- La liquidazione giudiziale colpisce l’imprenditore commerciale insolvente che supera le soglie dell’impresa minore e ha almeno 30.000 euro di debiti scaduti.
- Il ricorso può partire dal debitore, dai creditori o dal pubblico ministero e, secondo il recente indirizzo del Ministero della Giustizia, il contributo unificato si calcola sul valore della causa.
- Per i dipendenti il rapporto di lavoro resta sospeso finché il curatore decide, con accesso a NASpI e Fondo di garanzia INPS.
La liquidazione giudiziale è la procedura con cui il tribunale toglie all’imprenditore insolvente la gestione dei suoi beni, li fa vendere da un curatore e distribuisce il ricavato tra i creditori. La disciplina è nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022. Non si tratta di un’ipotesi rara: secondo l’Osservatorio Unioncamere-InfoCamere sulla crisi d’impresa, nel 2025 le nuove liquidazioni giudiziali sono state 9.869, il 7,2% in più rispetto al 2024.
Vediamo meglio come funziona, cosa succede quando interviene e quali sono le conseguenze che ne derivano.
Cos’è la liquidazione giudiziale e cosa cambia rispetto al fallimento
Nella sostanza, la liquidazione giudiziale è il vecchio fallimento con un nome nuovo. Il legislatore ha abbandonato la parola “fallimento” per togliere al debitore il marchio negativo che si portava dietro, ma il meccanismo resta simile.
Con la sentenza di apertura il tribunale nomina un giudice delegato e un curatore. Da quel momento l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore: è il cosiddetto spossessamento. Il curatore fa l’inventario, accerta i debiti attraverso lo stato passivo, vende i beni e paga i creditori secondo l’ordine dei privilegi.
Cambia, però, la cornice. Il Codice spinge l’impresa ad affrontare la crisi prima che diventi insolvenza, con strumenti alternativi che vedremo più avanti. La liquidazione giudiziale resta lo sbocco finale, quando non ci sono più margini per salvare l’attività.
Per l’imprenditore persona fisica c’è anche una via d’uscita dai debiti residui: l’esdebitazione. Il tribunale la può concedere alla chiusura della procedura oppure, su istanza del debitore, dopo tre anni dall’apertura, se la procedura è ancora in corso.
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Quali sono i presupposti della liquidazione giudiziale
Per aprire la procedura devono esistere insieme tre condizioni. L’art. 121 del Codice della crisi prevede che la liquidazione giudiziale si applichi agli imprenditori commerciali che si trovano in stato di insolvenza e che non dimostrano di essere un’impresa minore.
Il primo presupposto riguarda chi svolge l’attività. Rientrano le imprese individuali e le società che esercitano un’attività commerciale. Restano fuori l’imprenditore agricolo e i soggetti che non sono imprenditori, come il consumatore o il professionista: per loro esistono le procedure di sovraindebitamento, tra cui la liquidazione controllata.
L’insolvenza è diversa dalla semplice crisi. Il Codice la descrive come la condizione del debitore che, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, mostra di non riuscire più a pagare regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi, invece, indica solo la probabilità di diventare insolventi nei dodici mesi successivi.
I tribunali guardano ai segnali concreti: debiti fiscali e contributivi non pagati, pignoramenti senza esito, decreti ingiuntivi non onorati, mancanza di liquidità. In pratica, un ritardo occasionale o una difficoltà passeggera non bastano affinché si possa arrivare alla liquidazione giudiziale.
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Quali sono le soglie dell’impresa minore
Il secondo presupposto riguarda le dimensioni. L’impresa evita la liquidazione giudiziale solo se dimostra di possedere tutti e tre questi requisiti:
- un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti il deposito dell’istanza;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
È sufficiente superare una sola soglia, anche in un solo esercizio, per perdere la qualifica di impresa minore. La prova spetta all’imprenditore, non al creditore: è lui a dover dimostrare di stare sotto le soglie. Se il debitore non si presenta o non deposita i bilanci, la conseguenza ricade su di lui.
La soglia minima di 30.000 euro
C’è infine un limite di importo. L’art. 49 del Codice stabilisce che il tribunale non apre la procedura se i debiti scaduti e non pagati che emergono dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro.
Il conteggio non si ferma al credito di chi ha presentato il ricorso: i giudici sommano tutti i debiti scaduti che risultano dagli atti, compresi quelli verso il Fisco e gli enti previdenziali.
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Quando si può chiedere la liquidazione giudiziale?
La domanda di liquidazione giudiziale si può presentare quando l’impresa è già insolvente. Il Codice individua con precisione chi ha il potere di chiederla, vale a dire:
- il debitore stesso, che può chiedere la propria liquidazione;
- uno o più creditori;
- il pubblico ministero, ogni volta che ha notizia di uno stato di insolvenza;
- gli organi e le autorità che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa.
Esiste anche un limite di tempo da rispettare: se l’imprenditore ha chiuso l’attività, la procedura si può aprire entro un anno dalla cessazione, purché l’insolvenza sia emersa prima o entro l’anno successivo. Per chi è iscritto al registro delle imprese, la cessazione coincide con la cancellazione.
Nel caso dell’impresa individuale, il creditore e il pubblico ministero possono però dimostrare che l’attività è proseguita oltre quella data. Chiudere la partita IVA o cancellare la società, quindi, non mette al riparo dalla procedura nei dodici mesi successivi.
Come si svolge il ricorso per la liquidazione giudiziale
Il ricorso si deposita presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro dei propri interessi principali. Per prima cosa, il tribunale fissa con decreto l’udienza entro 45 giorni dal deposito del ricorso. Tra la notifica e l’udienza devono passare almeno 15 giorni, così il debitore ha il tempo di organizzare la difesa.
Entro il termine indicato nel decreto, l’imprenditore può depositare memorie e deve produrre i bilanci degli ultimi tre esercizi. È il momento in cui può dimostrare di essere un’impresa minore, contestare l’insolvenza o chiedere di accedere a uno strumento alternativo.
Se i presupposti ci sono, il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale. Nella stessa sentenza nomina il curatore, ordina al debitore di depositare le scritture contabili e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo.
Contro la sentenza si può proporre reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni. Se invece il tribunale respinge il ricorso, anche il creditore può impugnare il decreto di rigetto.
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Quanto dura la liquidazione giudiziale?
La fase iniziale è veloce: dal ricorso alla sentenza passano in genere poche settimane o pochi mesi. Molto più lunga è la fase successiva, quella in cui il curatore vende i beni e paga i creditori.
Il curatore, poi, deve predisporre il programma di liquidazione non oltre 150 giorni dall’apertura e il primo tentativo di vendita dei beni deve avvenire entro otto mesi, salvo differimento autorizzato dal giudice delegato. La liquidazione dell’attivo, poi, deve concludersi entro cinque anni dal deposito della sentenza, termine che il giudice può prorogare nei casi di particolare complessità o di vendite difficili.
Nella pratica i tempi sono spesso più lunghi. Uno studio della Banca d’Italia basato sui dati del Ministero della Giustizia rileva che i vecchi fallimenti durano in media oltre sette anni, e che la fase più lunga è proprio la vendita dei beni. Per chi subisce tempi eccessivi resta lo strumento della legge Pinto (legge n. 89 del 2001), che considera ragionevole una durata fino a sei anni per le procedure concorsuali.
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Contributo unificato: quanto costa il ricorso?
Per anni la prassi ha applicato al ricorso un contributo unificato fisso di 98 euro, quello previsto per i procedimenti camerali. Questo orientamento è cambiato.
Con la nota DAG dell’8 ottobre 2025 n. 187516 e la nota DAG del 17 marzo 2026 n. 56813, il Ministero della Giustizia ha chiarito che il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale non è un procedimento camerale. Il contributo unificato va quindi calcolato in base al valore della causa, secondo gli scaglioni ordinari del Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
Di conseguenza:
- il ricorso deve contenere la dichiarazione di valore della causa;
- se chi deposita chiede più strumenti in via subordinata (per esempio un concordato e, in alternativa, la liquidazione), i valori delle domande si sommano;
- se manca la dichiarazione di valore, la cancelleria applica lo scaglione massimo, pari oggi a 1.686 euro.
Per orientarti, gli scaglioni ordinari vanno da 43 euro per le cause fino a 1.100 euro, a 518 euro per quelle tra 26.000 e 52.000 euro, fino a 1.686 euro oltre i 520.000 euro. Poiché le prassi delle cancellerie possono differire, conviene sempre verificare le indicazioni del tribunale competente prima del deposito.
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Cosa succede ai dipendenti
L’art. 189 del Codice parte da un principio chiaro: l’apertura della liquidazione giudiziale non è di per sé un motivo di licenziamento.
Dalla data della sentenza i rapporti di lavoro restano sospesi. In questa fase il dipendente non lavora e non matura retribuzione, in attesa che il curatore scelga se subentrare nel contratto, perché l’attività prosegue o l’azienda può essere ceduta, oppure recedere.
Il curatore ha quattro mesi di tempo: se in questo periodo non comunica il subentro, i rapporti cessano di diritto, con effetto dalla data di apertura della procedura. Quando ci sono prospettive concrete di ripresa o di vendita dell’azienda, il giudice delegato può prorogare la sospensione fino a un massimo di otto mesi, come chiarito dall’INPS con la circolare n. 46 del 17 maggio 2023.
Se invece il tribunale autorizza la prosecuzione dell’attività, i rapporti di lavoro continuano, ferma la possibilità per il curatore di licenziare o sospendere.
Dimissioni e NASpI
Il lavoratore non è costretto ad aspettare. Le dimissioni presentate durante la sospensione si considerano date per giusta causa, con effetto dalla data di apertura della liquidazione, come precisato dall’INPS nella circolare n. 21 del 10 febbraio 2023.
L’art. 190 del Codice stabilisce che la cessazione del rapporto nella liquidazione giudiziale è una perdita involontaria del lavoro. Il dipendente ha quindi diritto alla NASpI, se possiede gli altri requisiti di legge, e deve presentare domanda entro il termine di decadenza di 68 giorni.
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TFR e ultime tre mensilità
Stipendi arretrati e TFR diventano crediti privilegiati da insinuare nello stato passivo. Quando il patrimonio dell’azienda non basta, interviene il Fondo di garanzia dell’INPS, che paga:
- l’intero TFR maturato, secondo la legge n. 297 del 1982;
- le ultime tre mensilità di retribuzione comprese nei dodici mesi che precedono l’apertura della procedura, entro un tetto massimo, secondo il D.Lgs. 80/1992.
Per accedere al Fondo il credito deve essere ammesso allo stato passivo. Per questo, il primo passo del lavoratore è presentare la domanda di insinuazione al passivo nei termini fissati dalla sentenza.
Si può evitare la liquidazione giudiziale?
Sì, a certe condizioni. La strada più semplice è pagare o trovare un accordo con il creditore, che può rinunciare al ricorso prima della sentenza. Se però emergono altri debiti oltre la soglia, il procedimento può proseguire su iniziativa di altri creditori intervenuti o del pubblico ministero.
Il Codice offre poi strumenti alternativi, che funzionano meglio se l’imprenditore si muove presto, quali:
- la composizione negoziata della crisi, un percorso stragiudiziale con l’aiuto di un esperto indipendente;
- il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- il concordato semplificato, che si può chiedere dopo una composizione negoziata senza esito.
La composizione negoziata offre una tutela forte: se l’imprenditore chiede le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla fine delle trattative il tribunale non può pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure. Lo strumento è sempre più usato: secondo Unioncamere, nel 2025 le istanze sono state 1.776, con una crescita del 69% sull’anno precedente.
C’è infine la difesa nel merito: dimostrare con bilanci attendibili di essere un’impresa minore, oppure che i debiti scaduti non arrivano a 30.000 euro, oppure che la difficoltà è solo temporanea.
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Liquidazione giudiziale – Domande frequenti
Nella sostanza sì: dal 15 luglio 2022 la liquidazione giudiziale ha sostituito il fallimento, con regole in gran parte simili.
Secondo le note ministeriali del 2025 e 2026, il contributo unificato si calcola in base al valore della causa e non più in misura fissa.
No. Il rapporto resta sospeso e il curatore ha quattro mesi per decidere, prorogabili fino a otto in casi particolari.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 2, 18, 33, 37, 41, 49, 51, 121, 189, 190 e 278-281;
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia), art. 13;
- Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2 (Fondo di garanzia per il TFR);
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (garanzia dei crediti di lavoro);
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI);
- Ministero della Giustizia, nota DAG 8 ottobre 2025 n. 187516 e nota DAG 17 marzo 2026 n. 56813;
- INPS, circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 e circolare n. 46 del 17 maggio 2023.
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