[1] La letteratura sul rapporto amministrativo è estesa: ex multis, si v. G. Greco, Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino, in Dir. Amm., 2014, 585 e segg.; Id., L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980; M. Protto, Il rapporto amministrativo, Milano, 2008.
[2] Qui si deve richiamare F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in AA.VV., Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975, 807 e segg.
[3] M. Protto, Affidamento legittimo, in F. Caringella, R. Chieppa, B.G. Mattarella (diretto da), Diritto amministrativo. I. Principi, Milano, 2025, 76 e segg.
[4] F. Trimarchi Banfi, Affidamento legittimo e affidamento incolpevole nei rapporti con l’amministrazione, in Dir. Proc. Amm., 2018, 823 e segg., secondo cui “affidamento legittimo e affidamento secondo buona fede sono figure diverse, per funzione e per struttura”.
[5] Cons. di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1305, in Guida Dir., 2025, 10 e segg.
[6] Corte giust. UE, 3 giugno 2021, in causa C-39/20.
[7] Corte giust. CE, 22 marzo 1961, in causa C-49/59.
[8] Da ultimo, cfr. Corte giust. UE, 22 dicembre 2010, in causa C-120/08.
[9] Corte giust. CE, 8 aprile 1988, in causa C-120/86.
[10] Da ultimo, ad esempio, Corte eur. dir. uomo, 12 ottobre 2020.
[11] Cons. di Stato, Ad. plen., 5 agosto 2022, n. 9, in Foro Amm., 2023, 677 e segg.
[12] Cons. di Stato, Sez. IV, 18 aprile 2025, n. 3436, in Foro Amm., 2025, 493 e segg.
[13] Cons. di Stato, Sez. II, 27 marzo 2023, n. 3112.
[14] V. Neri, La tutela dell’affidamento, in Urb. e Appalti, 2024, 473 e segg.
[15] In tema si v. G. Greco, Buona fede nell’esercizio del potere amministrativo e responsabilità civile, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comun., 2025, 525 e segg.; A. Carbone, Considerazioni generali su buona fede e responsabilità nel diritto amministrativo, in P.A. Persona e Amministrazione, 2023, 603 e segg.; M. Trimarchi, Buona fede e responsabilità della pubblica amministrazione, ivi, 59 e segg.; E. Casetta, Buona fede e diritto amministrativo, in Dir. Eco., 2001, 317 e segg.
[16] Sul punto cfr. E. Follieri, La buona fede sfida il principio di legalità e rischia di vincere, in Dir. e Proc. Amm., 2025, 507 e segg.; G. Mannucci, Buona fede e affidamento nel codice dei contratti pubblici: mito o realtà?, in Dir. Amm., 2025, 887 e segg.; R. Caranta, I principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici: artt. 1-12, in Giur. It., 2023, 1950 e segg.
[17] Sul fluire dinamico tra categorie civilistiche ed amministrativistiche si v. P. Patrito, Affidamento, interesse legittimo e teoria della prospettazione: cuius commoda eius et incommoda, in Resp. Civ. e Prev., 2020, 1193 e segg.
[18] Cons. di Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, in Resp. Civ. e Prev., 2018, 1594 e segg., con nota di S. Foà, M. Ricciardo Calderaro, Responsabilità precontrattuale della P.A. tra correttezza e autodeterminazione contrattuale.
[19] Cons. di Stato, Sez. V, 13 settembre 2024, n. 7574, in Guida Dir., 2024, 40 e segg.
[20] Sul punto si rinvia a R. Sacco, Cos’è la buona fede oggettiva?, in Quaderni della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento, scienze giuridiche, economiche, politiche, Milano, 1985, III, 44 e segg.; M. Macchia, Ambiti di operatività del principio di buona fede oggettiva, in Giorn. Dir. Amm., 2004, 404 e segg.
[21] Così Cons. di Stato, Sez. V, 12 marzo 2025, n. 2045.
[22] In tema si rinvia a R. Cavallo Perin, Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, in Dir. Amm., 2020, 305 e segg.
[23] Su tale aspetto si consenta il rinvio a M. Ricciardo Calderaro, La partecipazione procedimentale alla prova della digitalizzazione, in M.C. Cavallaro, V. Fanti (a cura di), IA. Sanità – Territorio – Pubbliche Amministrazioni, Napoli, 2026, 663 e segg.
[24] Così F. Manganaro, Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche amministrazioni, in Dir. Amm., 2019, 743 e segg.
[25] Che, in realtà, non rappresenta un vero e proprio Codice nel senso tecnico del termine: così F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. Informazione e informatica, 2015, 227 e segg.; in tema v. altresì A.G. Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Bari, 2008.
[26] Per una riflessione interdisciplinare è necessario il rinvio a L. Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale, Milano, 2022, secondo cui l’intelligenza artificiale è una semplice tecnologia, che abbisogna di lucidità ed etica per essere governata, in modo che sia utilizzata per produrre e sostenere il bene sociale.
[27] S. Foà, Intelligenza artificiale e cultura della trasparenza amministrativa. Dalle “scatole nere” alla “casa di vetro”?, in Dir. Amm., 2023, 515 e segg., evidenzia correttamente come “l’impostazione basata sulla valutazione astratta del rischio, riferita a tipologie di attività, non pare sufficiente a dimensionare differentemente i diritti di conoscenza e di partecipazione nel susseguirsi di attività, dall’impostazione del sistema al suo funzionamento, dall’output alla sua traduzione nella decisione amministrativa”.
[28] In merito si v. C. Pinelli, L’AI Act: gestione del rischio e tutela dei diritti, in Giur. It., 2025, 452 e segg.
[29] Cfr. D.U. Galetta, Artificial Intelligence and Public Administration, Napoli, 2025.
[30] In fase di approvazione.
[31] L’espressione è riconducibile nella sua genesi a J. Ponce Solè, Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico, in Revista General de Derecho Administrativo, 50, 2019. Sul punto cfr. altresì G. Gallone, Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagini sui limiti dell’automazione decisionale tra procedimento e processo, Padova, 2023.
[32] B. Marchetti, Intelligenza artificiale, poteri pubblici e rule of law, in F.G. Scoca, M.P. Chiti, D.U. Galetta (a cura di), Liber Amicorum per Guido Greco, Torino, 2024, 529 e segg., osserva, tuttavia, come “la garanzia della sorveglianza umana richiede – per le autorità pubbliche – funzionari con competenze adeguate che nelle amministrazioni scarseggiano”; in tema v. altresì R. Cavallo Perin, La responsabilità della pubblica amministrazione al tempo dell’intelligenza artificiale, in Dir. Amm., 2024, 1059 e segg.
[33] Cfr. B. Ponti, Tre scenari di digitalizzazione amministrativa “complessa”: dalla interoperabilità predicata alla standardizzazione praticata, in Ist. Fed., 2023, 599 e segg.
[34] In tema si v. M. Ricciardo Calderaro, I poteri dell’ANAC nel prisma regolatorio del nuovo Codice dei contratti pubblici, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici, Torino, 2025, spec. 222 e segg.
[35] Secondo G. Clemente di San Luca, M. Paladino, Decisione amministrativa e intelligenza artificiale, in Federalismi.it, n. 4/2025, spec. 134 e segg., in questi casi “il prodotto della macchina non può costituire altro che una sorta di proposta di provvedimento”.
[36] In tema v. R. Morzenti Pellegrini, G.F. Licata (a cura di), Contratti pubblici e intelligenza artificiale, Napoli, 2024.
[37] Cfr. B. Marchetti, La garanzia dello “human in the loop” alla prova della decisione amministrativa algoritmica, in BioLaw Journal, 2021, 367 e segg.
[38] Cons. di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; id, 8 aprile 2019, n. 2270, in Dir. Amm., 2019, 784 e segg., con nota di R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi, note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale.
[39] Sul punto cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23 maggio 2023, n. 5117.
[40] D. Ponte, Per un nuovo umanesimo digitale ed ecologico, in www.giustizia-amministrativa.it, 2024.
[41] G. Montedoro, Intelligenza artificiale e digitalizzazione fra Costituzione, amministrazione e giustizia, in www.giustizia-amministrativa.it, 2024.
[42] Come ribadito, peraltro, a livello normativo dall’art. 30, 3° comma, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.
[43] Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2270/2019, cit.
[44] Cfr. F. Pizzetti (a cura di), Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato, Torino, 2021.
[45] T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003, in Dir. Informazione e informatica, 2023, 91 e segg., con nota di E. Falletti, Mai accettare caramelle né atti amministrativi da sconosciuti, ancorché algoritmi.
[46] Cfr. ad esempio, Cons. di Stato, Sez. II, 24 novembre 2025, n. 9197, con riferimento ai meccanismi di calcolo del GSE per la determinazione della tariffa fissa onnicomprensiva avente ad oggetto l’immissione di energia elettrica in rete; da ultimo, in senso analogo, id., 26 marzo 2026, n. 2539.
[47] Cons. di Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18, in Riv. Giur. Edilizia, 2020, 1300 e segg.
[48] Essendo legato, invece, all’esecuzione della convenzione stipulata tra l’operatore economico ed il GSE: così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter , 27 gennaio 2025, n. 1739.
[49] V. anche Cons. di Stato, Sez. II, 24 settembre 2025, n. 7491.
[50] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter , 29 ottobre 2025, n. 18866.
[51] Cons. di Stato, Sez. II, 16 luglio 2025, n. 6234.
[52] Cons. di Stato, Sez. II, 23 marzo 2026, n. 2412.
[53] In senso concorde a quanto sostenuto da chi scrive è la ricostruzione di T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 3 luglio 2023, n. 11122, secondo cui, nel caso in esame, il provvedimento di ricalcolo del GSE sarebbe un provvedimento di autotutela e non di decadenza perché modificando l’algoritmo si riesaminerebbero gli elementi già analizzati in fase istruttoria, con la conseguente necessità di tener conto del legittimo affidamento riposto dall’operatore economico nel provvedimento di primo grado.
[54] Cons. di Stato, Sez. III, 2 settembre 2022, n. 7675.
[55] In tema si v. G.M. Racca, Le responsabilità delle organizzazioni pubbliche nella trasformazione digitale e i principi di collaborazione e buona fede, in Dir. Amm., 2022, 601 e segg.
[56] Cfr. G. Gardini, Dall’amministrazione analogica all’amministrazione per algoritmi. Varianti e invarianti di un processo evolutivo, in Dir. Amm., 2025, 741 e segg.; E. Carloni, Dalla legalità algoritmica alla legalità (dell’amministrazione) artificiale. Premessa ad uno studio, in Informatica e Dir., 2024. 451 e segg.
[57] Cons. di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929. In dottrina si v., di recente, M. Macchia (a cura di), Il presente dell’amministrazione algoritmica, Torino, 2026.
[58] In tema v. I. Alberti, L’istruttoria nel procedimento amministrativo. Prospettive di acquisizione digitale della conoscenza, Torino, 2024.
[59] La stessa preoccupazione è espressa da S. Foà, G. Montedoro, Dialogo sulla nuova oggettività, Napoli, 2024, spec. 29 e segg.
[60] In tema si v. le osservazioni contenute in S. Foà (a cura di), Il nuovo merito amministrativo, Torino, 2025.
[61] Cfr. S. Cimini, La responsabilità civile e amministrativa di fronte alle sfide dell’intelligenza artificiale, in CERIDAP, n. 1/2026, 33 e segg.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link










