Con la Risoluzione n 21 del 5 giugno le Entrate hanno pubblicato chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi sorge l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
1) Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio
La Risoluzione n 21 risponde a richieste connesse all’invio delle comunicazioni di cui al citato comma 87 (cd. lettere di compliance), trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da interventi agevolati con Superbonus.
In tema di sussistenza dell’obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.
Ciò posto, le richieste di chiarimenti pervenute riguardano le variazioni catastali, non comprese tra quelle sopra richiamate in via esemplificativa, derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.
Le Entrate in merito agli adempimenti di natura catastale, ricordano che ai sensi degli articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sussiste l’obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; come anticipato questo si verifica, in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
In relazione all’attribuzione della categoria e della classe, a cui fa riferimento il citato articolo 17, si ritiene utile richiamare i principi generali di cui:
- all’articolo 85, comma 1, del medesimo r.d.l. n. 652 del 1939, laddove, in relazione alle unità a destinazione ordinaria, è stabilito che «Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.».
- all’articolo 61, primo comma, del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, secondo cui il classamento consiste nel riscontrare «per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, present destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.».
Viene evidenziato che l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati – quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’involucro edilizio e l’inserimento di ascensori – qualora ne ricorrano le condizioni, trova espressione nell’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Va evidenziato, inoltre, che l’obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell’unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.
I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste pervenute, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità
immobiliari.
A tale riguardo, le Entrate hanno evidenziato un possibile criterio operativo di ausilio per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica può essere rinvenuto nell’iter logico esplicitato dalla Circolare n.36/E del 19/12/2013 avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali”
In particolare, rileva infatti la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, nell’ambito del quale le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e
zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano.
L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
In relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica ed in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale, ossia inidonei ad incrementare la redditività ordinaria dell’unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
In prima approssimazione, per una valutazione dell’incremento derivante dagli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, si può procedere in analogia con le modalità di calcolo delineate per gli immobili a destinazione speciale e particolare, confrontando per l’unità immobiliare il valore catastale ante intervento (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646), con il valore catastale che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento.
Quest’ultimo è ottenuto sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell’unità immobiliare, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).
In termini operativi:
- RC è la rendita catastale dell’unità immobiliare in atti (prima dell’intervento);
- M è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell’unità immobiliare;
- V impianti è il valore medio infracensuario degli impianti dell’intervento,
riferito al biennio economico di riferimento 1988-89
Si rimanda alla Risoluzione n 21/2026 per ulteriori chiarimenti.
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