In questi giorni gli Uffici Scolastici stanno procedendo alla pubblicazione degli avvisi relativi alla verifica del dettaglio dei punteggi attribuiti agli aspiranti, anche a seguito della valutazione effettuata dalle scuole.
Dopo la pubblicazione dell’avviso da parte dell’Ufficio Scolastico competente, la consultazione del punteggio è disponibile su Istanze Online, accedendo alla sezione dedicata alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
È importante prestare particolare attenzione anche alle eventuali indicazioni fornite dagli Uffici Scolastici in merito alla presentazione dei reclami: termini entro cui inoltrarli, indirizzi e-mail o PEC da utilizzare, modalità di invio e tempi di riscontro.
In questo articolo ci concentriamo, in particolare, sulla valutazione delle certificazioni linguistiche.
Il Decreto Dipartimentale n. 2813 del 21 novembre 2024
Con il Decreto Dipartimentale n. 2813 del 21 novembre 2024, adottato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha costituito il nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
L’elenco degli enti certificatori è riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.
Il nuovo elenco degli enti certificatori
Il Decreto Dipartimentale n. 2813/2024 ha quindi definito il nuovo elenco degli enti certificatori accreditati. Tale elenco ha validità triennale ed è efficace a partire dall’anno scolastico 2024/2025.
L’Ordinanza Ministeriale relativa all’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028 ha previsto, inoltre, l’Allegato D1, nel quale è riportato l’elenco delle certificazioni linguistiche valide, con l’indicazione del relativo periodo di validità dell’ente certificatore.
Come precisato nella tabella allegata all’Ordinanza:
Tutte le certificazioni rilasciate dagli Enti sotto elencati sono da considerarsi valide sino alla eventuale data di scadenza delle medesime”.
Occorre però evidenziare un aspetto importante: la validità dell’ente certificatore non comporta automaticamente il riconoscimento della singola certificazione linguistica nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Alcuni enti, infatti, possono prevedere una scadenza temporale del certificato, oltre la quale è necessario ripetere l’esame di certificazione. È il caso, ad esempio, di certificazioni come TOEFL o IELTS, che possono avere una validità temporale limitata.
Le criticità legate al nuovo elenco
La pubblicazione del nuovo elenco degli enti certificatori, che presenta diverse variazioni rispetto al precedente, ha generato alcuni dubbi in merito alla valutazione delle certificazioni linguistiche.
Invero, era pacifico che le certificazioni rilasciate entro il 31 agosto 2024 mantenessero piena validità, considerato che con il Decreto del 18 ottobre 2023 era stata disposta la proroga, per un ulteriore anno scolastico, della validità del precedente elenco degli enti certificatori, ossia per l’anno scolastico 2023/2024.
Inoltre, il Decreto Ministeriale n. 10899 del 12 luglio 2012 dispone espressamente che:
Nel caso in cui un ente certificatore sia cancellato dall’elenco per sopravvenuta carenza dei requisiti, le certificazioni emesse sino alla data di pubblicazione della cancellazione si ritengono valide ai sensi del D.M. 7 marzo 2012″.
Più complessa è, invece, la situazione di chi ha conseguito certificazioni linguistiche rilasciate da enti non presenti nel nuovo elenco a partire dal 1° settembre 2024.
Infatti, se da un lato il nuovo Decreto Dipartimentale è stato pubblicato il 21 novembre 2024, dall’altro lo stesso decreto fa riferimento all’anno scolastico 2024/2025, iniziato il 1° settembre 2024.
Da ciò poteva derivare un dubbio interpretativo in relazione al periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 20 novembre 2024. Tuttavia, il punto risulta chiarito dall’Allegato D1 all’Ordinanza Ministeriale GPS 2026/2028, che indica il 20 novembre 2024 come termine di validità per le certificazioni rilasciate dagli enti non più presenti nel nuovo elenco.
I chiarimenti del Ministero: la nota n. 8082 del 30 marzo 2026
Con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta valutazione delle certificazioni linguistiche nelle GPS.
Secondo quanto precisato dal Ministero:
Le certificazioni linguistiche valutabili con l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle relative a ogni tipologia di aspiranti sono quelle contenute nell’Allegato D1 all’Ordinanza Ministeriale, esclusivamente se conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio.
Pertanto, alle condizioni di cui sopra, sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio.
Al riguardo, fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.
Certificazioni linguistiche valutabili: cosa bisogna verificare
Alla luce dei chiarimenti ministeriali, è possibile individuare alcuni principi fondamentali.
In primo luogo, sono valutabili esclusivamente le certificazioni linguistiche contenute nell’Allegato D1 all’Ordinanza Ministeriale relativa alle GPS 2026/2028.
Non sono quindi valutabili certificazioni o attestazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo. Tale esclusione è confermata anche dalla FAQ ufficiale del Ministero, secondo cui sono riconosciute soltanto le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti riconosciuti dal MIM.
In secondo luogo, le certificazioni linguistiche devono essere state conseguite nell’arco temporale in cui l’ente certificatore era autorizzato al rilascio.
Esempi pratici
Se una certificazione è stata rilasciata da un ente oggi non più presente nell’elenco, essa può comunque essere valutata se, alla data di rilascio del certificato, l’ente era autorizzato.
Al contrario, se la certificazione è stata rilasciata in un periodo in cui l’ente non era più autorizzato, il titolo non deve essere valutato ai fini del punteggio GPS.
Occorre inoltre distinguere tra:
- validità dell’ente certificatore;
- validità temporale del singolo certificato;
- data di rilascio del certificato;
- data di superamento delle prove.
Ai fini della valutazione GPS, il Ministero ha chiarito che rileva la data di rilascio del certificato.
Riferimenti normativi
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