#Finsubito news dalla rete – PIR, procedura Ue contro l’Italia. Cosa può cambiare per investitori e imprese?


Con il pacchetto di infrazioni di ottobre 2026 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora sui Piani Individuali di Risparmio, il primo passaggio formale della procedura prevista dai Trattati. La procedura, la INFR(2026)2170, contesta la violazione della libera circolazione dei capitali tutelata dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’Italia ha due mesi per rispondere e, se la risposta non sarà ritenuta soddisfacente, la Commissione potrà inviare un parere motivato.

Nello stesso pacchetto Bruxelles ha aperto contro l’Italia una seconda procedura, distinta da questa, sul trattamento fiscale degli interessi delle obbligazioni italiane percepiti da investitori non residenti. Qui ci concentriamo sui PIR e partiamo chiedendoci: cosa significa la procedura per chi un piano lo ha già, per chi pensa di aprirlo e per le imprese che di quei capitali vivono?

Cosa contesta la Commissione sui PIR?

Secondo la comunicazione ufficiale della Commissione, la normativa italiana sui piani individuali di risparmio a lungo termine costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali. Il motivo è che, per accedere al trattamento fiscale agevolato, una quota minima del portafoglio deve essere composta da strumenti finanziari emessi da imprese fiscalmente residenti in Italia oppure in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con una stabile organizzazione in Italia.

Per Bruxelles questo meccanismo scoraggia chi risiede in Italia dall’investire in imprese di altri Stati membri e ne limita le possibilità di diversificazione nel mercato unico. Allo stesso tempo ostacola le società non italiane che vogliono raccogliere capitali dai risparmiatori italiani e contribuisce così alla frammentazione dei mercati dei capitali europei. Una procedura parallela, la INFR(2026)2169, è stata aperta contro la Slovenia per i suoi conti individuali di investimento, che consentono i versamenti agevolati in un sottoconto dedicato solo se investiti in strumenti di società con sede in Slovenia o in titoli emessi dallo Stato sloveno.

C’è però un passaggio che merita di essere letto con attenzione. La Commissione inquadra i PIR tra i conti di risparmio e investimento con incentivo fiscale e scrive che questi strumenti, «quando progettati correttamente», possono avere un ruolo cruciale per gli obiettivi della Savings and Investments Union. Bruxelles non contesta quindi l’esistenza del PIR né il vantaggio fiscale, ma il “recinto” nazionale dentro cui quel vantaggio è oggi confinato.

Come funziona oggi il vincolo sui PIR?

Il PIR ordinario consente di versare fino a 40.000 euro l’anno e fino a 200.000 euro complessivi. Se l’investimento è mantenuto per almeno cinque anni, plusvalenze, dividendi e interessi sono esenti da imposte e il piano è esente anche dall’imposta di successione. In cambio, almeno il 70% del portafoglio deve essere investito in strumenti di imprese residenti in Italia o in imprese dell’Unione e dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.

Della quota del 70%, almeno il 25% deve essere investito in società fuori dal FTSE MIB e almeno un ulteriore 5% in società fuori sia dal FTSE MIB sia dal FTSE Mid Cap. Il PIR alternativo ha invece limiti di investimento più elevati, fino a 300.000 euro l’anno e 1,5 milioni complessivi, e prevede una composizione del portafoglio maggiormente orientata alle imprese di minori dimensioni.

Il vincolo territoriale non è un dettaglio del PIR, bensì un aspetto del tutto caratterizzante. Il prodotto è nato nel 2017 come uno scambio esplicito con cui lo Stato rinuncia alla tassazione ordinaria dei redditi finanziari prodotti dagli investimenti agevolati e, in cambio, il risparmiatore indirizza una parte del capitale verso l’economia italiana.

Perché per l’Italia sarà difficile difendere il vincolo?

La giurisprudenza europea sulla compatibilità con la libera circolazione dei capitali di agevolazioni fiscali legate alla residenza dell’emittente è consolidata da tempo. Nel 2000, con la sentenza Verkooijen (causa C-35/98), la Corte di giustizia stabilì che un’esenzione fiscale sui dividendi non può essere riservata a quelli distribuiti da società con sede nello Stato che la concede. Nelle pronunce successive la Corte ha inoltre più volte chiarito che obiettivi economici, come il sostegno alle imprese nazionali, non sono di per sé sufficienti a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

L’Italia può contare sul fatto che il criterio dei PIR non è la nazionalità dell’emittente ma la sua presenza produttiva, tanto che una società francese o tedesca con una stabile organizzazione in Italia è già ammessa. La Commissione, però, ha già preso in esame questa formulazione e la considera comunque restrittiva, perché una media impresa spagnola senza sedi in Italia resta esclusa.

Il confronto con la Francia aiuta a capire dove si può arrivare. Il Plan d’épargne en actions, il prodotto a cui il PIR si è ispirato, chiede di investire in azioni di società con sede nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Anche lì c’è un vincolo, ma è europeo e non nazionale.

Cosa può succedere a chi ha già un PIR?

Per chi ha già un piano aperto non cambia nulla. Una lettera di messa in mora non modifica la legge italiana e non sospende le agevolazioni. Le regole possono cambiare solo con un intervento del legislatore e la procedura prevede ancora diversi passaggi, a partire dalla risposta del governo fino ad arrivare all’eventuale parere motivato e all’eventuale ricorso alla Corte di giustizia.

Ricordiamo, poi, che vi è un precedente rilevante. Il PIR è già stato riformato due volte, con la legge di bilancio 2019 e con la correzione approvata alla fine dello stesso anno, e in entrambi i casi le nuove regole si sono applicate ai piani costituiti dopo la loro entrata in vigore. Non è una garanzia giuridica per il futuro, certo, ma è la prassi seguita finora ed è anche la via più ragionevole.

Per chi è già dentro, quindi, la procedura in sé non è un motivo per uscire. Il mancato rispetto del periodo minimo di cinque anni può far perdere il beneficio fiscale, mentre la disciplina consente di effettuare determinate operazioni di disinvestimento e reinvestimento senza interrompere il piano. Le valutazioni sul prodotto, cioè costi, rendimenti e composizione del portafoglio, restano quelle di sempre.

Come potrebbero essere i PIR del futuro?

Il primo scenario, a mio giudizio il più probabile, è l’europeizzazione del vincolo. L’Italia risponde estendendo la quota del 70% alle imprese di tutto lo Spazio economico europeo, sul modello francese, e magari conserva una soglia dedicata alle piccole e medie imprese, anch’essa aperta all’Europa. Per il risparmiatore significherebbe un portafoglio più diversificato con lo stesso vantaggio fiscale e, per i gestori, la possibilità di costruire prodotti che oggi non possono offrire.

La “difesa a oltranza” potrebbe però essere un secondo scenario, in cui il governo rivendica il criterio della stabile organizzazione e lascia avanzare la procedura. È una strada che può durare anni, con un esito che alla luce della giurisprudenza non appare favorevole, ma nel frattempo l’incertezza peserebbe sulla raccolta, come è già successo nel 2019, quando i nuovi vincoli introdotti dalla manovra provocarono mesi consecutivi di deflussi.

Ma perché non usare la procedura per ripensare l’intero sistema degli incentivi al risparmio e costruire un conto di risparmio e investimento italiano coerente con la logica della Savings and Investments Union? Sarebbe un’operazione più complessa perché tocca il bilancio pubblico, certamente, ma è anche quella che la Commissione indica esplicitamente come orizzonte.

Le imprese e i flussi che verranno

Il punto che merita più attenzione riguarda chi i PIR li riceve. Secondo l’Osservatorio PIR del Sole 24 Ore, nel 2025 i fondi PIR hanno raccolto 2,1 miliardi di euro, dopo i -471 milioni del 2024, chiudendo l’anno con un patrimonio di 19,3 miliardi. La crescita, però, è arrivata quasi tutta dai fondi obbligazionari, con 2,5 miliardi di afflussi, mentre gli azionari hanno registrato uscite per 180 milioni.

Una parte rilevante dei risparmiatori usa già il PIR come contenitore fiscale per il debito delle imprese italiane, non come leva per entrare nel capitale delle piccole società quotate. Con un vincolo europeo, le PMI di Piazza Affari dovrebbero competere con quelle di tutto il continente per gli stessi euro. Le più solide potrebbero beneficiare di un mercato più grande e più liquido, ma le meno attrattive perderebbero un flusso finora garantito per legge.

È qui che si gioca la partita, più che nella difesa del vincolo. Un incentivo fiscale che funziona anche grazie all’obbligo di investire in Italia è più fragile sul piano europeo, invece uno che rende conveniente investire in un mercato europeo dei capitali più profondo, in cui le imprese italiane devono farsi scegliere, è più difficile da costruire eppure molto più solido da difendere.




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