Chi scrive o produce un film in Italia si trova oggi davanti a un apparente paradosso. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha stabilito che un’opera realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale può essere protetta dal diritto d’autore, purché resti il risultato del lavoro intellettuale del suo autore. I bandi del Ministero della cultura per la scrittura, lo sviluppo e la produzione, invece, escludono i progetti le cui sceneggiature e i cui materiali artistici siano stati realizzati mediante sistemi di IA. La stessa sceneggiatura può dunque essere un’opera pienamente tutelata e, insieme, un progetto che il denaro pubblico non finanzia.
Non è una contraddizione, ma una stratificazione: la legge fissa la soglia minima perché un’opera esista come tale; le regole di finanziamento ne fissano una più alta per accedere alle risorse pubbliche. Per orientarsi conviene seguire il progetto nelle sue fasi, come facciamo nel workshop “AI e diritti nel cinema: dal progetto al pitch” che teniamo alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano: scrittura, sviluppo, produzione, interpreti, fino al dossier con cui il progetto si presenta a commissioni, mercati e finanziatori.
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1. Cosa ha cambiato la legge 132/2025 per il cinema
1.1 L’opera dell’“ingegno umano”
L’art. 25 della legge 132/2025 ha riscritto l’art. 1 della legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633): sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, anche quando create con l’ausilio di strumenti di IA, purché costituiscano risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Per l’audiovisivo – dove sono coautori, ai sensi dell’art. 44 l.d.a., l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico – la conseguenza è immediata: ciascuno di questi apporti deve poter essere ricondotto a una persona fisica. Un soggetto o un trattamento prodotto interamente da un sistema generativo non ha autore e non può quindi essere ceduto al produttore: la catena dei diritti si interrompe al primo anello.
La scelta italiana è in linea con il panorama internazionale. Negli Stati Uniti la Corte d’appello del Distretto di Columbia (Thaler v. Perlmutter, 18 marzo 2025) ha confermato che il Copyright Act presuppone un autore umano, e il 2 marzo 2026 la Corte Suprema ha respinto la richiesta di riesame, lasciando la regola intatta. In Italia, del resto, la Cassazione aveva anticipato l’impostazione con l’ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1107, su cui torneremo.
1.2 Addestramento, opt-out e sanzioni
La legge ha poi introdotto l’art. 70-septies l.d.a., che consente riproduzioni ed estrazioni per l’addestramento dei modelli solo entro le eccezioni di text and data mining (artt. 70-ter e 70-quater), e dunque nel rispetto della riserva espressa dai titolari. Ha inoltre aggiunto all’art. 171, primo comma, la lettera a-ter), che punisce chi riproduce o estrae testo o dati da opere disponibili in rete o in banche di dati in violazione di quelle eccezioni, anche attraverso sistemi di IA. Per una casa di produzione, titolare di sceneggiature, girato, colonne sonore e materiali promozionali, l’opt-out non è più un tema da piattaforme, ma una voce ordinaria della gestione del catalogo.
1.3 Deepfake e obblighi di trasparenza
Sul fronte della persona, l’art. 26 della legge ha introdotto l’art. 612-quater c.p., che punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA. A questo si aggiunge, dal 2 agosto 2026, l’applicazione dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): chi diffonde un deepfake deve dichiararne la natura artificiale. Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione l’obbligo si attenua e si riduce a segnalare in modo adeguato l’esistenza di contenuti generati o manipolati, senza compromettere la fruizione dell’opera.
Il cosiddetto Digital Omnibus ha rinviato gran parte del regime sui sistemi ad alto rischio, ma non questi obblighi; ha concesso soltanto un periodo transitorio, fino al 2 dicembre 2026, per la marcatura tecnica degli output da parte dei fornitori di sistemi generativi già sul mercato. Per un film che ringiovanisce un attore o ricostruisce digitalmente un personaggio storico, i titoli sono dunque diventati il luogo naturale dell’adempimento.
2. La scrittura: il bando selettivi è più severo della legge
2.1 Cosa prevede il bando 2026
Il bando 2026 per i contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e alla produzione (art. 26 l. 14 novembre 2016, n. 220; decreto direttoriale DGCA 15 maggio 2026, n. 1238) conferma una linea inaugurata con il bando 2024. Per la scrittura, l’art. 7, comma 6, esclude i progetti di sceneggiatura “realizzati utilizzando sistemi di intelligenza artificiale”, e l’art. 12, comma 3, prevede la decadenza dal contributo se la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici risultano realizzati mediante IA. La verifica, quindi, non si esaurisce al momento della domanda: accompagna il progetto fino alla consegna della sceneggiatura definitiva, che va presentata entro dodici mesi dalla graduatoria insieme al dossier di presentazione del progetto, il cosiddetto pitch.
2.2 Non “dalla sola IA”, ma “mediante IA”
Nella prassi si sente spesso dire che il Ministero chiederebbe una sceneggiatura non scritta dalla sola IA. Il testo del bando, però, non contiene quell’avverbio. L’esclusione colpisce la sceneggiatura realizzata utilizzando o mediante sistemi di IA, senza distinguere tra generazione integrale e contributo parziale. La soglia è dunque più alta di quella dell’art. 1 l.d.a.: un testo che la legge proteggerebbe, perché frutto del lavoro intellettuale dell’autore pur con l’ausilio di strumenti, può comunque restare fuori dal finanziamento.
Il nodo interpretativo è che cosa si intenda per sistema di intelligenza artificiale. Il bando non lo definisce; la legge 132/2025 (art. 2) rinvia alla definizione dell’AI Act, che è molto ampia e comprende software basati sull’apprendimento automatico oggi incorporati in strumenti di uso quotidiano: correttori, traduttori, trascrittori, motori di ricerca. Una lettura letterale renderebbe inammissibile quasi ogni sceneggiatura; una lettura ragionevole riferisce l’esclusione all’uso di sistemi generativi per produrre contenuto creativo – trama, struttura, personaggi, dialoghi – e non agli strumenti di servizio. È la lettura che riteniamo più coerente con la ratio del bando, e trova un appiglio nel testo stesso: l’art. 19 impone al beneficiario del contributo allo sviluppo di dichiarare alla DGCA l’utilizzo di sistemi di IA, il che presuppone che un uso lecito esista (vi torneremo al par. 3.1). Resta però un’interpretazione.
Sul punto non risultano chiarimenti ufficiali della DGCA, e le guide che circolano fra gli sceneggiatori oscillano fra una lettura rigida, che esclude qualsiasi uso anche parziale dell’IA – avverbio che nel bando non compare – e il silenzio. La disparità con il credito d’imposta è evidente: lì la stessa Direzione generale ha adottato criteri interpretativi sull’IA con il decreto direttoriale 24 aprile 2025, n. 1601; per i contributi selettivi, nulla. Un intervento analogo darebbe certezza a chi presenta domanda e dichiara sotto la propria responsabilità. Fino ad allora, la prudenza consiglia di tenere l’IA generativa del tutto fuori dai materiali artistici destinati alla domanda.
2.3 Il peso della dichiarazione
La prudenza ha una ragione precisa. Il possesso dei requisiti è attestato con autocertificazione e autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, e l’art. 5 del bando prevede, in caso di dichiarazioni mendaci, omesse comunicazioni o falsa documentazione, non solo la revoca e l’intera restituzione del contributo, ma anche l’esclusione per cinque anni da tutti i benefici della legge cinema (art. 37 l. 220/2016), estesa alle imprese o agli enti che abbiano in comune soci, amministratori o legali rappresentanti. Per uno sceneggiatore esordiente, un prompt di troppo può costare molto più dei ventimila euro che il bando riconosce al massimo per la scrittura.
3. Sviluppo e produzione: quattro presidi e un’insidia nel pitch
3.1 I presidi del bando
Per sviluppo e produzione il bando costruisce un sistema a più livelli. Primo: sono inammissibili i progetti i cui materiali artistici siano realizzati mediante IA (art. 14, comma 6, per lo sviluppo; art. 22, comma 8, per la produzione), e per lo sviluppo la circostanza, se emerge dopo l’assegnazione, determina la decadenza (art. 20, comma 4). Secondo: i contratti con gli autori devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano loro di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di IA (artt. 15 e 18); in produzione la regola si estende a interpreti ed esecutori, per l’immagine e la prestazione professionale (art. 26, comma 3). Terzo: non sono ammissibili i costi dell’IA riferibili alla scrittura di soggetto e sceneggiatura (art. 17, comma 7), né quelli riferibili alle prestazioni artistiche degli attori, salvo gli effetti speciali relativi agli attori principali (art. 25, comma 3). Quarto: il beneficiario del contributo allo sviluppo deve dichiarare alla DGCA l’utilizzo di sistemi di IA (art. 19).
Quest’ultimo obbligo – che il bando pone «fatto salvo» il divieto sui materiali artistici – conferma, a contrario, la lettura proposta sopra: se ogni uso dell’IA fosse vietato, non vi sarebbe nulla da dichiarare. L’IA può entrare nel progetto – nella pianificazione, nel budget, nei sopralluoghi virtuali – ma non nei materiali artistici, e il suo impiego va comunque reso trasparente.
3.2 Il moodboard generato
L’insidia più concreta sta nei materiali di accompagnamento. Il bando consente di allegare storyboard, moodboard e altro materiale grafico – e per l’animazione lo richiede – e li qualifica espressamente come “materiali artistici”. È proprio qui che l’IA generativa è oggi più diffusa: immagini di riferimento, concept art, locandine provvisorie, teaser. Un dossier costruito con immagini generate può esporre l’intero progetto a inammissibilità o decadenza, anche quando la sceneggiatura è interamente umana.
Il consiglio che diamo, anche in aula, è semplice: il pitch destinato a un’istanza pubblica va costruito con materiali di cui si conosce l’origine – fotografie proprie o licenziate, disegni di un illustratore contrattualizzato, fotogrammi di opere precedenti degli autori – e quell’origine va documentata. Lo stesso vale per il dossier finale che il bando richiede per ottenere il saldo del contributo.
4. Il tax credit: non esclusione, ma non sostituzione
Il credito d’imposta per le imprese di produzione segue una logica diversa. Il D.M. 10 luglio 2024, n. 225 e i criteri interpretativi adottati con decreto direttoriale DGCA 24 aprile 2025, n. 1601, non escludono le opere realizzate con l’IA: ne disciplinano l’uso. Oltre alla clausola di non assenso a pena di inammissibilità, all’obbligo di dichiarare le fasi di lavorazione realizzate con l’IA e alla non eleggibilità dei relativi costi “sopra la linea”, le linee guida fissano condizioni precise per i contratti con autori e artisti, inclusi doppiatori, adattatori e dialoghisti.
- l’uso di testo, immagine e voce dell’artista mediante IA generativa è consentito per le finalità legate all’opera: preparazione, produzione, distribuzione, sfruttamento e promozione;
- l’addestramento di modelli per creare repliche digitali o interpreti sintetici richiede il consenso esplicito dell’attore e un compenso commisurato a quello che avrebbe percepito lavorando di persona;
- immagine, voce e testo non possono essere ceduti a terzi che sviluppano modelli di IA di uso generale destinati al pubblico;
- gli artisti devono ricevere informazioni dettagliate sull’estensione e sulle finalità dell’uso della propria prestazione;
- per gli autori, non sono ammesse clausole finalizzate a un utilizzo dell’IA che sostituisca il contributo umano autoriale, e l’uso dell’IA per modificare o completare il loro lavoro richiede un consenso scritto e separato.
Chiude il sistema una regola antielusiva: le side letter che modificano queste pattuizioni comportano l’inammissibilità al credito d’imposta.
La differenza con i selettivi è netta. Il bando dice: nei materiali artistici l’IA non entra. Le regole del tax credit dicono: l’IA può entrare, ma non può prendere il posto dell’autore né usare la persona dell’artista senza il suo consenso. È questa, se si vuole, la formula del “non dalla sola IA” – ma vale per il credito d’imposta, non per i contributi selettivi. Poiché la stessa opera accede spesso a entrambi gli strumenti, i contratti vanno scritti sul parametro più rigoroso.
Un’avvertenza di attualità: tra giugno e luglio 2026 è stato firmato un nuovo decreto interministeriale sul tax credit alla produzione, che interviene su aliquote, tetti per opera e per impresa e sul limite annuale delle risorse. I presidi sull’IA vanno verificati sul testo definitivo; l’impostazione delle linee guida del 2025 resta, nel frattempo, il riferimento interpretativo della DGCA.
5. Interpreti e voci: repliche digitali e interpreti sintetici
La parte più delicata riguarda gli attori. L’ordinamento tutela l’immagine (art. 10 c.c., artt. 96 e 97 l.d.a.) e, attraverso il GDPR, i dati personali che la persona esprime; la voce, invece, non ha ancora una disciplina espressa e si protegge per analogia. Le linee guida DGCA colmano in parte il vuoto sul piano contrattuale, con soluzioni sorprendentemente vicine all’accordo con cui il sindacato statunitense SAG-AFTRA chiuse nel 2023 lo sciopero degli attori: consenso informato e specifico per la creazione di una replica digitale, compenso parametrato alla prestazione che la replica sostituisce. La presentazione, nel 2025, di un’“attrice” interamente sintetica per la quale i suoi creatori cercavano un’agenzia ha mostrato che il tema non riguarda soltanto il ringiovanimento dei divi, ma l’esistenza stessa del lavoro dell’interprete.
Sul piano pratico, la liberatoria generica del contratto di scrittura non basta più. Servono clausole distinte che indichino quali usi generativi sono ammessi, per quale opera, per quanto tempo e con quale compenso, e che riconoscano all’interprete la facoltà di rifiutarli. Nel doppiaggio, per cui le linee guida richiamano il relativo contratto collettivo, la clausola dovrà escludere l’uso delle tracce vocali per addestrare sistemi di sintesi al di fuori dell’opera. Il deterrente penale dell’art. 612-quater c.p. e la trasparenza imposta dall’art. 50 dell’AI Act completano il quadro.
6. Provare l’apporto umano: dalla scenografia di Sanremo al diario di scrittura
Tutte queste regole convergono su un punto: l’apporto umano non si presume, si dimostra. Il precedente che lo ha chiarito è l’ordinanza della Cassazione 16 gennaio 2023, n. 1107, sull’immagine floreale digitale usata come scenografia del Festival di Sanremo 2016: la Corte ha ritenuto che l’impiego di un software non escluda la creatività, ma che occorra accertare in concreto se l’opera rifletta le scelte libere dell’autrice. Il principio, oggi codificato nell’art. 1 l.d.a., sposta il baricentro dal risultato al processo.
Per chi scrive un film questo significa conservare le tracce del lavoro: versioni successive di soggetto e trattamento, scalette, note di revisione, appunti delle riunioni di scrittura, corrispondenza con il produttore. Chi usa strumenti generativi nelle fasi preparatorie – e non intende accedere ai selettivi – farà bene a conservare anche la cronologia delle istruzioni e dei risultati scartati, per mostrare dove finisce lo strumento e dove comincia l’autore. È lo stesso approccio che si ritrova nel contratto collettivo degli sceneggiatori statunitensi (WGA) del 2023, che non considera materiale letterario ciò che è generato dall’IA e vieta alle società di imporne l’uso agli sceneggiatori: una norma pensata per tutelare il lavoro, che produce effetti anche sul piano della prova.
C’è poi il versante opposto, quello dei titolari che vedono le proprie opere usate per addestrare i modelli. In Germania il Landgericht di Monaco di Baviera (11 novembre 2025, GEMA c. OpenAI, non definitiva) ha escluso che l’eccezione di TDM copra la memorizzazione delle opere nel modello e la loro restituzione negli output. A livello europeo la questione è ora davanti alla Grande Sezione della Corte di giustizia (causa C-250/25, Like Company c. Google Ireland), chiamata a stabilire se l’addestramento di un modello linguistico costituisca riproduzione e se rientri nell’eccezione dell’art. 4 della direttiva (UE) 2019/790: una decisione destinata a pesare anche sui cataloghi audiovisivi.
7. Una lista di controllo dal progetto al pitch
- Scrittura: tenere l’IA generativa fuori da soggetto, trattamento e sceneggiatura destinati ai contributi selettivi e conservare le versioni di lavoro.
- Contratti con gli autori: clausola di non assenso allo sfruttamento mediante IA, dichiarazioni sull’uso di strumenti, consenso scritto e separato per ogni modifica o completamento generativo.
- Contratti con interpreti e doppiatori: consensi specifici per repliche digitali e sintesi vocale, con perimetro, durata e compenso, e divieto di cessione a terzi per l’addestramento.
- Budget: isolare i costi dell’IA, non eleggibili sopra la linea salvo gli effetti speciali sugli attori principali.
- Materiali di presentazione: niente immagini generate in moodboard, storyboard e dossier destinati a istanze pubbliche, e origine dei materiali documentata.
- Dichiarazioni: censire gli usi dell’IA di reparti e fornitori, per dichiararli alla DGCA e segnalarli nei titoli.
- Catalogo: esercitare l’opt-out in forma leggibile dalle macchine su sceneggiature, girato e materiali promozionali.
Conclusioni
Il legislatore del 2025 ha scelto un’impostazione antropocentrica, e il Ministero l’ha declinata con la leva più efficace di cui dispone: il denaro pubblico. Ne risulta un sistema a tre livelli, in cui la legge tutela l’opera assistita dall’IA, i bandi selettivi finanziano soltanto la scrittura umana e il tax credit accetta l’IA a condizione che non sostituisca autori e interpreti. Si può discutere l’ampiezza di alcune formule, e un chiarimento ufficiale sul perimetro della nozione di sistema di IA ai fini dei bandi sarebbe utile a tutti. Ma la direzione è chiara: per chi lavora nel cinema la domanda non è più se usare l’intelligenza artificiale, ma in quale fase, con quale consenso e con quale prova. Rispondere prima, nei contratti e nel metodo di lavoro, costa molto meno che doverlo fare davanti a una commissione.
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