Il regime del credito d’imposta ZES per il settore agricolo (e per quello della pesca e acquacoltura) segue binari normativi e procedurali parzialmente differenti rispetto a quello previsto per la generalità delle imprese “industriali”, pur essendo integrato nella cornice della ZES Unica per il Mezzogiorno.
La base normativa primaria è costituita dal Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Decreto Sud), convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162.
In particolare, per il settore primario, il riferimento fondamentale è l’articolo 16-bis, introdotto per estendere le agevolazioni della ZES Unica anche alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che inizialmente erano rimaste escluse dal regime generale.
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Cosa è: incentivo fiscale per sostenere gli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura in area ZES unica. A chi si rivolge: imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Le agevolazioni: credito d’imposta da utilizzare in compensazione presentando il modello F24. |
Il credito d’imposta agricolo opera come una detrazione dai debiti tributari spettante a fronte di investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Possono accedere alla misura le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, comprese quelle organizzate in forma di impresa agricola individuale o societaria, che effettuano investimenti nell’ambito di una sede situata nelle zone agevolate.
L’agevolazione riguarda l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria (leasing), di:
- macchinari e attrezzature nuove finalizzati all’efficientamento dei processi agricoli;
- terreni e immobili; l’acquisto di terreni e l’acquisizione o ampliamento di immobili strumentali all’attività agricola sono agevolabili, ma il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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L’articolo è estratto dall’eBook “Zone Economiche Speciali”, un volume digitale, appena pubblicato, sui profili amministrativi e fiscali della ZES Unica e degli altri regimi territoriali speciali.
Con questo volume si offre un approfondimento sul trattamento fiscale di vantaggio e delle misure di semplificazione amministrativa dei regimi territoriali speciali, con particolare riferimento alla Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, istituita quale volàno di crescita e semplificazione amministrativa.
1) Intensità del beneficio
Le aliquote del credito d’imposta sono determinate in conformità ai massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (che differiscono leggermente da quelli industriali). Generalmente, il contributo è calcolato sulla quota di progetti di investimento di importo non inferiore a 50 mila euro (da notare che per il settore agricolo, la soglia minima di investimento è fissata a 50.000 euro, a differenza dei 200.000 euro previsti per gli altri settori: questo per favorire lo sviluppo delle attività nel tessuto agricolo meridionale, composto spesso da realtà dimensionalmente più piccole).
Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
| L’articolo è estratto dall’eBook “Zone Economiche Speciali“, una guida completa, appena pubblicata, che si propone di esaminare l’evoluzione normativa e la disciplina dei regimi territoriali speciali, con particolare riferimento alla Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno. |
Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2026 al comma 454 stabilisce che in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 (vedi comma 457) (Il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione).
Inoltre, le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, sono rideterminate nella misura del 58,7839 % con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 % con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Le nuove percentuali determinano un incremento significativo del beneficio fiscale rispetto alle precedenti aliquote.
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In attuazione dell’articolo 1, comma 460, della Legge n. 199/2025, le aliquote del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo sono state rideterminate come segue:
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2) Procedura di accesso
L’impresa deve trasmettere una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, indicando i dati degli investimenti e l’ammontare del credito richiesto. L’effettiva fruizione è subordinata a un provvedimento di autorizzazione che ripartisce le risorse disponibili (che per l’agricoltura hanno spesso un fondo stanziato ad hoc dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF).
I soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24: nella delega di pagamento deve essere indicato il codice tributo “7035” – denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124” (Cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2026).
L’agevolazione non si applica:
- alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
- alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- alle imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
| L’articolo è estratto dall’eBook “Zone Economiche Speciali“, un volume operativo, approfondito e aggiornato, sui profili amministrativi e fiscali della ZES Unica e degli altri regimi territoriali speciali. |
3) Per saperne di più
L’articolo è estratto dall’eBook “Zone Economiche Speciali”, un volume digitale, appena pubblicato, che si propone di esaminare l’evoluzione normativa e la disciplina dei regimi territoriali speciali, con particolare riferimento alla Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, istituita quale volàno di crescita e semplificazione amministrativa.
Il legislatore, infatti, ha delineato una geografia economica variegata, rispondente a diverse finalità di coesione sociale e sviluppo industriale:
- le Zone Logistiche Semplificate (ZLS): finalizzate a rafforzare la competitività dei sistemi portuali e dei territori retroportuali nelle regioni più sviluppate e in transizione;
- la Zona Economica Ambientale (ZEA): forme di territorialità agevolata i cui confini coincidono con il perimetro dei Parchi Nazionali che perseguono finalità di sostenibilità integrale;
- le Zone Montane: oggetto di una tutela costituzionale specifica volta a contrastare lo spopolamento e a valorizzare le peculiarità ecosistemiche e produttive delle aree interne;
- le Zone Franche Urbane Sisma Centro Italia (ZFU): mirate alla rigenerazione di aree urbane degradate attraverso sgravi fiscali per le micro e piccole imprese;
- le Zone Franche Doganali (ZFD): aree delimitate del territorio di uno Stato che, pur facendone parte a livello geografico, sono considerate fuori dal territorio doganale, dove le merci possono essere introdotte, manipolate e trasformate beneficiando di particolari agevolazioni fiscali e burocratiche;
- le Zone Economiche Esclusive (ZEE): strumenti di proiezione esterna della sovranità e della giurisdizione statale, fondamentali per la regolamentazione dei flussi commerciali e la gestione delle risorse marine.
Il lavoro è aggiornato Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e alla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025).
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