Come si tiene insieme la più potente delle armi investigative con il diritto fondamentale alla riservatezza? È la domanda al centro del panel dedicato alle intercettazioni giudiziarie nel convegno organizzato a Vizzola Ticino dall’azienda di cyber intelligence Area Spa.
A introdurlo il senatore Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia, che ha respinto quella che ha definito una falsa alternativa: «La sfida non è scegliere tra sicurezza e libertà, ma garantire entrambe». Le intercettazioni, ha ricordato, restano indispensabili contro mafia, terrorismo e corruzione, ma proprio perché invasive non possono trasformarsi in una compressione indiscriminata della sfera privata né nella divulgazione di conversazioni prive di rilevanza penale, con il rischio di danni reputazionali per persone non condannate o estranee ai fatti. In questa cornice ha collocato la riforma garantista del ministro Carlo Nordio, che punta a distinguere ciò che è rilevante per l’accertamento dei fatti da ciò che deve restare privato, senza arretrare nella lotta alla criminalità più grave.
Il nodo dei costi e «l’anomalia italiana»
Sul tema dei costi, sollevato da Sisler, è intervenuto il fondatore di Area Andrea Formenti, che ha definito l’Italia «un unicum»: la giustizia, ha spiegato, non acquista i sistemi di intercettazione come fanno gli altri Paesi, ma li paga sostanzialmente «a ore», ventiquattr’ore al giorno per 365 giorni l’anno. Con la metafora del parcheggio, molto più conveniente ad abbonamento che a ore, ha sostenuto che così «si spende male, malissimo», e ha rilanciato la proposta di una progressiva separazione dei ruoli: lo Stato dovrebbe comprarsi dei contratti di manutenzione e dotarsi dei sistemi tramite gare e team tecnici, mentre le imprese, Area si è definita «industria adottata al servizio dello Stato», potrebbero dedicarsi di più alla ricerca, senza per questo comprimere le capacità investigative.
L’intelligenza artificiale: minaccia o alleata della riservatezza?
Il filo che ha attraversato tutto il dibattito è però l’intelligenza artificiale. Formenti ne ha offerto una lettura controcorrente: non solo uno strumento in mano ai «cattivi», ma un possibile abilitatore di quel bilanciamento tra sicurezza e tutela dei terzi non indagati. L’esempio: già il dispositivo che registra una conversazione può riconoscere di chi è la voce, se sono presenti minori, se si sta parlando di fatti pertinenti all’indagine o di questioni private. Da qui l’idea di un sistema a «garanzie crescenti», con una pre-classificazione automatica e passaggi di controllo — un ritorno al giudice o un organo giudicante ad hoc — per decidere se svelare le porzioni inizialmente ritenute non rilevanti.
Sulla portata della svolta tecnologica si è soffermato il professore e avvocato Stefano Marcolini (Università dell’Insubria), che ha ripercorso la storia dello strumento: dalle intercettazioni telefoniche del 1988 alla Convenzione di Budapest, fino al captatore informatico — il «trojan di Stato», da lui definito una «rivoluzione copernicana» che ha permesso alle forze dell’ordine di correre alla stessa velocità dei criminali. L’intelligenza artificiale, ha aggiunto, è semmai una vera «rivoluzione industriale», un agente non umano che lavora e «ragiona» al posto nostro: utilissima per il riconoscimento biometrico o per analizzare ore di filmati, come quando il procuratore di Palermo De Lucia usò strumenti di IA per cercare i fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Ma, ha avvertito, c’è ciò che resta in ombra: le garanzie, i diritti individuali, la riservatezza. E il processo penale, a differenza della sicurezza urbana, ha regole non negoziabili.
La cornice giuridica: la riserva di legge
Il passaggio tecnico-giuridico l’ha curato l’avvocato Thomas Di Candia (Università dell’Insubria), che ha richiamato la distinzione tra mezzi di ricerca della prova tipici e atipici e il principio della riserva di legge sancito dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: si può incidere sulla riservatezza solo nei casi e nei modi indicati dalla legge. Poiché il regolamento europeo classifica i sistemi di IA come ad «alto rischio» per i diritti fondamentali, ha spiegato, tutto si gioca nello spazio grigio tra alto rischio e lesione effettiva: più il legislatore interverrà con regole chiare, più sarà semplice e sicuro impiegare questi strumenti nelle indagini.
Le riforme in cantiere e il tema delle fughe di notizie
Lo stato dell’arte legislativo l’ha tracciato l’onorevole Andrea Pellicini (Commissione Giustizia della Camera, e sindaco di Luino), relatore su più dossier: dal divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare — la cosiddetta «legge bavaglio», che a suo avviso non imbavaglia nulla, perché il contenuto resta riassumibile dai giornalisti senza i dati sensibili delle intercettazioni — al delicato tema del sequestro di smartphone e dispositivi elettronici (il nuovo articolo 254 ter), passato al Senato e fermo alla Camera, su cui è intervenuto il procuratore nazionale antimafia Melillo paventando un rallentamento delle indagini di mafia. Pellicini ha ricordato anche la legge 47 del 2025, che ha ridotto a 45 giorni la durata complessiva delle intercettazioni telefoniche, salvo proroghe per i reati più gravi, in bilanciamento con l’articolo 15 della Costituzione.
Sul rischio reputazionale ha insistito la senatrice Erika Stefani (Commissione Giustizia), ricordando che il giro di vite nasce proprio dalle fughe di notizie e dalla pubblicazione di conversazioni irrilevanti capaci di travolgere carriere e reputazioni. Stefani ha segnalato due difficoltà di fondo: la fatica del legislatore a comprendere la materia tecnica e l’impossibilità per l’apparato pubblico di tenere il passo di tecnologie che evolvono più rapidamente delle norme; ha però rassicurato, alla luce dell’indagine conoscitiva del Senato, sul fatto che i sistemi di gestione e conservazione dei dati sono «blindati».
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