Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che adotta la revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), elaborata dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), e il VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard), standard volontario destinato alle imprese (sotto soglia) non soggette all’obbligo di applicare gli ESRS. L’atto dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.
1) Revised ESRS addottati dall’UE: i contenuti principali dell’atto delegato
Il regolamento delegato mira ad alleggerire gli oneri burocratici del reporting ESG senza modificare l’impianto della transizione verde.
Il testo aggiorna il regolamento delegato del 2023 sugli standard ESRS (Regolamento UE 2023/2772) e si inserisce nella più ampia campagna di semplificazione normativa, nota come OMNIBUS, avviata a Bruxelles in risposta alle critiche di imprese, revisori e operatori finanziari sulla complessità della Corporate Sustainability Reporting Directive.
La Commissione spiega che la revisione serve a rendere le informazioni pubblicate più utili per investitori e stakeholder, evitando il cosiddetto “disclosure clutter”, cioè l’accumulo di dati poco rilevanti che finisce per appesantire i bilanci senza migliorarne davvero la leggibilità. In questo senso, la riforma non viene presentata come una deregolamentazione, bensì come una razionalizzazione tecnica del quadro esistente.
2) Revised ESRS adottati dall’UE: semplificazione per emissioni di gas e microplastiche
La semplificazione non riguarda solo la quantità delle informazioni, ma anche il modo in cui vengono trattati alcuni temi delicati.
Il nuovo testo introduce maggiore flessibilità nella rendicontazione delle emissioni di gas serra, consentendo di scegliere tra approccio del controllo finanziario e del controllo operativo, in linea con standard internazionali.
Riduce inoltre l’obbligo sulle microplastiche alle sole microplastiche primarie, prevede periodi transitori per alcune sostanze estremamente preoccupanti e rinvia in parte alcuni obblighi relativi agli effetti finanziari attesi.
La revisione mantiene la struttura dell’informativa degli ESRS, evitando pero richieste che oggi molte aziende giudicano troppo onerose o premature.
L’altro elemento rilevante è la riduzione del 61% dei datapoint obbligatori previsti dagli standard ESRS.
3) Revised ESRS adottati dall’UE: approccio dop-down alla doppia materialità
La Commissione punta inoltre a distinguere con maggiore chiarezza tra informazioni obbligatorie e facoltative, a privilegiare i dati quantitativi rispetto alle parti troppo narrative e a rafforzare un approccio “top-down” alla doppia materialità. In pratica, alle imprese viene detto che non devono riempire i report di informazioni non rilevanti solo per prudenza o per timore dei controlli, ma concentrarsi sui temi davvero materiali rispetto agli impatti, ai rischi e alle opportunità di sostenibilità (IRO).
4) Revised ESRS adottati dall’UE: nuove regole dai bilanci 2027, con applicazione anticipata dal 2026
Il nuovo calendario ESG (Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio, detta anche Direttiva OMNIBUS I)[1] conferma che gli standard rivisti diventeranno obbligatori per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata già nel 2026.
La modifica più rilevante introdotta dalla Direttiva OMNIBUS I riguarda l’innalzamento delle soglie dimensionali che limitano l’obbligo individuale e consolidato alle imprese e ai gruppi che presentano congiuntamente:
- ricavi netti superiori a 450.000.000 EUR, e
- un numero medio di dipendenti superiore a 1.000.
Le imprese sotto soglia, indipendentemente dalla quotazione in borsa, possono rendicontare volontariamente utilizzando il VSME[2], l’unico standard volontario (raccomandato) adottato anch’esso con atto delegato.
Per le imprese con sede in paesi terzi che operano nel mercato unico europeo, l’obbligo di rendicontazione scatta quando i ricavi netti generati nell’Unione superano la soglia di 450.000.000 EUR, garantendo così il principio di parità di trattamento tra operatori europei ed extra-europei.
5) Revised ESRS adottati: la sintesi del documento
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Sezione |
Contenuto principale |
Rilevanza pratica |
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Obiettivo del regolamento |
Semplificazione degli ESRS, riduzione degli oneri amministrativi e mantenimento degli obiettivi della CSRD e del Green Deal. |
Conferma che la revisione punta a rendere il reporting piu sostenibile per le imprese senza arretrare sugli obiettivi di trasparenza. |
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Riduzione dei requisiti informativi |
Taglio del 61% dei datapoint obbligatori, priorita ai dati quantitativi e distinzione piu chiara tra dati obbligatori e volontari. |
Riduce la mole di informazioni da raccogliere e migliora la leggibilita delle disclosure per imprese e utilizzatori. |
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Doppia Materialita |
Approccio top-down, divieto di riportare informazioni non materiali salvo casi specifici e riduzione del disclosure clutter. |
Aiuta a concentrare i report sui temi davvero rilevanti e limita sovraccarichi informativi e richieste difensive. |
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Flessibilita tecniche |
Emissioni GHG con approccio finanziario o operativo; microplastiche limitate alle primarie; phase-in su alcuni obblighi. |
Introduce margini applicativi piu realistici su aspetti tecnici complessi e consente una transizione piu graduale. |
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Impatto economico stimato |
Risparmio medio del 34% dei costi di reporting; risparmi cumulativi fino a circa 4,7 miliardi di euro nel periodo 2027-2031 includendo la value chain. |
Quantifica il beneficio economico atteso della riforma e rafforza la logica di semplificazione perseguita dalla Commissione. |
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Tempistiche |
Applicazione obbligatoria dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2027; possibile applicazione volontaria gia dal 2026. |
Consente alle imprese di pianificare in anticipo l’adeguamento e di valutare un’adozione anticipata delle regole semplificate. |
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Articolo 2 |
Disposizioni transitorie e possibilita di applicare reliefs nel 2026. |
Offre flessibilita nel primo anno di transizione, anche per chi continua temporaneamente a usare la versione precedente degli standard. |
[1] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/17089-calendario-esg-2026-2036-la-direttiva-ue-2026470.html
[2] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/16774-rendicontazione-volontaria-di-sostenibilita-con-lo-standard-vsme.html
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