#Finsubito news dalla rete – domande, requisiti e FAQ ISMEA







Dal 20 ottobre 2026 al via le domande per la Cambiale Azzurra, il finanziamento a tasso zero destinato alle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

La misura dispone di 10 milioni di euro, con prestiti fino a 60.000 euro per le imprese con più imbarcazioni.

Le richieste, precedute dalla preconvalida, possono essere presentate fino al 30 ottobre 2026, secondo l’ordine cronologico di invio. Il Prospetto informativo ISMEA e le FAQ del 14 e 16 ottobre chiariscono requisiti, calcolo dei ricavi e modalità di accesso.

Cambiale Azzurra: beneficiari e requisiti di accesso

La Cambiale Azzurra, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e gestita da ISMEA, è rivolta alle piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

NOTA BENE: Per accedere all’agevolazione, le imprese devono aver registrato ricavi nel 2025 e possedere specifici requisiti alla data di presentazione della domanda.

In particolare, è necessario:

  • essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese con la qualifica di impresa ittica;
  • risultare attive con uno dei codici ATECO ammessi: 03.11.00, 03.12.00, 03.21.0, 03.21.01, 03.21.09, 03.22.0, 03.22.01 e 03.22.09;
  • aver avviato l’attività oggetto della richiesta di agevolazione entro il 1° gennaio 2024;
  • non trovarsi in condizioni di impresa in difficoltà secondo la normativa europea;
  • rispettare le ulteriori condizioni previste dal Prospetto informativo, comprese quelle relative alla situazione creditizia e all’assenza di cause di esclusione.

Sono escluse, tra le altre, le imprese con esposizioni bancarie classificate a sofferenza o scadute e/o sconfinanti secondo le rilevazioni della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia indicate dal Prospetto, nonché quelle interessate da protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli.

Finanziamenti a tasso zero fino a 60.000 euro

La Cambiale Azzurra finanzia le esigenze di liquidità connesse ai processi del ciclo produttivo e alla conduzione ordinaria dell’azienda.

L’importo minimo concedibile è pari a 3.000 euro, mentre quello massimo non può superare il 50% dei ricavi risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale disponibile alla data della domanda.

Entro tale limite generale, gli importi sono differenziati in funzione dell’attività esercitata.

Pesca

fino a 20.000 euro per ciascuna imbarcazione ammissibile

Pesca con più imbarcazioni

fino a 60.000 euro complessivi, nel rispetto del limite di 20.000 euro per imbarcazione

Acquacoltura

fino a 20.000 euro per ciascuna PMI beneficiaria

Per le imprese della pesca e le cooperative armatoriali, ai fini della determinazione dell’importo finanziabile vengono considerate esclusivamente le imbarcazioni identificate mediante codice CFR e iscritte nel Registro della flotta dell’Unione europea alla data della domanda. Per ogni imbarcazione è ammesso un solo finanziamento nell’ambito della misura.

Il prestito ha una durata di cinque anni, di cui due di preammortamento. Il rimborso avviene attraverso 12 rate trimestrali costanti e posticipate, con prima scadenza a 27 mesi dall’erogazione.

Gli interessi sono azzerati attraverso un contributo concesso nel regime de minimis, nei limiti del massimale disponibile per l’impresa. Qualora tale disponibilità non sia sufficiente a coprire integralmente gli oneri finanziari, ISMEA riduce l’importo del prestito.

Il finanziamento è inoltre subordinato all’emissione delle cambiali previste dalla misura, con firma autenticata secondo legge. Per le società di capitali è richiesto anche l’avallo personale del legale rappresentante.

Domande Cambiale Azzurra: scadenze e procedura telematica

Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale ISMEA, accessibile all’indirizzo https://strumenti.ismea.it/.

La procedura si articola in tre passaggi: registrazione dell’utente, compilazione e preconvalida della domanda, successiva convalida durante il periodo di presentazione.

Il calendario previsto è il seguente:

  • 13 ottobre 2026, ore 12: apertura della fase di preconvalida.
  • 20 ottobre 2026, ore 12: apertura della presentazione delle domande.
  • 30 ottobre 2026, ore 12: chiusura della preconvalida e della presentazione delle domande.

Lo sportello è operativo dalle ore 9 alle 18 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le giornate di apertura e chiusura, per le quali sono previste fasce orarie specifiche.

La domanda può essere compilata dall’impresa oppure da un soggetto delegato. Per la sottoscrizione della documentazione è richiesta la firma digitale in modalità PaDes, secondo le indicazioni del Prospetto.

NOTA BENE: la preconvalida è obbligatoria per poter presentare la domanda, ma non attribuisce alcuna priorità nell’accesso alle risorse. Ai fini dell’istruttoria rilevano esclusivamente la data e l’ora di convalida definitiva sul portale. Una domanda preconvalidata non può essere modificata o integrata dall’utente.

Ricavi 2025: i chiarimenti ISMEA sul calcolo del finanziamento

Uno degli aspetti affrontati nelle FAQ riguarda l’individuazione dei ricavi da utilizzare per determinare l’importo massimo richiedibile.

Con la risposta al quesito n. 3 delle FAQ del 14 ottobre 2026, ISMEA precisa che devono essere considerati i ricavi del 2025, risultanti dall‘ultima dichiarazione fiscale disponibile alla data di presentazione della domanda.

Il criterio si applica anche quando l’impresa abbia già presentato dichiarazioni fiscali riferite ad annualità differenti oppure disponga della dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025, ma non abbia ancora presentato il modello Redditi 2026.

La successiva risposta al quesito n. 6 delle FAQ del 16 ottobre 2026 interviene sull’individuazione dei ricavi nelle dichiarazioni fiscali delle imprese che adottano forme giuridiche e regimi contabili differenti.

ISMEA chiarisce che:

  • rilevano esclusivamente i ricavi delle attività ammissibili alla misura;
  • nel modello Redditi deve essere individuato il dato che esprime i ricavi conseguiti nell’esercizio di riferimento;
  • se il modello Redditi non consente di identificare in modo univoco tali ricavi, occorre fare riferimento alla dichiarazione IVA relativa allo stesso periodo d’imposta.

Il Prospetto informativo indica, in particolare, il rigo VE50 della dichiarazione IVA e il rigo RD10 del modello Redditi. Le FAQ del 16 ottobre precisano tuttavia che, per il modello Redditi, il rigo da considerare può variare in funzione della natura giuridica e del regime fiscale e contabile dell’impresa.

Per le imprese che esercitano più attività, devono essere considerati soltanto i ricavi riferibili ai codici ATECO ammessi.

Eventi calamitosi: possibile utilizzo dei ricavi di anni precedenti

Le FAQ del 14 ottobre 2026 affrontano anche il caso delle imprese la cui attività produttiva sia stata compromessa da eventi calamitosi nel corso del 2025.

Qualora l’impresa dimostri che tali eventi, formalmente accertati dalle autorità competenti, abbiano significativamente condizionato o impedito l’attività, ISMEA può prendere in considerazione il primo esercizio precedente non interessato dagli eventi calamitosi.

A questo scopo devono essere presentati:

  • l’atto delle autorità competenti che accerta gli eventi calamitosi;
  • la documentazione fiscale attestante i ricavi dell’esercizio precedente preso a riferimento.

Codice CFR: come compilare la domanda senza identificativo

Un ulteriore chiarimento operativo interessa le imprese che utilizzano imbarcazioni per le quali non è previsto l’obbligo di registrazione nel Registro della flotta peschereccia comunitaria.

Nella risposta al quesito n. 5 delle FAQ del 16 ottobre 2026, ISMEA precisa che, in assenza dell’obbligo di attribuzione del codice CFR, il campo presente nel portale può essere compilato indicando il codice convenzionale 000000.

Il medesimo codice deve essere utilizzato dalle imprese di acquacoltura, per le quali il finanziamento concedibile non dipende dal numero di imbarcazioni impiegate.

NOTA BENE: l’utilizzo del codice convenzionale consente di proseguire nella compilazione della domanda, ma non modifica le condizioni previste per il calcolo dell’importo finanziabile delle imprese della pesca, che rimangono legate alle imbarcazioni ammissibili secondo il Prospetto.

Aiuti de minimis e infrazioni nella pesca: le precisazioni

Le FAQ del 14 ottobre 2026 intervengono anche su due aspetti rilevanti ai fini dell’ammissibilità.

Per quanto riguarda gli aiuti de minimis, l’impresa è tenuta a indicare nella domanda l’importo dei contributi percepiti nel triennio di riferimento. ISMEA verifica le informazioni attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e, in presenza di dati incompleti, tiene conto delle risultanze del Registro.

Sul versante delle cause di esclusione, viene precisata la portata del punto 6.9 del Prospetto informativo, relativo alle infrazioni commesse nel settore della pesca.

La causa di esclusione riguarda le PMI che, nei dodici mesi precedenti la domanda, siano state destinatarie di provvedimenti definitivi o efficaci di accertamento di infrazioni gravi che abbiano comportato la sospensione o la revoca della licenza di pesca.

La licenza deve essere valida al momento della presentazione dell’istanza. La sua revoca definitiva durante il periodo di finanziamento comporta la revoca delle agevolazioni.

Documenti obbligatori e priorità delle domande

Il Prospetto informativo individua la documentazione da allegare alla domanda, distinguendo gli adempimenti richiesti a pena di irricevibilità da quelli per i quali è ammessa una successiva integrazione.

Tra i documenti necessari figurano:

  • la visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia riferita a luglio 2026, con le rilevazioni previste, oppure copia della relativa richiesta effettuata prima della compilazione della domanda;
  • la documentazione attestante i ricavi, costituita dalla dichiarazione IVA, dal modello Redditi oppure, per le sole imprese in regime di esonero IVA, dall’autodichiarazione prevista dal DPR 445/2000;
  • la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale, quando prevista;
  • per le imprese della pesca, la documentazione relativa alla disponibilità delle imbarcazioni e alle licenze di pesca valide.

Per la documentazione sulle imbarcazioni e sulle licenze, eventuali carenze possono essere sanate durante l’istruttoria, purché i requisiti sostanziali sussistano già alla data della domanda.

Le imprese devono inoltre mantenere la titolarità o disponibilità delle imbarcazioni per tutta la durata del finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni.

Le domande sono esaminate secondo l‘ordine cronologico di convalida e fino a esaurimento dei 10 milioni di euro disponibili. Il procedimento istruttorio deve concludersi entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato al 30 ottobre 2026. I costi di istruttoria sono pari a zero.


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