Vi sono istituti che funzionano come cartine di tornasole degli ordinamenti, e la compravendita è probabilmente il più affidabile di tutti. Chi voglia capire come un sistema giuridico concepisce la circolazione della ricchezza farebbe bene a partire da lì: dal modo in cui un codice risponde alla domanda, solo in apparenza banale, su quando la proprietà passa dal venditore al compratore.
Il confronto tra Italia e Corea del Sud, sotto questo profilo, riserva più di una sorpresa. Si tratta di due ordinamenti che parlano la stessa lingua tecnica — quella della tradizione romano-germanica, filtrata dalla pandettistica — e che pure, sul punto decisivo dell’effetto traslativo, hanno imboccato strade opposte: il principio consensualistico da una parte, la separazione tedesca tra titolo e modo dall’altra.
Eppure, e qui sta il paradosso che proveremo a sciogliere, nella prassi del commercio internazionale le distanze si accorciano fino quasi a sparire, complice l’adesione di entrambi i Paesi alla Convenzione di Vienna del 1980.
Due codici, una stessa genealogia
Il punto di partenza italiano è noto a chiunque abbia aperto il libro IV del codice: l’art. 1470 c.c. definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto “il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Non è un caso che il legislatore del 1942 l’abbia collocata in testa ai contratti tipici: la vendita è, da sempre, il modello su cui si misura tutto il resto.
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Contratti commerciali internazionali
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Niccolò Pisaneschi
Professore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Siena, dove tiene anche un corso dedicato alle tecniche di redazione dei contratti transnazionali. Avvocato spe- cializzato in diritto contrattuale internazionale, per oltre dieci anni ha assistito il settore vaccini del gruppo Novartis nella redazione di contratti di sviluppo ed esportazione, nonché nella contrattualistica relativa alla costruzione delle sedi di produzione, rappresentandola a Bruxelles come membro dell’International Vaccines Manifacturers.
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Meno familiare, al giurista italiano, è la fonte coreana. Il codice civile della Repubblica di Corea (민법, Minbeop) risale al 1958 ed è in vigore dal 1960. La sua storia spiega molto della sua fisionomia: la Corea ha conosciuto il diritto continentale attraverso la mediazione giapponese, e il Giappone, a sua volta, aveva guardato al BGB. Il risultato è un codice di impianto schiettamente pandettistico — parte generale, obbligazioni, diritti reali, famiglia, successioni — che agli artt. 563 ss. disciplina la vendita come contratto con cui una parte si obbliga a trasferire un diritto patrimoniale contro il pagamento di un prezzo. Si noti il verbo: si obbliga. Già la lettera della norma tradisce la scelta di campo, perché nel sistema coreano la vendita, di per sé, non trasferisce nulla.
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Il nodo dell’effetto traslativo
Qui i due ordinamenti si separano, e nettamente. In Italia l’art. 1376 c.c. consacra il consensualismo di matrice francese: la proprietà passa per effetto del consenso legittimamente manifestato, punto. La consegna è adempimento, non requisito del trasferimento; e la trascrizione immobiliare, checché ne pensi talvolta il senso comune, non costituisce il diritto ma serve soltanto a renderlo opponibile ai terzi, dirimendo i conflitti tra più aventi causa secondo il meccanismo degli artt. 2643 ss. c.c.
La Corea ragiona all’opposto. Fedele al principio di separazione (Trennungsprinzip) appreso dalla scuola tedesca, il codice coreano assegna al contratto di vendita effetti puramente obbligatori e pretende, per il passaggio del diritto reale, un atto ulteriore: la registrazione (등기, deunggi) per gli immobili, ai sensi dell’art. 186, e la consegna per i mobili, ai sensi dell’art. 188. La registrazione coreana, dunque, ha natura costitutiva — l’esatto contrario della nostra trascrizione. Chi compra un immobile a Seoul e non registra non è proprietario, neppure nei confronti del venditore.
C’è però un dettaglio che il comparatista non può tacere, perché ridimensiona la distanza apparente. La Corea ha preso dalla Germania la separazione, ma non l’astrazione: dottrina maggioritaria e giurisprudenza della Corte Suprema coreana qualificano il sistema come causale, sicché il vizio del contratto obbligatorio travolge anche il trasferimento del diritto reale e riapre al venditore la via della rivendica. A ben vedere, l’esito pratico finisce per assomigliare a quello italiano molto più di quanto le premesse dogmatiche lascerebbero supporre. È una di quelle convergenze silenziose che rendono la comparazione un esercizio meno scontato di quanto sembri.
Un’ulteriore affinità merita un cenno: entrambi i codici ammettono la vendita di cosa altrui. L’art. 1478 c.c. obbliga il venditore a procurare l’acquisto al compratore; l’art. 569 del codice coreano dice, in sostanza, la stessa cosa. Due ordinamenti che divergono sul quando del trasferimento concordano sul fatto che si possa validamente vendere ciò che ancora non si ha.
Vizi ed evizione: garanzie a confronto
Sul terreno delle garanzie le differenze tornano a farsi sentire, e sono differenze che pesano nella pratica. Il venditore italiano risponde dei vizi che rendano la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore (art. 1490 c.c.), con i rimedi classici della risoluzione e della riduzione del prezzo. Il vero scoglio, com’è noto, è l’art. 1495 c.c.: denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prescrizione di un anno dalla consegna. Un regime che chi scrive non esita a definire anacronistico nella sua severità, e che la giurisprudenza di legittimità ha mitigato solo in parte, pur dopo gli approdi delle Sezioni Unite sulla natura della responsabilità del venditore.
Il codice coreano disciplina la materia agli artt. 570-584 sotto l’etichetta della responsabilità per garanzia (하자담보책임, haja dambo chaegim). Per i vizi, l’art. 580 accorda al compratore il risarcimento e, quando il difetto frustra lo scopo del contratto, la risoluzione; nulla spetta, però, a chi conosceva il vizio o lo ignorava per colpa. Il termine è di sei mesi dalla scoperta (art. 582): rispetto agli otto giorni italiani, un trattamento decisamente più benevolo verso l’acquirente, sebbene il dies a quo soggettivo apra inevitabili problemi di prova. Quanto all’evizione, gli artt. 570 ss. graduano i rimedi sulla buona o mala fede del compratore, secondo una logica che il lettore italiano riconoscerà senza fatica negli artt. 1483 ss. c.c.
Discorso a parte merita il versante consumeristico. L’Italia applica la disciplina euro-unitaria della conformità al contratto (artt. 128 ss. cod. cons., riscritti dal d.lgs. 170/2021), con responsabilità biennale del venditore; la Corea risponde con una legislazione speciale di tutto rispetto, imperniata sul Framework Act on Consumers e sulle norme in materia di commercio elettronico — settore, quest’ultimo, in cui il mercato coreano non ha molto da imparare da nessuno.
La CISG, ovvero il terreno comune
Veniamo al profilo che più interessa l’operatore. L’Italia è parte della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci dal 1° gennaio 1988; la Corea del Sud dal 1° marzo 2005. La conseguenza è automatica: il contratto tra un’impresa italiana e una coreana ricade, di regola, direttamente nella CISG ex art. 1, par. 1, lett. a), salvo che le parti la escludano ai sensi dell’art. 6 — scelta, quest’ultima, che andrebbe sempre ponderata e mai subita per inerzia.
La Convenzione, è vero, non tocca il trasferimento della proprietà (art. 4, lett. b), che resta affidato al diritto nazionale richiamato dalle norme di conflitto. Ma uniforma tutto il resto: formazione del contratto, obbligazioni delle parti, passaggio del rischio, rimedi, e soprattutto il regime della non conformità dei beni (artt. 35 ss.), con la denuncia entro un termine ragionevole e lo sbarramento biennale dell’art. 39, par. 2. Per il contraente italiano significa congedarsi dal binomio asfittico dell’art. 1495 c.c.; per quello coreano, muoversi in una disciplina che la Corte Suprema di Seoul maneggia ormai con disinvoltura, contribuendo anzi al dialogo giurisprudenziale internazionale sulla Convenzione.
Considerazioni conclusive
Se si volesse condensare il confronto in una formula, si potrebbe dire così: Italia e Corea del Sud sono due rami dello stesso albero che hanno deciso di crescere in direzioni opposte sul punto in cui l’albero si biforca — il momento traslativo — salvo poi ritrovarsi, quasi senza accorgersene, sul terreno neutro del diritto uniforme. Per il pratico, le indicazioni operative sono due, e nette. Nelle operazioni immobiliari o comunque interne all’ordinamento coreano, occorre fare i conti con la natura costitutiva della registrazione e con un regime delle garanzie più indulgente del nostro verso il compratore. Nella vendita internazionale di merci, invece, la vera clausola strategica resta una sola: la scelta, consapevole e negoziata, di applicare o escludere la Convenzione di Vienna. Tutto il resto, come spesso accade nel diritto dei contratti, è conseguenza.
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Alex Veronese
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