Il primo dei termini fissati dalla Corte d’Appello scadeva il 30 aprile. Entro quella data l’Ufficio del Promotore di Giustizia era tenuto a depositare in Cancelleria la versione integrale di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio nel processo sulla gestione dei fondi della Santa Sede. L’ordine non contemplava deroghe né margini di selezione: imponeva il deposito dell’intero fascicolo, in forma non espunta. E l’Ufficio non ha ottemperato.
A poche ore dalla scadenza ha depositato solo una parte degli atti, mantenendo su alcuni documenti gli stessi omissis che erano già al centro delle eccezioni di nullità sollevate dalle difese. Una scelta che ha provocato una reazione immediata e compatta da parte dei legali di tutti gli imputati. Ma il punto, oggi, non è più soltanto quel rifiuto. È ciò che la Corte ha deciso di farne. E la sua risposta, lungi dal chiudere la partita a favore dell’accusa, ha trasformato il giudizio d’appello in qualcosa di assai più radicale: un processo sul processo.
La vicenda e la sentenza di primo grado
Il processo sulla gestione dei fondi della Santa Sede nasce da una delle operazioni finanziarie più discusse nella più recente storia vaticana: l’investimento da circa 350 milioni di euro nel palazzo di Sloane Avenue a Londra, attraverso fondi della Segreteria di Stato. Secondo l’accusa si sarebbero sottratti alla Santa Sede decine di milioni in commissioni per l’acquisto della proprietà, prima di estorcere 15 milioni al Vaticano per cederne il controllo.
Il processo, avviato nel 2021, ha visto tra i principali imputati il cardinale Giovanni Angelo Becciu, già Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e successivamente Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. In primo grado, nel dicembre 2023, il cardinale è stato condannato a cinque anni e sei mesi per peculato. Il Tribunale ha condannato anche altri otto imputati per appropriazione indebita, abuso d’ufficio, frode e altri reati.
Già allora, però, l’impianto accusatorio originario era uscito profondamente ridimensionato: molte imputazioni erano cadute o erano state drasticamente ridotte, lasciando in piedi soltanto alcuni filoni residuali di carattere finanziario e amministrativo. È un dettaglio che oggi torna decisivo, e che la Corte d’Appello ha posto esplicitamente sul tavolo.
L’ordinanza di marzo e la sua portata
Per comprendere il peso di quanto è accaduto, occorre tornare al 17 marzo scorso. Con un’ordinanza di sedici pagine, la Corte d’Appello presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota Romana, aveva dichiarato la «nullità relativa» di alcune fasi del dibattimento di primo grado, ordinando la rinnovazione del giudizio davanti alla stessa Corte.
La decisione non cancellava le condanne, né azzerava il dibattimento. Ma certificava qualcosa di sostanzialmente grave: l’accusa aveva effettuato un deposito incompleto del fascicolo istruttorio, presentando documenti parzialmente coperti da omissis, non nella loro versione integrale. I giudici avevano riconosciuto il mancato rispetto del principio della piena conoscenza degli atti da parte degli imputati e dei loro difensori. L’ordinanza definiva la situazione «inedita», senza precedenti nella giurisprudenza vaticana.
Tra le parti omissate figuravano le chat di Genoveffa Ciferri e Francesca Immacolata Chaouqui sul testimone monsignor Alberto Perlasca, ex direttore dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato, e la questione dei quattro Rescripta adottati da Papa Francesco che avevano ampliato i poteri dell’Ufficio del Promotore nel corso delle indagini. Due nodi che le difese avevano sollevato fin dal primo grado, e che il tribunale aveva sistematicamente respinto.
Il deposito parziale e la sua giustificazione
L’Ufficio del Promotore non ha ignorato la scadenza. Ha depositato. Ma non tutto, e non senza distinzioni. Le chat sono state rese disponibili ai giudici d’appello nella loro versione integrale, ma con accesso limitato ai soli magistrati: i legali della difesa non possono esaminarle.
La motivazione addotta è quella della tutela dell’interesse pubblico: la rivelazione integrale di certi atti comporterebbe, secondo l’accusa, «pericoli gravissimi per il bene e l’interesse pubblico». Sugli atti ulteriormente trattenuti, l’Ufficio ha sostenuto che gli omissis mantenuti siano «insuscettibili di arrecare pregiudizio agli imputati», in ragione della loro «oggettiva non pertinenza» e «assoluta irrilevanza» rispetto ai reati contestati.
È precisamente questa la facoltà che la Corte aveva escluso. L’ordinanza di marzo non lasciava all’accusa alcun margine di valutazione sull’opportunità del deposito. «L’accusa non può decidere unilateralmente quali atti la difesa abbia diritto di conoscere», aveva ribadito l’avvocato Fabio Viglione, difensore del cardinale Becciu. Gli avvocati Intrieri e Bassi, difensori di Tirabassi, hanno parlato di «ennesimo rifiuto del Promotore di obbedire al giudice vaticano» e di «elementi decisivi sottratti alle difese e riservati ai soli giudici, che peraltro non potranno utilizzarli».
La nuova ordinanza di maggio
Dopo che il 13 maggio le difese tornavano a sostenere che la nullità del processo non fosse stata sanata, la Corte d’Appello è così intervenuta con un nuovo provvedimento.
Ha preso atto della fondatezza delle istanze difensive, condividendole, e ha fissato un nuovo termine al 30 giugno entro cui l’Ufficio del Promotore dovrà depositare integralmente gli atti su cui si fonda l’accusa: chat, videoregistrazioni e documenti trasmessi finora solo parzialmente o con ampi omissis. Per tutte le altre parti il termine è stato fissato al 31 luglio. Di conseguenza, l’udienza prevista per il 22 giugno è saltata: il processo riprenderà il 30 settembre 2026, quando le difese avranno finalmente potuto esaminare il materiale istruttorio nella sua interezza.
Conviene tenere distinte le due scadenze, perché è facile confonderle. Quella del 30 aprile, già spirata, è il termine rimasto inadempiuto. Quella del 30 giugno è invece il nuovo obbligo imposto dalla Corte, sul cui esito, nel momento in cui questo articolo viene scritto, non è ancora possibile pronunciarsi: sarà quel deposito a dire se l’Ufficio del Promotore intenda finalmente conformarsi all’ordine, o se la frattura con la Corte sia destinata a riproporsi.
Ma il passaggio più interessante è un altro. La Corte non si è limitata a pretendere gli atti mancanti: ha imposto al Promotore di precisare quali capi di imputazione risultino tuttora contestati a ciascun imputato, alla luce del rilevante ridimensionamento intervenuto in primo grado, in particolare in ordine all’operazione immobiliare londinese. In altri termini, a giudizio d’appello in corso, l’accusa è chiamata a delimitare con esattezza il perimetro dell’imputazione ancora in piedi.
Un processo sul processo
È qui che la vicenda smette di essere una controversia su un investimento immobiliare andato male e diventa qualcosa che riguarda le fondamenta stesse dell’ordinamento. Le difese contestano che il mancato deposito integrale violi tanto l’articolo 355 del codice di procedura penale vaticano quanto il canone 1598 del Codice di Diritto Canonico, che tutela il diritto dell’imputato a conoscere pienamente gli elementi d’accusa. Da qui la richiesta di dichiarare nullo l’intero procedimento. Il nodo non è tecnico: secondo i legali, il Promotore si è attribuito illegittimamente il potere di decidere quali atti fossero pertinenti e quali no, nonostante l’ordine esplicito della Corte.
Se il punto centrale diventa la corretta formazione della prova, la completezza degli atti e il rispetto del diritto di difesa, allora il giudizio d’appello finisce per concentrarsi non più sugli imputati, ma sul metodo con cui l’intero procedimento è stato istruito e celebrato. E sorge una domanda che è difficile aggirare: ci si trova in pieno secondo grado, dopo una condanna già pronunciata, e tuttavia solo ora si pretende la piena conoscenza degli atti. Su quali basi, allora, si è formata la sentenza di primo grado?
Una giustizia giovane alla sua prova più dura
Vale la pena ricordare che il diritto vaticano non è un sistema giuridico consolidato da secoli di giurisprudenza stratificata. È un ordinamento giovane, costruito su basi canoniche e integrato con innesti di diritto continentale, che sta attraversando in tempo reale una delle sue prove più impegnative. La questione dei Rescripta papali, sulla quale la Corte d’Appello ha ritenuto per la prima volta nella storia vaticana inefficace e privo di effetti un rescritto del Pontefice per mancata pubblicazione, apre un nuovo capitolo di diritto ecclesiastico. Non è soltanto una questione processuale: investe il rapporto tra il potere normativo del Pontefice e le garanzie dell’individuo nell’ordinamento della Santa Sede.
Quello che si consuma in questi mesi non è soltanto il destino processuale degli imputati. È tra le domande più antiche che si pone chi mastica il diritto, formulata stavolta tra le mura dello Stato più piccolo del mondo: può un’accusa decidere da sé quale verità la difesa abbia diritto di conoscere, e una giustizia che lo consente può ancora dirsi tale? La Corte, per ora, ha risposto di no. Ma ha spostato la verifica decisiva all’autunno.
Il 30 settembre, quando il dibattimento riprenderà, non sarà in gioco soltanto la posizione del cardinale Becciu. Sarà in gioco la stabilità di un sistema che, per la prima volta, è chiamato sollecitato fino ai propri limiti.
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Giuseppe Giordano
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