Dal 2 luglio 2026 entrerà pienamente in applicazione il Regolamento (UE) 2024/3005 sui rating ESG. I provider saranno soggetti ad autorizzazione e vigilanza ESMA, con nuovi obblighi di trasparenza, governance e gestione dei conflitti di interesse per rendere le valutazioni di sostenibilità più affidabili e comparabili.
Dal 2 luglio 2026 i fornitori di rating ESG che operano nell’Unione europea dovranno rispettare nuove regole su autorizzazione, trasparenza metodologica, governance e gestione dei conflitti di interesse. Entrerà infatti pienamente in applicazione il Regolamento (UE) 2024/3005, il primo quadro normativo europeo dedicato alle attività di rating ESG, che sottoporrà i provider alla vigilanza dell’ESMA e introdurrà obblighi informativi destinati a rendere le valutazioni di sostenibilità più trasparenti e affidabili per investitori e imprese.
Sul piano nazionale, il Consiglio dei Ministri ha già approvato in esame preliminare il decreto legislativo di adeguamento del Testo Unico della Finanza, individuando la Consob quale autorità competente per l’esercizio delle funzioni previste dal nuovo impianto normativo.
L’obiettivo del regolamento: più trasparenza senza uniformare i rating
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Regolamento (UE) 2024/3005 non mira a uniformare i rating ESG né a introdurre una metodologia unica per la loro elaborazione. Come emerge dai considerando del testo, la pluralità degli approcci valutativi è considerata un elemento essenziale per favorire la concorrenza tra i provider e indirizzare i capitali verso investimenti sostenibili.
L’obiettivo del legislatore europeo è piuttosto quello di rafforzare l’integrità, la trasparenza, l’affidabilità e l’indipendenza delle attività di rating ESG, migliorando la qualità delle informazioni a disposizione degli investitori e degli altri utilizzatori.
In quest’ottica, il regolamento non disciplina l’utilizzo dei rating, ma le modalità con cui vengono elaborati, distribuiti e pubblicati. L’intervento normativo si concentra quindi sul funzionamento dei provider, introducendo requisiti di governance, trasparenza e controllo destinati a rafforzare la credibilità del mercato.
Le principali novità: autorizzazione, governance e vigilanza
La prima grande novità riguarda l’accesso al mercato. Dal 2 luglio 2026, per operare nell’Unione europea i fornitori di rating ESG dovranno ottenere un’autorizzazione ed essere sottoposti alla vigilanza dell’ESMA. Il regolamento introduce infatti un sistema armonizzato di autorizzazione, sospensione e revoca delle attività, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori e degli altri utilizzatori dei rating.
Accanto alla supervisione europea, viene previsto un ampio pacchetto di obblighi di trasparenza. I provider saranno tenuti a rendere pubbliche informazioni sulle metodologie utilizzate, sui modelli adottati, sulle principali assunzioni alla base delle valutazioni e sui relativi limiti. Dovranno inoltre specificare se il rating misura il rischio finanziario derivante dai fattori ESG per l’impresa, l’impatto dell’impresa sull’ambiente e sulla società oppure entrambe le dimensioni della cosiddetta doppia materialità.
Il regolamento chiede anche chiarezza nella rappresentazione dei risultati: i fornitori dovranno infatti rendere chiaramente distinguibili le componenti ambientale (E), sociale (S) e di governance (G) alla base delle proprie valutazioni. Qualora venga pubblicato un rating ESG aggregato, dovranno essere indicati anche i pesi attribuiti a ciascuna componente, consentendo agli utilizzatori di comprendere con maggiore precisione come è stato costruito il punteggio finale.
Un altro pilastro della riforma riguarda la gestione dei conflitti di interesse. Il regolamento richiede strutture organizzative adeguate, sistemi di controllo interno e procedure specifiche volte a garantire l’indipendenza delle valutazioni. In diversi casi viene inoltre limitata la possibilità di svolgere, all’interno dello stesso soggetto, attività quali consulenza, audit o altri servizi potenzialmente incompatibili con l’attività di rating ESG.
La disciplina guarda anche oltre i confini dell’Unione europea. Considerata la natura globale del mercato dei rating ESG, il regolamento stabilisce le condizioni alle quali i fornitori con sede in Paesi terzi potranno continuare a operare nel mercato europeo. I rating emessi da operatori extra-UE potranno essere utilizzati nell’Unione attraverso tre diversi canali: l’avallo da parte di un provider autorizzato nell’UE (endorsement), il riconoscimento dell‘equivalenza del quadro normativo del Paese d’origine da parte della Commissione europea oppure, per gli operatori di minori dimensioni, una specifica procedura di riconoscimento gestita dall’ESMA. L’obiettivo è evitare che attività rilevanti per gli investitori europei sfuggano ai requisiti di trasparenza, governance e controllo previsti dal nuovo quadro normativo.
Sebbene il regolamento si rivolga formalmente ai fornitori di rating ESG, i suoi effetti sono destinati a estendersi ben oltre il perimetro delle agenzie. Le imprese valutate saranno infatti tra i principali beneficiari di un sistema più trasparente, che consentirà di comprendere meglio criteri, pesi e metodologie utilizzati dai provider, interpretare con maggiore consapevolezza i risultati ottenuti e individuare più facilmente le aree di miglioramento.
Proprio in un’ottica di comprensione ed evoluzione dell’integrazione degli aspetti di sostenibilità e loro condivisione con il mercato, tra le novità figura anche la possibilità per l’impresa valutata di accedere, prima della prima emissione del rating, alle informazioni e ai dati utilizzati dal provider per elaborare la valutazione. L’obiettivo è consentire la segnalazione di eventuali errori materiali o inesattezze fattuali che potrebbero incidere sul risultato finale, senza tuttavia attribuire all’impresa alcun potere di interferenza sulla metodologia adottata o sul giudizio espresso dal provider.
Per le aziende impegnate nella rendicontazione di sostenibilità, nella raccolta di dati ESG e nell’adeguamento agli obblighi introdotti dalla CSRD, il nuovo regolamento rappresenta quindi un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento e maturazione del mercato europeo della sostenibilità.
Perché l’UE è intervenuta sul mercato dei rating ESG
Negli ultimi anni il mercato dei rating ESG ha conosciuto una crescita esponenziale. Già nel 2022 l’ESMA aveva censito 59 provider di rating ESG operanti sui mercati internazionali europei, evidenziando un mercato frammentato e caratterizzato da metodologie spesso molto eterogenee.
Se da un lato proliferazione degli operatori riflette la crescente domanda di informazioni ESG da parte degli investitori, dall’altro, la mancanza di una procedura standardizzata rende difficoltosa la comparabilità di diversi rating ESG. In particolare, la principale criticità emersa negli ultimi anni è rappresentata dall’asimmetria dei punteggi attribuiti alla medesima azienda valutata da parte di diverse agenzie di rating ESG, in ragione delle differenti metodologie di calcolo utilizzate.
Rating ESG a confronto
Tra gli esempi più citati delle divergenze tra rating ESG vi è quello di Tesla. Negli ultimi anni il gruppo guidato da Elon Musk ha ricevuto valutazioni sensibilmente diverse a seconda del provider considerato. Sustainalytics attribuiva alla società un ESG Risk Rating pari a 24,7, collocandola nella fascia di rischio medio, mentre LSEG assegnava un punteggio ESG complessivo di 72 su 100, classificandola come “good”.
Le differenze emerse nelle valutazioni sono diventate ancora più evidenti nel maggio 2022, quando Tesla è stata esclusa dall’S&P 500 ESG Index per criticità riconducibili, tra le altre cose, alla governance, alle relazioni industriali e a diverse controversie di natura sociale. La reazione di Elon Musk non tardò ad arrivare. In un post destinato a suscitare un ampio dibattito, il fondatore di Tesla definì l’ESG uno “scam”, una truffa.
Al di là della provocazione, l’episodio ha contribuito a portare all’attenzione del grande pubblico una questione che da tempo era oggetto di confronto tra investitori istituzionali, operatori di mercato e autorità di vigilanza: cosa misura realmente un rating ESG e quanto sono comparabili le valutazioni elaborate da provider diversi?
Tesla non rappresenta un caso isolato. Anche società come Amazon e H&M hanno registrato negli anni valutazioni significativamente diverse a seconda dell’agenzia considerata, alimentando interrogativi sulla trasparenza delle metodologie adottate e sulla capacità degli utilizzatori di interpretarne correttamente i risultati.
In definitiva, il nuovo regolamento non eliminerà le differenze tra i rating ESG né porterà necessariamente a una convergenza dei punteggi. La sua ambizione è introdurre regole comuni per aumentare trasparenza, indipendenza e affidabilità delle valutazioni. Un passaggio destinato a rafforzare la credibilità di uno degli strumenti più influenti della finanza sostenibile europea.
Ambito di applicazione e regime transitorio per i piccoli provider
Il regolamento contiene alcune disposizioni specifiche volte a favorire lo sviluppo del mercato e a preservarne la concorrenza. In particolare, è previsto un regime transitorio dedicato ai piccoli fornitori di rating ESG, che potranno inizialmente operare attraverso una procedura di registrazione presso l’ESMA con requisiti semplificati rispetto al regime autorizzativo ordinario. L’obiettivo è evitare che i nuovi obblighi normativi finiscano per favorire esclusivamente i grandi operatori già presenti sul mercato, creando al contempo le condizioni per l’ingresso di nuovi provider e per il mantenimento di un’offerta diversificata di metodologie e approcci valutativi. Al termine del periodo transitorio, anche tali operatori dovranno ottenere la piena autorizzazione prevista dalla normativa europea.
Per concentrare gli obblighi di autorizzazione, trasparenza e vigilanza sui soggetti che svolgono effettivamente attività di rating ESG destinate al mercato, evitando di assoggettare alla medesima disciplina attività che presentano finalità differenti, il regolamento non si applica indistintamente a tutte le attività collegate ai fattori ESG. Restano quindi esclusi dal suo ambito di applicazione, tra gli altri, i rating utilizzati esclusivamente per finalità interne, i rating privati non destinati alla distribuzione, i rating del credito, le semplici informazioni o banche dati ESG prive di una valutazione, nonché alcune attività di certificazione, etichettatura e revisione esterna che non comportano l’attribuzione di un rating ESG.
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Valentina Carella
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