tale orientamento, ritiene spetti al figlio divenuto maggiorenne dimostrare, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Così Cass. Civ., Sez. VI-1, 29 dicembre 2020, n. 29779; Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10335; Cass. Civ., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, con nota di Danovi, Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l’“onus probandi”, in Fam. e dir., 2020, 11, 1015 ss.; in Giur. it., 2021, 4, 827 ss., con nota di D’Auria, Sui limiti al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente; Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27904. Per Cass. Civ., Sez. VI-1, 22 luglio 2019, n. 19696, l’obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento; Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2024, n. 2259: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto’ in ragione del principio dell’auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
[13] L’obbligo di effettuare una valutazione caso per caso corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento – nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento di un giovane nella società – e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.
[14] Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952, con nota di Di Lallo, Niente mantenimento ai figli ultratrentenni!, in Dir. e giust., 23 giugno 2016; in Fam. e Dir., 2017, 3, 236 ss., con nota di Parini, I mobili “confini” del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477: “(…) non può omettersi di considerare come il riconoscimento d’un diritto al mantenimento protratto oltre i limiti su indicati in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza allontanati dal nucleo familiare od altrimenti resi autosufficienti pur mantenendo la convivenza, si fossero successivamente trovati a versare in situazione tale da dover chiedere anch’essi, in termini legali, il sostegno dei genitori: gli uni, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell’assegno, sia dell’ammontare dello stesso, sia della presunzione del diritto con onere della prova delle circostanze negative a carico della controparte; gli altri, per contro, pur maggiormente meritevoli per aver tentato, sebbene senza fortuna o con esito positivo temporalmente limitato, la via dell’indipendenza economica, si troverebbero a dover invocare la normativa sugli alimenti, deteriore sotto il profilo sia dei presupposti per il conseguimento dell’assegno, sia dell’entità dello stesso, sia della prova delle circostanze legittimanti a carico del richiedente secondo le norme comuni (…)”; Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 1993, n. 4108; Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1992, n. 13126.
[15] Per Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 2025, n. 25622: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne, è possibile fare ricorso a presunzioni, tra le quali assume rilievo quella connessa all’età del beneficiario. Tale presunzione non comporta un affievolimento del diritto al mantenimento, ma rappresenta piuttosto una semplificazione sul piano probatorio a favore del genitore. Quest’ultimo può infatti avvalersi di presunzioni – in particolare di quella fondata sul decorso del tempo – che possono operare sia a sostegno sia in senso contrario al permanere del diritto al mantenimento, a seconda che il figlio sia prossimo o, al contrario, ormai lontano dalla minore età”.
[16] V. nota 12.
[17] Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477. Si assiste a una evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autosufficienza economica del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell’autoresponsabilità. Se un tempo vi era il riferimento alla raggiunta “capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale” (Cass. Civ., 10 aprile 1985, n. 2372) e alla “percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. Civ., 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito, le mutate condizioni sociali e del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia “di ritorno” – che pone spesso il soggetto adulto, e quindi, anche lo stesso genitore, nella difficoltà di continuare a sopportare oneri per lui insostenibili – hanno ormai portato a ritenere che l’avanzare dell’età abbia notevole rilievo, giacché si discorre di una “funzione educativa del mantenimento” e del “tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. Civ., Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076). Per Cass. Civ., Sez. I, 16 settembre 2024, n. 24731, “la dimostrazione del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all’impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022)”.
[18] Cass. Civ., n. 19696/2019 cit.; Trib. Oristano 26 febbraio 2019, n. 103; Cass. Civ., Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12063; Cass. Civ., Sez. I, 2 dicembre 2005 n. 26259; Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23590; Cass. Civ., Sez. VI-1, 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. Civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25535: “Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare”); Trib. Bologna, Sez. I, 2 maggio 2023, n. 1043: “La protrazione dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore perdura fino al momento in cui il figlio, divenuto maggiorenne, abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato. Come del pari cessa quando il figlio, sebbene allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità reddituale, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo genitoriale al suo mantenimento, i cui presupposti erano già definitivamente venuti meno (ferma restando, ovviamente, l’obbligazione alimentare)”.
[19] Cass. Civ., Sez. I, 31 ottobre 2023, n. 23245; App. Bari, Sez. I, 10 aprile 2024, n. 541; Trib. Roma, Sez. I, 11 agosto 2023, n. 12238.
[20] Cass. Civ., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183.
[21] A tal proposito, parte della giurisprudenza ha ritenuto che, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto (v. regime degli alimenti), in tal senso Trib. Milano, Sez. IX, 29 marzo 2016. Anche per Cass. Civ., Sez. VI-1, 8 novembre 2021, n. 32406, il figlio trentenne che ha smesso di studiare da anni senza riuscire a inserirsi in modo stabile nel mondo del lavoro perde l’assegno di mantenimento. Irrilevante la circostanza che non sia riuscito a raggiungere l’indipendenza economica. La vicenda riguardava un trentaduenne che aveva smesso di studiare a sedici anni e da allora aveva frequentato molti corsi professionali svolgendo, però, soltanto lavori saltuari e instabili.
[22] Trib. Vallo della Lucania, 10 marzo 2025, n. 120; Cass. Civ., Sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40282; Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 407: “In tema di assegno di mantenimento per il figlio – il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica -, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale a carico dell’imprenditore, “ex” art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all’insegnamento complementare, “ex” art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., ad assicurare all’apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l’autosufficienza sopraindicata”.
[23] In senso contrario, Cass. Civ., Sez. VI-1, 15 febbraio 2012, n. 2171, per la quale il raggiungimento dell’indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di euro 800 mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario; Cass. Civ., Sez. VI-1, 23 gennaio 2020, n. 1448.
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