L’obbligo dichiarativo dell’operatore economico in ordine alle pendenze tributarie non definitivamente accertate prescinde dalle valutazioni che lo stesso compia sul quantum del debito e sul superamento della soglia di gravità fissata dall’Allegato II.10: spetta alla stazione appaltante, se correttamente informata, esprimere il giudizio di affidabilità del concorrente. L’omissione informativa integra di per sé grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, in violazione dell’obbligo generale e permanente di comunicazione posto dall’art. 96, comma 14. Così ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 28 agosto 2026, n. 6693 (testo in calce).
Il fatto
La vicenda nasce da una procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per l’affidamento triennale, con opzioni, del servizio di gestione armatoriale di una nave da ricerca. Primo in graduatoria risultava un costituendo raggruppamento composto da una mandataria e da due mandanti, con quote di partecipazione fortemente asimmetriche.
In sede di verifica dei requisiti generali la stazione appaltante disponeva l’esclusione del raggruppamento sulla base di due autonome ragioni: per un verso, il DURC irregolare di una delle mandanti; per altro verso, la presenza in capo alla mandataria di plurime violazioni tributarie di importo cospicuo, non definitivamente accertate e mai dichiarate né nel DGUE né nelle dichiarazioni allegate all’offerta, a fronte di un’espressa attestazione di non aver commesso alcuna violazione.
Il RUP respingeva altresì la proposta, formulata dal raggruppamento, di estromettere o sostituire la mandante irregolare ai sensi dell’art. 97, comma 2, ritenendola tardiva e comunque incompatibile con l’invarianza sostanziale dell’offerta tecnica.
Il TAR Friuli Venezia Giulia (sent. n. 82/2026) respingeva il ricorso, valorizzando la pluralità di ragioni autonome poste a base dell’esclusione e ritenendo dirimente l’omessa dichiarazione delle pendenze fiscali, letta come violazione dei doveri di leale collaborazione e trasparenza informativa.
In appello il raggruppamento sosteneva, in sintesi, che il legislatore avrebbe tipizzato in via esclusiva, nell’Allegato II.10, la soglia di gravità delle violazioni fiscali non definitive (10% del valore dell’appalto, con minimo di 35.000 euro), sottraendo alla stazione appaltante ogni valutazione ulteriore; che, al netto delle pretese sospese in sede giurisdizionale e garantite da fideiussioni bancarie, l’unica posizione rilevante restava ampiamente sotto soglia.
I principi di diritto
a) Soglia del 10% e obbligo dichiarativo
Il Collegio nega che la predeterminazione della soglia del 10% ex art. 3 dell’Allegato II.10 esaurisca la valutazione della stazione appaltante, la quale conserva la prerogativa di apprezzare l’affidabilità e la correttezza dell’operatore. Soprattutto, l’obbligo dichiarativo viene sganciato dal superamento della soglia: l’operatore non dispone del filtro interpretativo che gli consentirebbe di stabilire a monte quali debiti tributari comunicare, perché tale valutazione spetta alla stazione appaltante, la quale può esprimere un giudizio corretto solo se correttamente informata. Vale il principio della onnicomprensività della dichiarazione, già affermato in precedenza (Cons. Stato n. 3151/2024).
L’obbligo, secondo la Sezione, si estende a tutte le pendenze fiscali idonee a incidere sul giudizio di affidabilità, anche quando sia pendente il termine di impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato n. 1628/2025).
L’omissione informativa su carichi tributari, pur non definitivamente accertati, integra grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), in quanto, per usare le parole della sentenza in commento, arreca “un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura”. Il fondamento normativo è duplice: l’art. 5 del Codice, che impone a stazioni appaltanti e operatori di comportarsi reciprocamente secondo buona fede e tutela dell’affidamento, e l’art. 96, comma 14, che pone a carico dell’operatore un obbligo generale e permanente di comunicare fatti e provvedimenti potenzialmente idonei a integrare cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95.
Non rileva la circostanza che la stazione appaltante conoscesse le pendenze in ragione di pregressi rapporti contrattuali, perché le dichiarazioni vanno rese all’attualità e con riferimento alla specifica gara, ben potendo i carichi essere stati nel frattempo estinti. Né rileva la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il TAR ricondotto la condotta omissiva all’illecito professionale senza che le parti lo avessero prospettato: il giudice qualifica autonomamente i fatti dedotti e può applicare norme e argomenti non invocati, in forza del principio iura novit curia (Cass. civ. n. 12534/2024).
b) DURC e limiti del sindacato
Il DURC è una dichiarazione di scienza che fa fede fino a querela di falso (Ad. plen. n. 10/2016) e i suoi esiti si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti (Ad. plen. n. 7/2024). L’art. 1 dell’Allegato II.10 identifica le gravi violazioni contributive proprio con quelle ostative al rilascio del documento.
Il rilascio di un successivo DURC regolare, riferito a un diverso arco temporale, non incide sull’attestazione negativa originaria; l’allegazione di crediti risultanti dalla piattaforma Ve.R.A. non è utile se non si prova che esistessero già alla data del DURC irregolare e che avrebbero azzerato lo scostamento rilevante ai sensi del d.m. 30 gennaio 2015.
c) Sostituzione della mandante e onere motivazionale del diniego
L’art. 97, comma 2, consente al raggruppamento, quando un partecipante versi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, di comprovare di averlo estromesso o sostituito con soggetto munito dei requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.
Il diniego opposto a tale richiesta deve essere supportato da una motivazione rigorosa, che spieghi perché la misura proposta sia insufficiente o tardiva. Non è sufficiente qualificare apoditticamente la mandante come nucleo tecnico-specialistico del raggruppamento: occorre indicare in modo specifico in quali parti e in che misura l’offerta tecnica sarebbe modificata dall’estromissione e in che modo l’apporto della mandante risulti significativo, effettivo, funzionale e distintivo.
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La decisione
Il Collegio:
- ha confermato la legittimità dell’esclusione per l’omessa dichiarazione delle pendenze tributarie. L’obbligo dichiarativo non dipende dalle valutazioni dell’operatore sul quantum, sulle sospensioni giurisdizionali o sulle garanzie fideiussorie prestate, e la sua violazione incrina l’integrità e l’affidabilità del concorrente.
- ha confermato la valutazione della stazione appaltante sull’irregolarità contributiva della mandante, alla luce del valore certificativo del DURC e delle precisazioni dell’INPS.
- ha ritenuto insufficientemente motivato il rigetto della richiesta di estromissione o sostituzione della mandante: non emergono le ragioni dell’asserita tardività, né il RUP indica perché l’offerta subirebbe una variazione sostanziale, a fronte di una mandante con quota del 10%, di una mandataria che aveva già gestito la stessa nave e di un organigramma dichiarato invariato.
L’appello è quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, con parziale riforma della sentenza: ferma la legittimità dell’esclusione per le ragioni esposte, la stazione appaltante dovrà rivalutare, sulla base delle deduzioni del raggruppamento, sia la tardività della richiesta sia le ragioni per cui l’apporto della mandante determinerebbe una modifica sostanziale dell’offerta tecnica.
Considerazioni
La pronuncia consolida un orientamento che, nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, tende a leggere le cause di esclusione fiscali non definitive attraverso la lente dell’illecito professionale e degli obblighi informativi, anziché attraverso i soli parametri quantitativi dell’Allegato II.10.
Se pure può ritenersi che il Codice abbia tipizzato la soglia di gravità proprio per ridurre l’incertezza sulle violazioni non definitivamente accertate e si possa affermare che l’obbligo dichiarativo prescinde dalla soglia rischia di rendere la tipizzazione recessiva rispetto a una clausola generale, la sentenza nega tale impostazione, affermando l’obbligo incondizionato di dichiarare.
Viene richiamato l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza secondo cui la valutazione in ordine alla gravità delle violazioni non definitivamente accertate, ex art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023, non è circoscritta al mero riscontro del superamento dei parametri quantitativi tipizzati dal legislatore.
L’obbligo dichiarativo dell’operatore economico prescinde da valutazioni dallo stesso effettuate circa il quantum del debito tributario, in quanto a tali valutazioni è deputata la Stazione appaltante.
Sul secondo versante, la sentenza afferma il principio di conservazione della partecipazione: l’art. 97, comma 2, non è una facoltà rimessa al RUP, ma un meccanismo che la stazione appaltante può negare solo spiegando, offerta alla mano, perché la sostituzione altererebbe la proposta valutata.
Spunti pratici
Per gli operatori economici
La sentenza chiude lo spazio a ogni strategia di autovalutazione delle pendenze tributarie. Nessun elemento favorevole al concorrente esonera dalla dichiarazione, perché tutti attengono al giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante.
Il DGUE va compilato dichiarando ogni pendenza, con l’illustrazione degli elementi che ne attenuano la rilevanza; tacere e attestare l’assenza di violazioni espone all’esclusione per grave illecito professionale, con la conseguenza, ben più grave, dell’obbligo di dichiarare quell’esclusione nelle gare successive. Analogo rigore vale sul fronte contributivo: un DURC negativo per disallineamento dei flussi non è contestabile in gara.
Per le stazioni appaltanti
Due indicazioni di segno opposto. La prima conferma un ampio margine di apprezzamento: l’esclusione per omissione dichiarativa regge se, come nella specie, il RUP la fonda su una valutazione discrezionale del comportamento tenuto in gara e non sulla mera esistenza delle pendenze, con richiamo espresso ai principi di buona fede e trasparenza.
La seconda impone un onere motivazionale rafforzato quando si rigetta la richiesta di estromissione o sostituzione ex art. 97, comma 2: occorre indicare la fonte della tardività (e i termini di riferimento) e individuare puntualmente, sull’offerta tecnica, i contenuti che verrebbero meno. Formule generiche sul ruolo della mandante non superano il vaglio di legittimità.
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