La bozza finale degli ITS attua il CRR3 con un approccio proporzionato alle disclosure prudenziali. Eliminati GAR e BTAR, semplificati gli obblighi per le banche minori e introdotte nuove informative su rischi climatici, esposizioni azionarie e shadow banking.
L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato la bozza finale degli Standard Tecnici di Attuazione (Implementing Technical Standards – ITS) che aggiornano i requisiti di disclosure del Pillar 3, completando l’attuazione delle novità introdotte dal Capital Requirements Regulation (CRR3). Il nuovo pacchetto ridefinisce il quadro delle informazioni che gli istituti dovranno rendere pubbliche in materia di rischi ESG, esposizioni azionarie e rapporti con il cosiddetto “sistema bancario ombra” (shadow banking), perseguendo un duplice obiettivo: rafforzare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi.
L’intervento dell’Autorità bancaria europea si inserisce nel più ampio processo di semplificazione normativa promosso dall’Unione europea e introduce un approccio fortemente proporzionato, calibrato in funzione delle dimensioni e della complessità degli intermediari. Il risultato è una significativa riduzione dei dati richiesti rispetto al framework precedente, soprattutto per le banche di minori dimensioni.
Rischi ESG: disclosure estese ma più leggere
La principale novità riguarda l’estensione degli obblighi di disclosure ESG a tutte le categorie di istituti previste dal CRR3. Se finora le informative sui rischi ambientali, sociali e di governance erano richieste principalmente alle grandi banche quotate, il nuovo regime coinvolgerà anche grandi istituzioni non quotate, banche di medie dimensioni e Small and Non-Complex Institutions (SNCIs).
Per evitare un incremento eccessivo degli adempimenti, l’EBA ha introdotto una struttura articolata su tre livelli. Le grandi istituzioni (large institutions), quotate e non quotate, saranno soggette al regime completo di disclosure ESG, sebbene con una riduzione del 37% dei data point richiesti rispetto al framework attuale. Per le altre istituzioni quotate e per le grandi filiazioni appartenenti a gruppi bancari è invece previsto un regime semplificato, che riduce del 17% le informazioni da pubblicare ed elimina alcune disclosure qualitative già fornite a livello consolidato.
Per le SNCIs e gli istituti non quotati è stato predisposto un set essenziale di informazioni che comporta una riduzione dell’84% dei data point rispetto al regime completo. In questo caso vengono eliminate le informative qualitative obbligatorie e l’attenzione si concentra esclusivamente sugli indicatori quantitativi essenziali relativi ai rischi fisici, ai rischi di transizione e alle esposizioni verso i combustibili fossili.
Il nuovo quadro rafforza al contempo la distinzione tra le diverse componenti dei rischi ESG. Le banche saranno infatti chiamate a fornire informazioni separate sui rischi ambientali, sociali e di governance, oltre a rendicontare le esposizioni verso il settore dei combustibili fossili e le modalità con cui tali rischi vengono integrati nei processi di governance, strategia e gestione del rischio.
Un ulteriore elemento di semplificazione riguarda il futuro Pillar 3 Data Hub, la piattaforma centralizzata che renderà disponibili al mercato le informazioni prudenziali delle banche europee in formato standardizzato. Per le SNCIs, l’EBA prevede infatti di precompilare e pubblicare centralmente gran parte delle informazioni utilizzando i dati già trasmessi attraverso le segnalazioni di vigilanza.
Stop a GAR e BTAR: archiviate le metriche della Tassonomia UE
Tra gli aspetti più rilevanti dell’aggiornamento figura la rimozione delle principali metriche di allineamento alla Tassonomia UE. Scompaiono infatti il Green Asset Ratio (GAR) e il Banking Taxonomy Alignment Ratio (BTAR), insieme al template dedicato alle venti principali esposizioni corporate ad alta intensità carbonica.
La decisione è coerente con il percorso di semplificazione promosso dalla Commissione europea attraverso il pacchetto Omnibus e mira a evitare duplicazioni con gli obblighi di rendicontazione previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e dagli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
L’intervento si inserisce nella logica europea del cosiddetto “report once”, che punta a evitare la duplicazione delle informazioni tra reporting prudenziale e rendicontazione di sostenibilità, riducendo gli oneri amministrativi per gli intermediari.
In questo modo, quindi, l’EBA concentra la disclosure prudenziale sui rischi finanziari, riducendo la sovrapposizione tra reporting ESG e requisiti bancari.
I nuovi template ESG
Pur riducendo il numero complessivo di dati richiesti, l’EBA aggiorna e rafforza alcuni dei principali template dedicati ai rischi climatici.
Nel template EU CRFR1 sul rischio di transizione viene introdotta una classificazione più dettagliata delle attività economiche attraverso i codici NACE aggiornati alla versione Rev. 2.1. Tra le novità figura anche l’inclusione dei data center, considerati sempre più rilevanti per il loro elevato consumo energetico.
Il template EU CRFR2 dedicato al rischio fisico sostituisce la precedente articolazione geografica a livello regionale (NUTS 3) con più snella mappatura su base nazionale (Country by Country). Vengono inoltre introdotte specifiche categorie di rischio climatico, come alluvioni, temperature estreme e altri eventi fisici, che possono essere rendicontati simultaneamente.
Per quanto riguarda il template EU CRFR3 dedicato a immobili ed efficienza energetica, vengono chiariti i criteri di utilizzo degli attestati di prestazione energetica (EPC/APE), con una maggiore enfasi sul consumo di energia primaria.
Infine, il template 10 relativo alle azioni di mitigazione climatica amplia il proprio perimetro includendo tutte le esposizioni che contribuiscono alla riduzione dei rischi climatici, comprese le soluzioni di finanza di transizione, indipendentemente dal loro allineamento formale alla Tassonomia.
Disclosure sulle esposizioni verso il “settore bancario ombra”
Un’altra novità introdotta dagli ITS riguarda le esposizioni verso le shadow banking entities (SBEs), tema su cui il CRR3 rafforza significativamente il quadro prudenziale europeo.
Secondo la definizione introdotta dal CRR3 e dai relativi standard tecnici dell’EBA, rientrano tra le shadow banking entities le entità che svolgono attività di intermediazione creditizia al di fuori del perimetro regolamentare bancario tradizionale. La categoria comprende, tra gli altri, alcuni fondi del mercato monetario e determinati fondi di investimento alternativi che utilizzano la leva finanziaria in misura significativa, erogano prestiti o acquistano esposizioni creditizie.
Il CRR3 introduce per la prima volta un obbligo di disclosure pubblica sull’esposizione aggregata verso tali entità, affiancandosi ai requisiti di vigilanza già esistenti e alle segnalazioni sulle maggiori esposizioni. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza su una componente del sistema finanziario che può rappresentare una fonte di rischio per la stabilità finanziaria.
Per dare attuazione a questa disposizione, l’EBA ha sviluppato un nuovo template informativo che richiede alle banche di comunicare l’ammontare complessivo delle esposizioni verso le shadow banking entities, distinguendo tra esposizioni iscritte in bilancio (on-balance sheet) e fuori bilancio (off-balance sheet). Dovranno inoltre essere riportati i valori delle esposizioni prima e dopo l’applicazione delle esenzioni previste dal CRR e delle tecniche di mitigazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation – CRM).
In linea con l’obiettivo di proporzionalità che caratterizza l’intero pacchetto, l’EBA ha tuttavia scelto di mantenere la disclosure il più possibile semplice. Per il momento sarà richiesta esclusivamente un’informativa aggregata, mentre eventuali dettagli aggiuntivi potranno essere introdotti in futuro sulla base dei lavori che l’EBA dovrà completare entro il 2027 e delle possibili iniziative legislative della Commissione europea previste entro il 2028.
Disclosure sulle esposizioni azionarie
Le modifiche agli ITS interessano anche le esposizioni azionarie. Con l’implementazione delle riforme di Basilea III recepite nel CRR3, l’approccio basato sui rating interni (Internal Ratings Based – IRB) non potrà più essere utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali sulle esposizioni azionarie, fatta salva una fase transitoria.
Di conseguenza, anche le regole di disclosure vengono aggiornate per allinearsi al nuovo quadro prudenziale, che distingue tra esposizioni soggette all’approccio standardizzato e quelle ancora coperte dal regime transitorio.
Il template EU CR 10.5 viene quindi semplificato e riallineato al nuovo impianto: le banche dovranno riportare il valore complessivo delle esposizioni azionarie secondo le nuove categorie regolamentari previste dal CRR3. Sono invece eliminate le informazioni più tecniche legate al precedente approccio IRB, in particolare le colonne relative ai ponderatori di rischio, al valore delle esposizioni e alle perdite attese (expected losses), non più coerenti con il nuovo framework prudenziale.
L’obiettivo dell’EBA è mantenere la disclosure strettamente aderente ai requisiti del CRR3, riducendo la complessità informativa e garantendo coerenza tra requisiti di capitale e informazioni pubbliche.
Tempistiche e prossimi passi
L’entrata in vigore delle nuove disclosure seguirà un calendario differenziato.
Le grandi e medie istituzioni, insieme alle banche quotate, dovranno applicare i nuovi requisiti con riferimento alla data del 31 dicembre 2026. Per le Small and Non-Complex Institutions l’obbligo scatterà invece dal 31 dicembre 2027, consentendo agli operatori di coordinare l’adeguamento dei sistemi con il lancio del Pillar 3 Data Hub.
L’EBA trasmetterà ora gli ITS alla Commissione europea per l’adozione formale. Nel corso del 2026 l’Autorità pubblicherà inoltre il Data Point Model (DPM), la tassonomia XBRL e un mapping tool aggiornato per facilitare il raccordo tra le disclosure Pillar 3 e le segnalazioni di vigilanza COREP e FINREP.
Con questa revisione, l’EBA punta a rafforzare la trasparenza del sistema bancario europeo senza aumentare il peso degli adempimenti, cercando un equilibrio tra esigenze prudenziali, reporting di sostenibilità e semplificazione normativa.
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Valentina Carella
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