La Cassazione, con l’ordinanza n. 21677/2026, ha chiarito che all’avvocato che si trasferisce fuori dal luogo in cui esercita abitualmente la professione spettano il rimborso delle spese sostenute e l’indennità di trasferta, anche in assenza di pernottamento alberghiero e di una specifica pattuizione con la controparte. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education – Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Il caso: opposizione alla liquidazione e indennità di trasferta negata
La vicenda riguardava un procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto dal difensore, liquidando un ulteriore importo rispetto alle somme già riconosciute. Il giudice riteneva, in astratto, che al professionista che aveva svolto attività fuori dalla sede di abituale esercizio spettassero sia il rimborso delle spese sia l’indennità di trasferta.
Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale riconosceva soltanto alcune spese documentate, relative allo spostamento, ma negava l’indennità di trasferta. Secondo il giudice di merito, tale indennità presupponeva il pernottamento in albergo, richiedeva una specifica pattuizione con il Ministero della Giustizia e non poteva essere liquidata perché le precedenti disposizioni tariffarie, che ne determinavano il quantum tra 10 e 30 euro, erano state abrogate.
Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 15 e 27 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che l’indennità di trasferta prescindeva dal pernottamento e da una previa pattuizione, e che l’abrogazione dei precedenti importi tariffari non aveva eliminato il diritto alla voce, ma aveva rimesso la quantificazione al prudente apprezzamento del giudice.
Trasferta del difensore: rimborso spese e indennità sono voci autonome
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha richiamato il contenuto dell’art. 27 del d.m. n. 55/2014.
La norma prevede che all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico, deve trasferirsi fuori dal luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, siano liquidati il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. La disposizione considera, inoltre, il costo del soggiorno documentato, con il limite dell’albergo a quattro stelle, la maggiorazione per spese accessorie, le spese di viaggio, l’indennità chilometrica in caso di uso dell’autoveicolo proprio, i pedaggi autostradali e i parcheggi.
Secondo la Corte, la struttura della norma impone di distinguere le spese vive, che devono essere documentate, dall’indennità di trasferta. Quest’ultima non costituisce un rimborso forfettario delle spese sostenute, ma una voce autonoma, collegata al fatto stesso che il professionista abbia dovuto svolgere l’attività fuori sede.
Resta fermo che la trasferta e la sua durata devono essere provate, anche in via presuntiva, mentre le singole spese vive, come viaggio, pedaggi, parcheggi o domiciliazione, richiedono la prova dell’effettivo esborso.
Il pernottamento non è condizione per l’indennità
Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda il rapporto tra indennità di trasferta e pernottamento.
La Cassazione ha escluso che il pernottamento in albergo rappresenti un presupposto necessario per il riconoscimento dell’indennità. Il soggiorno documentato costituisce soltanto una eventuale voce di rimborso, da considerare se effettivamente sostenuta e provata, con i limiti previsti dal d.m. n. 55/2014.
L’indennità, invece, spetta per il fatto stesso che l’avvocato sia stato costretto a trasferirsi fuori dal luogo di esercizio prevalente della professione per l’attività affidata. Il costo dell’albergo incide, quindi, solo sul rimborso delle spese di pernottamento, non sulla spettanza dell’indennità di trasferta.
La Corte ha così corretto l’impostazione del giudice di merito, che aveva impropriamente subordinato l’indennità alla presenza di un soggiorno alberghiero.
Nessuna pattuizione preventiva con il Ministero
La Cassazione ha escluso anche che l’indennità di trasferta richieda una specifica pattuizione preventiva con il Ministero della Giustizia.
La spettanza dell’indennità discende dalla legge e dai parametri forensi, quando ricorrono i presupposti oggettivi dello spostamento fuori sede. Non occorre, quindi, un accordo autonomo sul punto con la parte tenuta al pagamento.
Questo profilo è particolarmente rilevante nei procedimenti nei quali il pagamento è posto a carico dell’Amministrazione, come accade nelle liquidazioni connesse all’equa riparazione. La mancanza di una pattuizione non può essere utilizzata per negare una voce prevista dalla disciplina dei parametri.
Abrogazione delle vecchie tariffe: resta il diritto, cambia il criterio di liquidazione
La Corte ha affrontato, infine, il tema dell’abrogazione delle precedenti disposizioni tariffarie che quantificavano l’indennità di trasferta.
Secondo la Cassazione, l’eliminazione degli importi fissi non ha determinato il venir meno dell’indennità. Prima del d.m. n. 55/2014, le tariffe forensi prevedevano espressamente importi determinati per l’indennità di trasferta. Dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema dei parametri, quegli importi non sono più indicati, ma il principio della spettanza dell’indennità è rimasto fermo.
Il vuoto relativo al quantum deve essere colmato dal giudice di merito mediante criteri equitativi, tenendo conto delle circostanze concrete della trasferta. Il giudice, pertanto, non può omettere la liquidazione quando la trasferta sia provata, ma deve distinguere tra spese documentate, rimborso chilometrico e indennità autonoma.
Esito della decisione e conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese di lite, ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione.
In conclusione, la decisione chiarisce quanto segue.
- L’indennità di trasferta costituisce una voce autonoma rispetto al rimborso delle spese vive e spetta all’avvocato ogni volta che l’attività professionale venga svolta fuori dal luogo di esercizio abituale.
- Tale diritto non è subordinato né al pernottamento in albergo né alla stipula di una specifica pattuizione con la parte tenuta al pagamento.
- L’assenza di parametri tariffari predeterminati incide esclusivamente sulla quantificazione dell’indennità, che resta affidata alla valutazione equitativa del giudice di merito.
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Redazione Giuricivile
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