LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Licenziamento disciplinare e acquisto di merce a prezzo ridotto: l’autorizzazione del superiore incide sulla responsabilità del lavoratore
Cass. Sez. Lav., 5 agosto 2026, n. 24481 –
Pres. Doronzo;
Rel. Pagetta; Ric. Q.; Controric. I. M. S.p.A.
Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Acquisto di merce aziendale a prezzo inferiore – Autorizzazione del superiore gerarchico – Rilevanza sull’elemento soggettivo – Prova testimoniale – Testimonianza diretta – Testimonianza de relato – Prevalenza della seconda – Prudente apprezzamento – Necessità di elementi precisi e concordanti
In materia di licenziamento disciplinare, quando al lavoratore sia contestato l’acquisto di merce aziendale a un prezzo inferiore a quello effettivo, l’autorizzazione impartita dal superiore gerarchico costituisce una circostanza astrattamente idonea a escludere o attenuare la rimproverabilità soggettiva della condotta. Il giudice deve pertanto accertarne l’effettiva esistenza e non può attribuire prevalenza a una testimonianza de relato rispetto a deposizioni dirette e concordanti in assenza di ulteriori elementi oggettivi, precisi e concordanti.
La fattispecie riguarda un lavoratore, con mansioni di cassiere, licenziato per giusta causa per avere acquistato merce al prezzo complessivo di euro 5,00 anziché euro 19,50, essersi allontanato dalla postazione di cassa e avere minacciato il responsabile della sicurezza che aveva controllato la merce. Il lavoratore sosteneva di essere stato autorizzato dal capo settore ad acquistare, entro determinati limiti, alcune confezioni di prodotti non ancora definitivamente prezzati al prezzo simbolico di un euro. Il giudice di primo grado aveva ritenuto provata l’autorizzazione, valorizzando la deposizione diretta del capo settore e quella di una collega presente ai fatti, la quale aveva ricevuto conferma dell’autorizzazione dallo stesso superiore. La Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del responsabile del punto vendita, il quale aveva escluso l’esistenza dell’autorizzazione sulla base di informazioni apprese da altri colleghi, in quanto aveva inoltre considerato inverosimile che il capo settore potesse autorizzare la vendita di prodotti a un prezzo simbolico in assenza di una specifica previsione del regolamento aziendale o di una chiara attribuzione di poteri. La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, rilevando innanzitutto che, rispetto all’addebito concernente l’acquisto della merce a un prezzo inferiore a quello effettivo, l’esistenza dell’autorizzazione del superiore assume carattere dirimente. Tale circostanza è infatti astrattamente idonea a scriminare la condotta, quantomeno sotto il profilo soggettivo, incidendo sulla consapevolezza del lavoratore e sulla conseguente rimproverabilità disciplinare del comportamento. Secondo la Suprema Corte, il dato rilevante è rappresentato dall’accertamento in concreto dell’autorizzazione e dell’affidamento che essa può avere ingenerato nel dipendente. L’eventuale difetto di potere del superiore non dimostra, di per sé, che il lavoratore abbia agito consapevolmente in violazione delle regole aziendali. La decisione assume rilievo anche sotto il profilo della valutazione della prova testimoniale. La Corte d’appello aveva attribuito prevalenza alla deposizione de relato del responsabile del punto vendita rispetto alle dichiarazioni dirette e concordanti del capo settore e della collega. La Cassazione ribadisce che le testimonianze indirette possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice soltanto quando siano sostenute da ulteriori elementi oggettivi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la prevalenza accordata alla testimonianza de relato era stata fondata su mere valutazioni di verosimiglianza, prive di riscontri oggettivi. Né poteva considerarsi contraddittoria la deposizione della collega per il solo fatto che la stessa avesse riferito tanto della generale impossibilità di vendere prodotti non ancora definitivamente prezzati quanto della specifica autorizzazione concessa al lavoratore. La regola aziendale generale non esclude infatti che, nel singolo caso, possa essere intervenuta un’autorizzazione in deroga. La Cassazione non dichiara definitivamente illegittimo il licenziamento, ma cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame del quadro probatorio.
SANZIONI DISCIPLINARI
Se la sanzione disciplinare non giustifica la sospensione sofferta, il lavoratore ha diritto alla restitutio in integrum
Cass. Sez. Lav., ord. 2 settembre 2026, n. 24920 –
Pres. Di Paolantonio;
Rel. Marotta;
Ric. M.C;
Controric. R.C., C.M.N.
Impiego pubblico privatizzato – Lavoratore sottoposto a procedimento penale – Sospensione cautelare – Natura interinale – Sanzione disciplinare finale sproporzionata per natura ed entità – Restitutio in integrum – Ammissibilità
Poiché la sospensione cautelare ha natura interinale e non sanzionatoria, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto; in tal caso, spetta al dipendente la restitutio in integrum per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione.
La nozione di “misura restrittiva della libertà personale” che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum'”.
Un lavoratore, dipendente di un Ente pubblico, è stato sospeso in via cautelare dal servizio con il riconoscimento del 50% della retribuzione dopo essere stato sottoposto ad un procedimento penale per tentato omicidio e, conseguentemente, ristretto in carcere. La misura della custodia cautelare è stata in seguito attenuata negli arresti domiciliari e quindi trasformata in obbligo di dimora e di firma, con autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa.L’Ente datore di lavoro, dopo aver avviato nei confronti del dipendente il procedimento disciplinare, contestualmente sospeso in attesa dell’esito del giudizio penale, non ha accolto la richiesta di riammissione in servizio presentata dal lavoratore a fronte dell’autorizzazione giudiziale a svolgere attività lavorativa, confermando la sospensione cautelare dal servizio già disposta.Dopo una condanna in primo grado per tentato omicidio, il giudizio penale è stato definito in appello con una riqualificazione del reato in minaccia aggravata e pena di un anno con sospensione condizionale; l’Ente datore di lavoro ha, quindi, definito il procedimento disciplinare con l’applicazione di una sanzione conservativa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due mesi, ridotta a trenta giorni in sede giudiziale), disponendo infine, dopo quasi sei anni di sospensione cautelare, la reintegrazione in servizio del dipendente.Il lavoratore ha convenuto in giudizio l’Ente datore di lavoro, deducendo l’illegittimità della protratta sospensione cautelare e chiedendo il pagamento delle conseguenti differenze retributive; la domanda del lavoratore è stata rigettata dal Tribunale e parimenti dalla Corte d’appello di Napoli, in ragione della gravità del reato contestatogli e della pronuncia di una condanna all’esito del primo grado del giudizio penale.Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d’appello di Napoli aveva errato nell’interpretare la disciplina di cui al CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, trascurando che l’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa all’esito del procedimento disciplinare, in ragione dell’avvenuta derubricazione del reato, aveva reso ingiustificata e sproporzionata la lunga sospensione cautelare disposta dall’Ente. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare interinale, diviene priva di titolo qualora, all’esito del procedimento penale, non venga inflitta alcuna sanzione disciplinare o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta; in questo caso, secondo la Corte, insorge il diritto del dipendente alla
restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, salvo il caso di impossibilità di rendere la prestazione.In questo senso, interpretando la disciplina contrattuale, la Corte ha statuito che la nozione di “misura restrittiva della libertà personale”, che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio, va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della
restitutio in integrum.La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il diritto alla NASPI tra reintegrazione e indennità sostitutiva
Cass. Sez. Lav., 3 settembre 2026, n.
24981 –
Pres. Esposito;
Rel. Mancino;
Ric. F.G. e L.G.;
Controric. I.
Licenziamento illegittimo – Esercizio dell’ opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione – Risoluzione del rapporto di lavoro – Stato di disoccupazione volontaria – Insussistenza del diritto alla NASPI
In tema di NASPI, l’annullamento del licenziamento con ordine di reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav. non determina, di per sé, il venir meno del diritto alla prestazione previdenziale, occorrendo a tal fine l’effettivo ripristino, anche sul piano economico, del sinallagma contrattuale. Diversamente, l’esercizio da parte del lavoratore dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, St. lav., quale atto negoziale autonomo espressivo di un diritto potestativo cui la legge riconnette la risoluzione del rapporto, determina una condizione di disoccupazione non qualificabile come involontaria e, conseguentemente, il venir meno del diritto alla NASPI restando irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano indotto il lavoratore ad esercitare l’opzione.
La controversia trae origine dal licenziamento di due lavoratori nell’ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale. Impugnati i recessi, il Tribunale ne dichiarava l’illegittimità, disponendo la reintegrazione dei lavoratori e condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav..I lavoratori esercitavano, tuttavia, il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.Nelle more del giudizio, entrambi avevano beneficiato della NASPI. L’INPS ne contestava, tuttavia, l’indebita percezione per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento e l’esercizio della opzione chiedendo la restituzione delle somme corrisposte e sospendendo l’ulteriore erogazione della prestazione.I lavoratori adivano, quindi, il Tribunale nei confronti dell’Ente previdenziale, sostenendo che la declaratoria di illegittimità del licenziamento non avesse determinato il venir meno dello stato di disoccupazione e che, in ogni caso, l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione avesse comportato la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente permanenza del diritto alla percezione della NASPI.Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che la pronuncia reintegratoria avesse ripristinato il rapporto di lavoro, facendo così venir meno il presupposto per la fruizione della prestazione previdenziale. Quanto al periodo successivo all’esercizio dell’opzione, riteneva invece che la cessazione del rapporto, in quanto riconducibile a una scelta negoziale del lavoratore, non potesse integrare una condizione di disoccupazione involontaria.La Corte d’appello di Torino confermava la decisione. In particolare, quanto al periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, riteneva che il ripristino
ex tunc del rapporto conseguente alla pronuncia giudiziale, unitamente alla condanna datoriale al pagamento dell’indennità risarcitoria, avesse fatto venir meno lo stato di disoccupazione.Per il periodo successivo all’opzione, la Corte territoriale valorizzava, invece, la natura negoziale e irreversibile della scelta dei lavoratori, ritenendo che la conseguente cessazione del rapporto determinasse uno stato di disoccupazione non qualificabile come involontario.Avverso tale decisione i lavoratori proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.La Suprema Corte ha accolto il ricorso operando una netta distinzione tra il periodo anteriore e quello successivo all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di disoccupazione e, conseguentemente, del diritto alla NASPI.Con riferimento al periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, la Cassazione ha richiamato l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (sentenze nn. 23476 e 23876 del 2025), secondo cui il diritto alla prestazione previdenziale viene meno soltanto a seguito dell’effettivo ripristino del sinallagma contrattuale, anche sul piano economico, e non per effetto del mero ripristino
de iure del rapporto conseguente alla pronuncia giudiziale di reintegrazione.Ne deriva che la sentenza che dichiari illegittimo il licenziamento e ordini la reintegrazione, pur accompagnata dalla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, St. lav., non determina, di per sé, il venir meno del diritto alla NASPI.. A tal fine è necessario che il rapporto venga concretamente ripristinato. La Corte ha quindi ritenuto decisiva la circostanza che, nella fattispecie, tale ripristino di fatto non fosse avvenuto.La tutela previdenziale risponde, infatti, alla situazione concreta di bisogno determinata dalla perdita involontaria del lavoro e della retribuzione e opera su un piano autonomo rispetto alle vicende del rapporto lavoristico. La mera ricostituzione giuridica del rapporto non è pertanto sufficiente a elidere retroattivamente lo stato di disoccupazione ove non sia accompagnata dall’effettiva ripresa del sinallagma.Diversa è, invece, la soluzione individuata dalla Corte per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.La Cassazione ha ribadito che l’opzione prevista dall’art. 18, comma 3, St. lav. costituisce esercizio di un diritto potestativo attribuito esclusivamente al lavoratore e integra un atto negoziale autonomo, cui l’ordinamento riconnette conseguenze predeterminate. In particolare, la richiesta dell’indennità sostitutiva determina la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro.Ai fini previdenziali, assume rilievo proprio la riconducibilità dell’effetto estintivo alla manifestazione di volontà del lavoratore. Restano irrilevanti le ragioni soggettive che lo abbiano indotto a preferire l’indennità sostitutiva alla reintegrazione: ciò che rileva è che, mediante l’esercizio dell’opzione, è lo stesso lavoratore a determinare la cessazione del rapporto.La conseguente condizione di disoccupazione non può, pertanto, qualificarsi come involontaria. Da quel momento viene meno uno dei presupposti essenziali per il riconoscimento della NASPI sicché il lavoratore, che abbia optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, non ha diritto a continuare a percepire il trattamento di disoccupazione.Né tale fattispecie può essere assimilata alla risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966. La previsione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, che eccezionalmente riconosce la NASPI anche in tale ipotesi, è infatti norma di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica all’esercizio dell’opzione ex art. 18 St. lav.La pronuncia traccia, dunque, una netta linea di demarcazione. L’annullamento del licenziamento con ordine di reintegrazione non comporta, in assenza dell’effettivo ripristino del rapporto, il venir meno della NASPI già percepita, poiché permane la situazione materiale di disoccupazione involontaria. Viceversa, dal momento in cui il lavoratore esercita l’opzione per l’indennità sostitutiva, la cessazione del rapporto diviene conseguenza della sua manifestazione di volontà e la disoccupazione perde il requisito dell’involontarietà richiesto per l’accesso alla tutela previdenziale.Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia.
PUBBLICO IMPIEGO
Aspettativa per mandato parlamentare e indennità sostitutiva delle ferie non godute dal dirigente pubblico
Cass. Sez. Lav., ord. 4 settembre 2026, n. 24995 –
Pres. Tricomi;
Rel. Casciaro;
Ric. D. L.;
Controric. A.A.S.R.M.
Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza sanitaria – Ferie non godute e indennità sostitutiva – Aspettativa senza assegni per mandato parlamentare – Causa oggettiva impeditiva della fruizione – Diritto di accesso alle cariche elettive – Mancata estinzione del diritto alle ferie maturate – Invito formale del datore di lavoro – Rifiuto del lavoratore di fruire delle ferie – Divieto di monetizzazione ex art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 – Rilevanza della data di cessazione del rapporto
In tema di pubblico impiego privatizzato, il collocamento in aspettativa senza assegni del dirigente eletto al Parlamento, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 165 del 2001, integra una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie maturate in precedenza, dovendo il giudice di merito verificare, con riferimento a tale periodo, la sussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie divenute oggettivamente non fruibili. Il diritto di accesso alle cariche elettive garantito dall’art. 51 Cost. non può infatti tradursi in una penalizzazione dei diritti del lavoratore, sicché l’aspettativa non determina l’estinzione del diritto alle ferie maturate anteriormente, che restano esigibili al venir meno della causa sospensiva oppure, in caso di sopravvenuto collocamento in quiescenza, danno luogo all’indennità sostitutiva nei casi consentiti dall’ordinamento. Resta invece escluso il diritto all’indennità sostitutiva ove il datore di lavoro abbia formalmente invitato il dirigente a fruire delle ferie e abbia predisposto un assetto organizzativo idoneo a consentirne il godimento, e il lavoratore vi abbia consapevolmente rinunciato. Ai fini dell’applicazione del divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 rileva, del resto, non il momento di maturazione delle ferie ma quello di cessazione del rapporto, in cui sorge l’eventuale diritto al trattamento economico sostitutivo.
Il giudizio trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra un dirigente medico, Direttore sanitario di un presidio ospedaliero, e l’ Azienda Sanitaria. Nel 2017 il dirigente aveva accumulato un residuo di 634 giornate di ferie non godute. Con nota del 16 giugno 2017 l’Azienda Sanitaria lo aveva formalmente invitato a predisporre un piano per la fruizione del residuo e, con successiva nota del 27 dicembre 2017, lo aveva sostituito
ad interim nella direzione del presidio, collocandolo d’ufficio in ferie. Il dirigente aveva fruito soltanto di 65 giornate, opponendosi al godimento delle restanti secondo le modalità programmate dall’amministrazione. Eletto al Senato della Repubblica, dal 18 aprile 2018 era stato collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sino all’11 maggio 2021, data di cessazione del rapporto per raggiungimento del limite di età. Il dirigente agiva quindi in giudizio per ottenere la somma di euro 189.588,52 a titolo di indennità sostitutiva delle 569 giornate di ferie residue.Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello di Campobasso confermava la decisione di primo grado, ritenendo applicabili tanto l’art. 21 del CCNL dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. del 5 dicembre 1996, che esclude la monetizzazione delle ferie, quanto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, che vieta al personale delle pubbliche amministrazioni la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche in caso di cessazione per limite di età. I giudici di merito osservavano che l’Azienda Sanitaria aveva posto il dirigente nelle condizioni di godere delle ferie, sicché il mancato utilizzo era imputabile a una sua scelta. L’elezione al Senato veniva considerata irrilevante, in quanto riconducibile a una libera determinazione del lavoratore, il quale avrebbe potuto differire la richiesta di aspettativa e smaltire preventivamente le ferie residue.Il dirigente proponeva ricorso per cassazione, cui l’Azienda Sanitaria resisteva con controricorso. La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al periodo di aspettativa, cassando la sentenza con rinvio. Richiamati i principi secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile anche del dirigente, al quale è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva, la Corte ha osservato che l’invito del 2017 e il collocamento d’ufficio in ferie si erano rivelati inidonei a consentire il godimento dell’intero residuo per effetto della sopravvenuta elezione e del conseguente collocamento in aspettativa obbligatoria. Da quel momento e sino alla cessazione del rapporto era intervenuta una causa oggettiva impeditiva della fruizione, rispetto alla quale il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la monetizzazione delle ferie divenute oggettivamente non fruibili. Il diritto di accesso alle cariche elettive garantito dall’art. 51 Cost. non può infatti tradursi in una penalizzazione dei diritti del lavoratore, con la conseguenza che l’aspettativa non estingue il diritto alle ferie maturate in precedenza. Tali ferie restano esigibili al termine della causa sospensiva oppure, in caso di sopravvenuto collocamento in quiescenza, danno luogo all’indennità sostitutiva nei casi consentiti dall’ordinamento.Quanto al periodo anteriore all’aspettativa, la Corte ha invece confermato la decisione di merito. Il datore di lavoro, anche nei confronti della dirigenza pubblica, è tenuto a dimostrare di avere invitato formalmente il lavoratore a fruire delle ferie e di avere predisposto un assetto organizzativo idoneo a consentirne il godimento, e nel caso di specie l’Azienda Sanitaria aveva assolto tale onere, mentre il dirigente non aveva predisposto il piano richiesto e si era opposto alla fruizione delle ferie nei termini programmati. È stata parimenti respinta la censura relativa alla pretesa irretroattività del divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, poiché ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile rileva il momento di cessazione del rapporto, intervenuta nel 2021, e non quello di maturazione delle ferie, che non attribuisce un diritto già perfetto alla loro monetizzazione.
INPS
Sul computo degli atti interruttivi della prescrizione dei crediti contributivi
Cass.
Sez. Lav., 3 settembre 2026, n. 24978
–
Pres. Esposito;
Rel. Orio;
Ric. I.N.P.S.;
Controric. B.F.
Prescrizione contributiva – Avviso bonario INPS – Mancato recapito – Avviso di giacenza – Presunzione di conoscenza da parte del destinatario – Ricorrenza
In tema di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, l’avviso bonario con cui l’ente previdenziale, prima dell’emissione dell’avviso di addebito, contesta l’obbligazione contributiva e invita il professionista all’adempimento entro un termine determinato integra un atto stragiudiziale di costituzione in mora, privo di efficacia esecutiva, al quale si applica la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; pertanto, qualora la raccomandata non sia consegnata per assenza del destinatario, l’atto si presume conosciuto, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione, dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza presso l’indirizzo del destinatario, e non dalla data del successivo ritiro del plico né dal decorso di dieci giorni previsto dall’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982 per la notificazione degli atti giudiziari, salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza propria colpa, nell’impossibilità di acquisirne conoscenza.
Una recente pronuncia della Corte di cassazione ha il merito di chiarire quando gli atti inviati dall’Ente previdenziale al contribuente assumano efficacia interruttiva della prescrizione. Nello specifico, il ricorrente chiedeva al Tribunale l’annullamento dell’avviso di addebito ricevuto, sostenendo che il primo atto interruttivo della prescrizione, ossia il primo invito al pagamento inviato dall’Inps, fosse pervenuto una volta decorso il termine quinquennale di prescrizione. Il contribuente, che aveva ricevuto l’avviso di giacenza della raccomandata prima del decorso del termine e aveva ritirato la raccomandata dopo lo spirare dello stesso, deduceva che il momento di interruzione della prescrizione dovesse essere individuato in applicazione della disciplina di cui all’art. 8, comma 4, della Legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. In base a tale calcolo, la pretesa dell’Inps doveva, pertanto, ritenersi prescritta. Il Tribunale accoglieva la tesi del ricorrente e dichiarava prescritti i crediti dell’Inps. Nello stesso senso si pronunciava la Corte d’appello di Catania, affermando che il diverso principio invocato dall’Ente, ossia quello per cui l’atto si deve intendere pervenuto al destinatario al momento del rilascio dell’avviso di giacenza, non può riguardare un atto che ha la funzione di consentire al contribuente di contestare l’accertamento. L’Inps ricorreva, pertanto, in Cassazione. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso dell’Ente, operando una distinzione in relazione alle diverse tipologie di atti. Afferma la Cassazione che la disciplina di cui all’art. 8, comma 4, Legge n. 890 del 1982 trova applicazione all’avviso di addebito; diverso è, invece, il caso, oggetto della controversia, relativo a comunicazioni prive di efficacia esecutiva. In ipotesi di comunicazioni prive di efficacia esecutiva, che però integrano una messa in mora perché contengono un esplicito invito ad adempiere entro un determinato termine, opera il principio codicistico della presunzione di conoscenza nel momento e nel luogo in cui l’atto giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non provi di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Nel caso in esame, si afferma, tale presunzione di conoscenza coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza, dovendosi viceversa escludere che la mancata consegna della raccomandata sia di per sé idonea a dimostrare l’impossibilità (incolpevole) di poter ritirare la comunicazione. Per tali ragioni, la Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello.
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