CCNL Operai Agricoli 2026: rinnovo e tabella nuovi minimi


Il 28 maggio 2026, presso la sede di Confagricoltura a Roma, le organizzazioni datoriali — Confagricoltura, Coldiretti e CIA-Agricoltori Italiani — e le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2025.

 Il rinnovo, che ha struttura quadriennale, copre un’ampia platea di lavoratori del settore primario, compresi gli addetti

  • alle aziende florovivaistiche, 
  • alle imprese di manutenzione del verde e
  •  alle imprese di acquacoltura.

Il nuovo contratto disciplina le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro su due livelli — nazionale e provinciale — con un impianto che consolida la bilateralità agricola (Eban, Fisa, Agrifondo) e introduce strumenti inediti per la valorizzazione della continuità occupazionale. Le Parti si sono impegnate a redigere il testo coordinato completo del nuovo CCNL entro il 31 ottobre 2026 e a effettuare nel settembre 2027 una verifica sull’andamento dell’inflazione reale rispetto alle dinamiche retributive definite con il presente accordo, per individuare eventuali soluzioni di recupero del differenziale.

1) Novità normative: definito il TEC

Tra le novità più significative spicca il nuovo articolo 50 bis, che definisce per la prima volta in modo organico il Trattamento Economico Complessivo (TEC), elencando in modo tassativo tutte le voci che lo compongono sia per gli operai a tempo indeterminato (OTI) che per quelli a tempo determinato (OTD): dal salario contrattuale provinciale alle mensilità aggiuntive, dalle ferie agli scatti di anzianità, dal welfare bilaterale nazionale (Eban/Fisa) a quello territoriale (Ebat/Casse extra legem), fino alle erogazioni legate alla produttività e alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno. La definizione del TEC risponde all’esigenza di trasparenza retributiva  recentemente dettata dal Governo con il decreto legge Lavoro-caporalato digitale n. 62 2026.

Altrettanto rilevante è il nuovo articolo 54 bis, che istituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione a favore degli OTD con almeno tre anni consecutivi di impiego presso la stessa azienda per non meno di 150 giornate: a partire dal quarto anno, e in via continuativa, spetta una maggiorazione dello 0,4% del salario contrattuale. La norma, operativa dall’1 gennaio 2027, premia la fedeltà aziendale e la stabilizzazione di fatto della manodopera stagionale.

In materia di tipologie contrattuali, l’articolo 21 introduce in via sperimentale per il triennio 2027-2029 la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con garanzia occupazionale di oltre 100 giornate annue in forma triennale, articolati in tre distinti rapporti annuali consecutivi; i contratti provinciali potranno disciplinare le ipotesi di recesso. 

Sul fronte delle festività, con effetto dal 2026 il 4 ottobre (San Francesco d’Assisi) acquisisce rango di festività nazionale in applicazione della L. n. 151/2025, con il conseguente adeguamento del trattamento economico. Per gli OTI, dall’1 gennaio 2027 il trattamento delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica è equiparato a quello delle festività nazionali. Si segnala inoltre il rafforzamento delle tutele per le lavoratrici vittime di violenza di genere (art. 70): il congedo fino a cinque mesi è ora fruibile anche su base oraria nell’arco di tre anni e si estende alle lavoratrici a tempo determinato entro la scadenza del contratto; alle OTI è garantita la conservazione del posto per dodici mesi dall’evento. Rinnovate anche le disposizioni su malattia e infortunio (artt. 61 e 62), sul welfare integrativo nazionale (art. 67) — con prestazioni sperimentali per il 2027-2029 estese agli OTD — e sui protocolli per i rischi da emergenza climatica nei luoghi di lavoro (art. 68, in attuazione del DM n. 95/2025).

2) Novità economiche: aumenti e minimi retributivi

Sul piano retributivo, il rinnovo prevede due tranche di aumenti percentuali da applicarsi ai salari contrattuali vigenti in ciascuna provincia alla data del 28 maggio 2026: +3,4% a decorrere dall’1 giugno 2026 (comprensiva di un elemento di ristoro per il periodo di carenza contrattuale); +1,7% a decorrere dall’1 gennaio 2027. Gli aumenti si applicano a tutti i livelli professionali stabiliti nei rinnovi provinciali in applicazione del CCNL 23 maggio 2022. I nuovi minimi salariali di area a livello nazionale, comprensivi degli incrementi sopra indicati, sono fissati dall’Allegato n. 1 come segue:

Tabella 1 – Minimi salariali mensili – Operai Agricoli
Area professionale Minimo mensile (€) Decorrenza
Area 1 (specializzati) 1.532,999 1° giugno 2026
Area 2 (qualificati) 1.398,093 1° giugno 2026
Area 3 (comuni) 1.042,434 1° giugno 2026
Tabella 2 – Minimi salariali orari – Operai Florovivaisti
Area professionale Minimo orario (€) Decorrenza
Area 1 (specializzati) 9,280 1° giugno 2026
Area 2 (qualificati) 8,503 1° giugno 2026
Area 3 (comuni) 7,988 1° giugno 2026

I contratti provinciali non potranno fissare salari inferiori a tali minimi di area per i livelli di ciascuna area professionale, con l’unica eccezione prevista dalle norme sull’apprendistato (art. 18).

 Per le province in cui i vigenti salari risultassero inferiori ai nuovi minimi, i contratti provinciali sono tenuti a definire un programma di adeguamento da completare entro il periodo di vigenza del contratto provinciale, e comunque non oltre il 1° gennaio 2029. 

Per le province sprovviste di contratto provinciale rinnovato in applicazione del CCNL 2022, i nuovi minimi trovano immediata applicazione dall’1 giugno 2026.

Infine, il terzo elemento per gli OTD resta fissato al 30,44% del salario contrattuale (festività 5,45% + ferie 8,33% + tredicesima 8,33% + quattordicesima 8,33%) e la contribuzione ad Agrifondo rimane invariata (1% datore di lavoro + 1% lavoratore + quota TFR).

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Per ulteriori dettagli scarica il testo integrale dell’accordo di rinnovo CCNL Operai agricoli e florovivaisti con tabelle retributive e allegati


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