Anief: fino a 24 mensilità per i precari, a partire dai docenti di sostegno e religione
Sui contratti a termine nella PA, la Suprema Corte di Cassazione applica il nuovo articolo 36 anche alle cause in corso aprendo ai risarcimenti. Secondo il sindacato Anief, quindi, “la stabilizzazione non cancella più il risarcimento: ci sono fino a 24 mensilità per i precari della scuola, a partire dai docenti di religione e di sostegno”.
Attraverso la sentenza pronunciata in seguito all’udienza pubblica del 22 settembre, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo riscritto dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, si applica a tutte le controversie ancora pendenti e che l’immissione in ruolo del lavoratore «si affianca ma non sostituisce» l’indennità dovuta per l’abusiva successione di contratti a tempo determinato.
La querelle era arrivata sul tavolo della Sezione lavoro in un giudizio nel quale il giudice di merito aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria, ritenendo che la stabilizzazione sopravvenuta del lavoratore avesse avuto «effetto sanante dell’abuso perpetrato». E la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile scorso, aveva rimesso la causa alla pubblica udienza per esaminare due questioni sollevate d’ufficio: se la nuova norma si applichi ai rapporti pendenti e se la condizione della mancata stabilizzazione, elaborata dal diritto vivente, sia sopravvissuta alla riforma. La sentenza risponde affermativamente alla prima e negativamente alla seconda, cassa la decisione di merito e rinvia per la liquidazione dell’indennità secondo i nuovi parametri di legge.
Il testo della norma esaminata dalla Cassazione prevede che «nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Sulla prima questione la Corte afferma che «una volta intervenuta la novella, in assenza di disposizione transitoria, il regime risarcitorio legale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancora pendenti, con il limite del giudicato interno».
A proposito della seconda questione, la sentenza osserva che il tenore letterale della norma «si esprime in termini prescrittivi («il giudice stabilisce un’indennità»), senza formulare riserve che lascino margini per escludere la liquidazione nei casi di intervenuta stabilizzazione», e conclude: «E’ dunque venuta meno la ragione stessa dell’interpretazione “adeguatrice” che ha dato origine al “danno comunitario” siccome inizialmente configurato dalle Sezioni Unite e successivamente elaborato da questa Sezione, dal momento che alla “regola pretoria” in base alla quale si è sinora stimata la conformità dell’ordinamento interno è subentrata la specifica disposizione normativa che rappresenta, ormai, il nuovo parametro di riferimento della disciplina».
I due principi di diritto enunciati dalla Corte sono i seguenti: «a) l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, siccome modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, si applica, quale ius superveniens, alle controversie pendenti ed anche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina sia destinata ad incidere sul principio di diritto pronunciato nella decisione rescindente, salvo il giudicato interno; b) a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso».
La Cassazione ricorda anche che i criteri del danno comunitario «hanno trovato una peculiare applicazione nel contenzioso relativo al cd. “precariato scolastico”, nel cui ambito, muovendosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187), questa Corte ha ritenuto misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso la stabilizzazione prevista nella legge n. 107 del 2015 per il personale docente nonché l’immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, salva la prova del danno ulteriore».
Quell’orientamento, applicato dal 2016 e seguito dalle corti di merito, poggiava sulla regola pretoria che la Corte dichiara ora superata dalla legge. La stessa sentenza colloca la riforma del 2024 nella risposta alla procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale la Commissione europea aveva contestato all’Italia l’insufficiente prevenzione e sanzione degli abusi per «diverse categorie di lavoratori del settore pubblico (tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali».
Sono tre le conseguenze pratiche che derivano dalla pronuncia: l’indennità spetta senza che il lavoratore debba provare il danno, salva la facoltà di dimostrare un pregiudizio maggiore; la forbice di liquidazione, «praticamente raddoppiata» secondo la Corte rispetto al precedente parametro mutuato dall’art. 32 della legge n. 183/2010, va da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità, graduate secondo la gravità della violazione, il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto; la stabilizzazione, infine, non estingue più il diritto: può incidere soltanto sulla misura dell’indennità tra il minimo e il massimo, e solo quando l’immissione in ruolo sia «direttamente ricollegata all’abuso». La decisione si inserisce nel contenzioso seriale promosso da Anief sull’abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola, nel quale l’amministrazione ha regolarmente opposto la stabilizzazione sopravvenuta come causa di estinzione della pretesa risarcitoria.
“Questa sentenza – dichiara il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – conferma ciò che sosteniamo dal giorno in cui il decreto-legge n. 131 del 2024 è entrato in vigore: il risarcimento del precariato si misura sulla gravità dell’abuso, qualunque sia la sorte successiva del contratto. L’immissione in ruolo arrivata dopo dieci, quindici, venti anni di supplenze chiude il precariato per il futuro; gli anni di precariato, già vissuti senza certezze, restano da risarcire”.
Il contenzioso riguarda tutti i docenti, a partire da quelli di religione cattolica, docenti di sostegno, personale ATA con oltre 36 mesi di contratti reiterati hanno oggi una norma di legge che fissa l’indennità tra 4 e 24 mensilità e una Corte di cassazione che ne impone l’applicazione a tutte le cause pendenti. Chi ha un giudizio in corso può proseguirlo, mentre chi lo aveva sospeso in attesa di questo chiarimento può riprenderlo con Anief. Resta l’auspicio, che ha ormai il valore di una certezza: le Corti di merito non potranno più archiviare queste cause con la formula della cessata materia del contendere.
Per maggiori informazioni, ogni dipendente interessato ai ricorsi può entrare nel dettaglio consultando la pagina internet predisposta dal sindacato. Oppure chiedere direttamente assistenza presso la segreteria nazionale Anief e le strutture territoriali, anche sulla campagna gratuita screening “Non un euro di meno”, (stato matricolare) e sui cedolini “tarocco” dopo l’applicazione di aumenti e arretrati di agosto 2026 e i prossimi aumenti di gennaio 2027.
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