Il Consiglio di Stato, ribaltando due precedenti sentenze del TAR del Lazio, ha riconosciuto ai Magistrati il diritto ad un ricalcolo particolarmente favorevole del meccanismo che permette la rivalutazione degli stipendi del personale in regime pubblicistico (Adeguamento ISTAT).
L’adeguamento ISTAT dello stipendio del personale pubblico non contrattualizzato, tra cui i docenti ed i ricercatori universitari (anche negli atenei non statali), è definito dalla art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Questa norma prevede una diversa declinazione temporale e soprattutto il perimetro di riferimento tra diverse categorie. Da una parte magistrati, avvocati e procuratori dello Stato (comma 4) hanno adeguamenti triennali calcolati sugli incrementi medi del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, dell’insieme delle altre categorie del pubblico impiego. Dall’altra i docenti e ricercatori universitari, oltre che altro personale in questo regime (comma 1), hanno adeguamenti annuali, calcolati però solo sugli incrementi medi delle voci retributive, esclusivamente dei dipendenti pubblici contrattualizzati.
Le sentenze del Consiglio di Stato, pur riguardando i magistrati, hanno però potenziali conseguenze anche per docenti e ricercatori universitari, secondo le nostre valutazioni sindacali e quelle dei nostri consulenti giuridici. In particolare, si ritiene che due elementi di calcolo dell’Adeguamento ISTAT possano valere anche per i soggetti interessati dal comma 1 dell’art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il primo è quello per il quale gli incrementi retributivi del personale contrattualizzato nell’anno precedente dovrebbero esser quantificati con una media matematica dei relativi settori. L’ISTAT monitora storicamente 18 di queste categorie: 10 non dirigenti (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti pubblici non economici, Regioni e autonomie locali, Sanità, Ricerca, AFAM, Scuola, Università non docenti) e VIII della dirigenza (Ministeri e Amministrazioni autonome; Regioni e Enti locali; SSN non medici; SSN medici; Scuola e AFAM; Agenzie fiscali e Enti non economici; Università e Ricerca; PdCM). I loro aumenti, però, dopo il 2010 dipendendo sostanzialmente da 10 CCNL (i 4 comparti non dirigenti di Funzioni centrali, Enti locali, Sanità, Istruzione e ricerca; le 4 aree della dirigenza su questi comparti; la PdCM nei due settori). L’ISTAT oggi usa per questo calcolo una media ponderata, tenendo conto delle variazioni stipendiali del personale di scuola, enti centrali, enti locali, dirigenti sanitari, dirigenti scolastici e così via in rapporto al loro peso numerico sull’insieme dei dipendenti pubblici contrattualizzati (oggi circa 2,6 milioni).
Il secondo elemento è che ai fini del calcolo dell’incremento ISTAT dovrebbero essere considerati gli arretrati contrattuali, essendo anch’essi erogati in una voce retributiva non accessoria e non relativa a quote stipendiali variabili. Questi arretrati sono relativi agli aumenti stipendiali che partono da una data precedente a quelli di sottoscrizione del contratto, quando questa avviene dopo l’avvio del suo periodo di vigenza, e sono quindi erogati in un’unica soluzione: ad esempio, nel 2025 sono stati firmati alcuni CCNL relativi al triennio 2022/24 (Sanità, Funzioni centrali e relativa area dirigente), quindi il primo stipendio che ha registrato i relativi aumenti per i lavoratori e le lavoratrici di quei settori ha previsto anche gli arretrati degli scorsi anni, in un’unica soluzione a conguaglio. L’attuale calcolo ISTAT non tiene in considerazione questo importo, ritenendolo una voce una tantum inutilizzabile per calcolare aumenti strutturali.
Il combinato disposto di questi due elementi nel calcolo dell’Adeguamento ISTAT potrebbe allora avere impatti rilevanti. Negli ultimi anni si è infatti registrata sia una differenza tra gli aumenti percentuali medi dei diversi settori della pubblica amministrazione, sia un accentuato ritardo nella sottoscrizione dei contratti, spesso a fine triennio di vigenza e anche oltre, con arretrati contrattuali significativi. Nel caso specifico di quest’anno, l’aumento del 2,48% è stato calcolato dall’ISTAT tenendo conto di due diversi elementi: primo, una piccola coda a regime degli aumenti conseguenti a contratti firmati al 2024, ma che sono entrati in stipendio solo nel corso dell’anno e quindi hanno inciso solo parzialmente sull’adeguamento 2025 (per esempio una quota per Istruzione e Ricerca, e poi Dirigenti Sanitari, Dirigenti scolastici ed Enti locali); le erogazioni nel corso del 2025 degli aumenti conseguenti ai nuovi contratti definitivamente sottoscritti, ma entrati nell’attuale calcolo solo a partire dall’effettivo mese di erogazione in stipendio (ad esempio, Funzioni Centrali con aumenti del 6%, ma solo da marzo; Sanità, 6,9% e Dirigenti Funzioni centrali, 6%, ma solo da Novembre). Un’eventuale vittoria del ricorso inciderebbe allora non solo per la media matematica, ma anche per gli arretrati, portando ad un aumento di uno o due punti percentuali.
Nel 2026, però, sono in corso diversi rinnovi con le relative erogazioni stipendiali: ad esempio Istruzione e ricerca, con aumenti al 3,6% da gennaio 2026 e Funzioni centrali, con aumenti del 3,6% da settembre, per il triennio contrattuale 2025/27, ma vi è anche una coda dei precedenti contratti 2022/24 come Funzioni locali e relativa dirigenza, con aumenti intorno al 6% da aprile, Dirigenza Sanitaria, con aumenti oltre il 7% da aprile, Dirigenza scolastica, con aumenti oltre l’8% da ottobre. L’attuale ricorso sulle procedure di calcolo dell’ISTAT interesserebbe anche quelle dell’anno prossimo e potrebbe quindi determinare per il 2026 una variazione significativa sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo degli arretrati.
La richiesta del ricalcolo dell’Adeguamento ISTAT dei trattamenti economici del personale pubblico non contrattualizzato si configura quindi come un diritto di ogni lavoratore e ogni lavoratrice interessato/a da questo sistema di aggiornamento degli stipendi. In particolare, nell’università la platea è quella che riceve direttamente gli adeguamenti Istat sui propri stipendi: Professori ordinari; Professori associati; Ricercatori a tempo indeterminato; Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a, di tipo b e in Tenure (RTDa, RTDb, RTT). Per via indiretta però sono interessate anche altre figure precarie, il cui stipendio è definito sulla base di quello dei Ricercatori non confermati, come il Contratto di ricerca e il Contratto Post doc. Gli Incarichi di ricerca, invece, definiscono i loro adeguamenti sulla base del DM 592/2026, che li prevedono sulla base dell’indice FOI (Famiglie Operai e Impiegati, più favorevole in questi anni di inflazione). Gli Assegni di ricerca residuali hanno infine una retribuzione definita dal DM 102/2011, che non ne prevede. L’azione giuridica rivendicativa interessa quindi non solo la docenza universitaria di ruolo, ma in forma diretta ed indiretta anche quella in tenure e larga parte dell’attuale precariato universitario.
La valutazione sindacale e giuridica che abbiamo compiuto ci porta a sostenere un’impugnazione del DPCM del 13 luglio 2026 (pubblicato in GU il 22 agosto 2026), che quindi interessa gli adeguamenti e gli stipendi a partire dal primo gennaio di quest’anno. I precedenti atti, infatti, non sono impugnabili per scadenza dei termini.
Il ricorso che sosteniamo è quello Straordinario (il vecchio ricorso straordinario alla Presidenza della Repubblica), seguendo il simile percorso effettuato dai magistrati e potendo contare su 120 giorni per impugnare l’atto, quindi potendo raccogliere l’interesse, formalizzare le adesioni entro la fine del mese di novembre 2026 e quindi predisporre il ricorso stesso. L’azione che intendiamo promuovere sarà poi attuata da uno Studio legale convenzionato con il nostro sindacato, presso cui dovrà esser formalizzato il mandato e consegnata la documentazione.
Il ricorso sarà promosso per gli iscritti FLC CGIL con delega, con un costo contenuto per le spese legali, per dare un ordine di grandezza sui 150 euro. Entro le prossime settimane forniremo dettagli sulla procedura ed i costi.
Per il momento, a questo scopo raccogliamo in questo modulo i dati per una prima manifestazione di interesse, per iniziare a definire la platea dei ricorrenti. Invitiamo quindi docenti e ricercatori interessati/e a compilarlo quanto prima, per riceve poi maggiori informazioni su procedure, costi e presentazione del ricorso.
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