Rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese di giugno


pv magazine Italia collabora con Giovanni GiustinianiEnergy, Administrative and Environmental Law Expert. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi giurisprudenziali di giugni, lunedì è stata pubblicata quella sugli sviluppi normativi di giugno.

SUMMARY 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, sentenza 3 giugno 2026, n. 346 Sul carattere endoprocedimentale del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi ex 387/2003 e ss.mm.ii. 

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 giugno 2026, n. 1063 Sulla disciplina del fenomeno del c.d. artato frazionamento di un progetto unitario


T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 giugno, n. 1062 Sul rapporto tra fonti rinnovabili e usi civici 

T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 10 giugno 2026, n. 1328 Sulla prevalenza del principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti FER e sul valore delle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 11 giugno n. 1741 Sulla natura del parere emesso dalla Soprintendenza regionale ai fini di una sua possibile diretta impugnazione e sulla risoluzione degli eventuali conflitti tra MASE e Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione autonoma di Bolzano, sentenza 15 giugno 2026, n. 131 Sull’immediata lesività di un atto amministrativo generale e sul difetto di istruttoria nell’individuazione di criteri limitativi all’installazione di impianti FER

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18 giugno 2026, n. 4970Sull’assoggettabilità del progetto a VIA e sul dovere di un’adeguata ed effettiva motivazione 


T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 24 giugno 2026, n. 1198 Sulle caratteristiche dell’artato frazionamento 

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 26 giugno 2026, n. 1902Sulla procedibilità dell’istanza di AU e sull’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione anche ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico FER

T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza 29 maggio 2026, n. 744 Sull’illegittimità di una prescrizione che si traduca in un sostanziale diniego e sulla mancata convocazione della conferenza di sevizi da parte del Comune

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), sentenza 29 maggio 2026, n. 81 Sull’interpretazione costituzionalmente orientata di una disciplina regionale ostativa all’installazione di un impianto agrivoltaico

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25 maggio 2026, n. 4201Sull’illegittimità di una previsione regionale che impone una porzione massima di suolo occupabile da un impianto fotovoltaico per unità di superficie 


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FOTOVOLTAICO – AU 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, sentenza 3 giugno 2026, n. 346 

Sul carattere endoprocedimentale del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi decisoria ex 387/2003 e ss.mm.ii. 

Il carattere endoprocedimentale del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi decisoria de qua ritenuto dal Tar non può infatti che essere confermato.


Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Tar si è attenuto, che è stato anche di recente ribadito (Cons. Stato, IV, 5 marzo 2024, n. 2181), rammentandosi che “il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003, è tuttora caratterizzato da una struttura dicotomica per cui la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi ha valenza solo endoprocedimentale, mentre è la fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale da parte della Regione ad incidere direttamente sulle posizioni soggettive degli interessati. Ciò implica ‘che gli atti posti in essere in conferenza e quelli precedenti e, in particolare, quelli con i quali sia stato espresso l’avviso delle singole amministrazioni, non siano ancora in sé idonei a ledere in modo diretto ed immediato gli interessi del destinatario del provvedimento poi emanato a seguito della conferenza di servizi’ (Cons. Stato, 10 aprile 2014, n. 1718; 16 novembre 2020, n. 7052)”.

Ciò in quanto “la conferenza dei servizi (in special modo quella cosiddetta decisoria), costituisce soltanto un modulo organizzativo funzionale per l’acquisizione, circa un provvedimento da adottare, dell’avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura degli interessi coinvolti in quest’ultimo, per un’accelerazione dei tempi procedurali (e dunque per la speditezza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa) attraverso un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa non implica, tuttavia, la creazione di un apposito ufficio amministrativo speciale, separato dai soggetti che vi hanno partecipato (ex pluribus, Cons. Stato, V, 25 gennaio 2003 n. 349; IV, 14 giugno 2001 n. 3169; Cons. Stato, IV, 7 maggio 2004, n. 2874). La conferenza di servizi è dunque un’occasione procedimentale di accelerazione e coordinamento dei casi complessi, ma non un non un organo privativo della formazione collegiale della decisione, vale a dire decidente in luogo delle amministrazioni convocate (Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 23 maggio 2012, n. 3039; 6 maggio 2013, n. 2417). Tanto che secondo il prevalente orientamento la conferenza di servizi c.d. decisoria (artt. 14 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, in esito alle riforme apportate dalle L. 24 novembre 2000, n. 340, e L. 11 febbraio 2005, n. 15) ha struttura dicotomica, con una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio), che ha valenza solo endoprocedimentale, e una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (es. Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2008, n. 5620; 9 novembre 2010, n. 7981; 31 gennaio 2011, n. 712; 6 maggio 2013, n. 2417)” (così, Cons. Stato, IV, n. 1718/2014, cit.)”.

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FONTI FER – PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 giugno 2026, n. 1063 


Sulla disciplina del fenomeno del c.d. artato frazionamento di un progetto unitario

Il fenomeno del c.d. artato frazionamento di un progetto unitario con finalità elusiva della normativa applicabile è fattispecie già elaborata in via giurisprudenziale ed oggi espressamente codificata. Ai fini della costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, l’applicazione di un determinato regime amministrativo e l’individuazione della rispettiva autorità competente sono stabilite dalla legge sulla base di alcune soglie di potenza, la cui elusione configura una fattispecie di artato frazionamento.

In particolare, la giurisprudenza ha individuato tre elementi sintomatici dell’unitarietà del progetto, ravvisabili nelle seguenti circostanze: a) localizzazione degli impianti in aree vicine; b) riconducibilità degli stessi al medesimo “centro di interessi”; c) condivisione dello stesso punto di connessione (Cons. Stato, IV,9 gennaio 2023, n. 282).

Successivamente, è intervenuto il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), che all’art. 6, co 3, ha espressamente previsto che, ai fini della qualificazione dell’intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, ciò che rileva è “l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi”.

Con il d.lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (c.d. correttivo), l’art. 6, co. 3, d.lgs. n.190 del 2024 è stato modificato, prevedendo che, ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un “progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi”, con la precisazione che, ai medesimi suddetti fini, la “potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi”.


Come pure recentemente precisato, la fattispecie di artato frazionamento dell’intervento persegue quindi la finalità di eludere l’applicazione del corretto regime amministrativo o della competente autorità amministrativa, mantenendo il singolo impianto al di sotto delle relative soglie di potenza previste dalla legge (Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2026, n. 1481).

Ciò precisato, si è visto che, rispetto alle due istanze presentate dalla ricorrente, il Comune ha ravvisato una ipotesi di artato frazionamento in considerazione del fatto che i due impianti fanno capo ad un’unicasocietà e che i relativi progetti sono stati sottoscritti dal medesimo professionista.

Tale assunto non può tuttavia essere condiviso.

In primo luogo, a parte la riconducibilità dei due impianti ad un unico centro di interesse, non appare rilevante il fatto che i due progetti siano stati sottoscritti dal medesimo professionista, dovendosi ritenere usuale che una società faccia riferimento ad un unico tecnico, al quale è evidentemente legata da un rapporto fiduciario, per la predisposizione di più progetti della medesima natura, tanto più se relativi al medesimo territorio e da presentare alla medesima amministrazione.

In ogni caso, i due elementi evidenziati nel provvedimento non appaiono sufficienti a dimostrare la sussistenza di una ipotesi di artato frazionamento, ove si tenga conto che, come evidenziato dalla ricorrente, risulta, nel caso di specie, che i due impianti non sono localizzati nella medesima particella, trovandosi, peraltro, ad una distanza di quasi due chilometri (1.990 metri), e non condividono fra loro alcuna infrastruttura”.


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FONTI FER – PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 5 giugno, n. 1062 

Sul rapporto tra fonti rinnovabili e usi civici 

(…) in merito ai rapporti fra fonti rinnovabili ed usi civici, questa Sezione ha recentemente richiamato i recenti arresti giurisprudenziali secondo cui “in disparte la circostanza dell’effettiva sussistenza o meno di usi civici in parte delle aree interessate e la qualificazione delle stesse come “aree idonee” ai sensi dell’art.20, comma 8, lett. c ter D. Lgs. 199/2021, tale ultimo decreto, che attua la direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, non introduce un’assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione di impianti FER, né vieta un’eventuale mutazione della destinazione di queste aree. Peraltro anche la Consulta, con sentenza 7 giugno 2024 n. 103, relativa al giudizio di legittimità costituzionale di una legge regionale che ha previsto una procedura semplificata per il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico nel caso di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ha chiarito chela mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle “idonee” non comporta la loro assoluta inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 12, comma 3., del d.lgs. n. 387 del 2003, né tantomeno comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici” (Tar Calabria, I, 30 settembre 2025, n.1537).


A fronte di ciò, la presenza di usi civici può legittimamente essere rimessa da parte della Regione ad un accertamento successivo all’adozione del provvedimento autorizzatorio e cioè alla fase di inizio dei lavori” (Tar Calabria, n.1537/2025 cit.).

D’altronde, sotto altro profilo, non può ammettersi che il ritardo nell’accertamento, ove non sia imputabile al richiedente ma alle stesse amministrazioni locali interessate, determini conseguenze pregiudizievoli in capo a quest’ultimo, condizionando l’esito del procedimento amministrativo.

Per tale ragione, nemmeno può ritenersi corretta la decisione dell’amministrazione regionale di negare la sospensione del procedimento al fine di consentire ai Comuni interessati di completare l’accertamento in ordine alla sussistenza degli usi civici, ai fini del successivo giudizio sulla compatibilità del progetto e quindi il rilascio del titolo”.

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AGRIVOLTAICO – PRINCIPI GENERALI


T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza 10 giugno 2026, n. 1328

Sulla prevalenza del principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti FER e sul valore delle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici

“Va premesso che, nella fattispecie di cui è causa, il bilanciamento degli interessi antagonistici è regolato alla luce del prevalente principio, di matrice sovranazionale, di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in ultimo enunciato, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 190/2024.

Il legislatore ha, inoltre, attribuito un ulteriore favor agli impianti collocati, come in specie, su aree idonee ex lege, stabilendo, con l’introduzione dell’art. 22 del d. lgs. n. 199/2021, che il relativo provvedimento di VIA possa essere rilasciato dal MASE senza il previo concerto del MIC.

Le caratteristiche agrivoltaiche dell’impianto in questione, inoltre, costituiscono un ulteriore e premiante elemento di differenziazione, come recentemente statuito dal Consiglio di stato, il quale ha ritenuto “(…) che – pur in presenza di una continua e non pacifica evoluzione normativa, che mira però a proteggere il consumo del suolo delle aree agricole e non a limitare l’agrivoltaico in sé – il favor espresso dal legislatore per la diffusione delle energie da fonti rinnovabili e per la tipologia di impianti definita “agrifotovoltaici(o più semplicemente “agrivoltaici”) “non a terrarichieda, in caso di diniego all’installazione da parte dell’amministrazione, l’esternazione di una congrua e specifica motivazione (ex pluris, Cons. Stato, IV, 16.02.2026 n. 1208).


In merito alla pretermissione dell’impatto del progetto su beni tutelati dal Piano paesaggistico regionale (PPTR) e da altri piani sovracomunali, va rilevato che i suddetti strumenti pianificatori non dettano alcun divieto localizzativo per gli impianti de quibus; in ogni caso, considerata la prevalenza dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle energie rinnovabili, le caratteristiche agrivoltaiche della soluzione proposta e la qualificazione delle aree interessate come idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 co. 8 del d. lgs. n. 199/2021, va escluso che il Ministero abbia condotto una valutazione sul punto carente o viziata, dovendo anzi evidenziarsi che il legislatore ha ritenuto di dare “preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata” (TAR Lazio, Roma, III, 21.7.2025, n. 14490; TAR Puglia, Lecce, II, 20.6.2025, n. 1083). 

(…) (Inoltre, ndr) va escluso che le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici del 27 giugno 2022, agitate dai ricorrenti, possano fungere da valido parametro di legittimità del contestato agere provvedimentale del MASE, in quanto le stesse incidono, senza alcuna previsione di rango primario che ne stabilisca la vincolatività, sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, ovvero su una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione (TAR Lazio, Roma, III, 06.02.2026, n. 2311)”.

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FONTI FER – PRINCIPI GENERALI

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 11 giugno 2026, n. 1741


Sulla natura del parere emesso dalla Soprintendenza regionale ai fini di una sua possibile diretta impugnazione e sulla risoluzione degli eventuali conflitti tra MASE e Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Ebbene, il parere impugnato, emesso dalla Soprintendenza Regionale ai sensi dell’art. 24 del TUA nell’ambito di una procedura di V.I.A. statale per la realizzazione di progetto compreso nel PNRR, si inserisce quale atto puramente istruttorio all’interno di un procedimento destinato a concludersi con l’adozione del decreto finale di V.I.A. da parte del MASE ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, TUA.

Per regola generale, l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all’atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell’atto e sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. Detta regola generale incontra, in verità, un’eccezione solo nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, o di atti interlocutori atti a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato, nonché di atti superassessori che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’ an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza (T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 16/12/2020, n. 895). (…)

Nel caso in esame, il parere istruttorio negativo della Soprintendenza impugnato con il ricorso introduttivo (da non confondere con l’atto di concerto da rilasciarsi successivamente in fase decisoria a cura dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) non è idoneo a determinare in termini vincolanti il contenuto del provvedimento finale di V.I.A. di competenza del MASE né determina alcun arresto procedimentale.

Sul punto il C.G.A.R.S. ha spiegato che “[l]’Autorità Amministrativa competente […] è, pur sempre, il MASE ed inoltre eventuali condotte omissive od ostative dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (in luogo del MIC, ndr) possono essere superate applicando gli istituti previsti nel nostro ordinamento in relazione ai due momenti in cui l’attività dell’Amministrazione Regionale viene nell’occasione in rilievo, ossia con riguardo all’espressione sia del parere di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 sia del concerto previsto dall’art. 25 co. 2 e co. 2 bis D. Lgs. n. 152/2006.


Se, infatti, in relazione al primo è sufficiente precisare che si tratta di un parere facoltativo e, dunque, non vincolante, con la conseguenza che tanto se omesso, quanto se reso, non pregiudica di per sé le valutazioni del Ministero dell’Ambiente, con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili (ossia, nell’occasione l’Assessorato), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2) e l’eventuale mancato accordo può legittimare non la rimessione della questione al Presidente del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto (in quanto rimedio riservato dalla citata disposizione di legge soltanto ai rapporti tra Amministrazioni Statali) ma l’indizione di una Conferenza di servizi da parte del MASE direttamente in modalità sincrona ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 bis co. 7 e 14 ter L. n. 241/1990 nella prospettiva, dunque, per la predetta Amministrazione statale procedente di potersi avvalere sia del silenzio assenso, sia della facoltà di decidere secondo la regola delle “posizioni prevalenti” (art. 14 ter co. 7 L. n. 241/1990), ferma restando la possibilità per l’Assessorato che abbia formalizzato il proprio dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza di proporre la propria opposizione ai sensi dell’art. 14 quinquies L. n. 241/1990, onde stimolare l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi previsto” (CGA, sentenza n. 677/24, § III.2)”.

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FONTI FER – PRINCIPI GENERALI

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione autonoma di Bolzano, sentenza 15 giugno 2026, n. 131 

Sull’immediata lesività di un atto amministrativo generale e sul difetto di istruttoria nell’individuazione di criteri limitativi all’installazione di impianti FER


Nel caso di specie, i requisiti geometrico-morfologici individuati dall’impugnata disposizione regolamentare (ossia la pendenza massima del terreno pari al 10% e la sua quota entro i 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco) costituiscono criteri di natura oggettiva, immutabile e vincolante, suscettibili di precludere ex ante l’installazione di impianti agrivoltaici su tutti i terreni agricoli che non possiedono tali caratteristiche fisiche, tra cui – pacificamente – rientrano quelli di proprietà del ricorrente, siti nel Comune catastale di Lazfons.

La lesione da questi lamentata è pertanto diretta, immediata e non meramente potenziale, in quanto la contestata norma regolamentare conforma negativamente e definitivamente il diritto d’uso del suo suolo agricolo, precludendogli in via assoluta l’iniziativa economica connessa alla produzione di energia rinnovabile. Ne consegue che l’interesse all’impugnazione è pienamente configurabile fin dall’emanazione dell’atto generale, senza che sia necessaria la previa adozione di un formale diniego autorizzatorio su un progetto specifico. (…)

Passando al merito, il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la censura, di carattere assorbente, nella parte in cui denuncia il macroscopico difetto di istruttoria che inficia l’individuazione dei criteri limitativi per la realizzazione degli impianti agrivoltaici. (…)

In particolare nella materia delle fonti rinnovabili, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha chiarito come il favor per lo sviluppo delle FER imponga che le limitazioni territoriali e l’individuazione di aree non idonee debbano essere basate esclusivamente su criteri tecnici oggettivi, specifici e dettagliati, legati ad accertate esigenze di tutela del territorio, non potendo tradursi in preclusioni generalizzate o in zone di esclusione non supportate da adeguate evidenze scientifiche. (…).

Nel caso di specie, la Provincia ha introdotto criteri localizzativi estremamente selettivi (quota massima dei terreni posta a 75 metri sopra i soli fiumi Adige e Isarco, e pendenza massima del 10%), affermando, peraltro, ripetutamente nelle proprie difese, che tale scelta sarebbe il frutto di “studi tecnici e scientifici” volti a bilanciare la produzione energetica da fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio. 


Tuttavia, di tali studi non vi è alcuna traccia né menzione negli atti del procedimento che hanno condotto all’adozione del regolamento, né essi sono stati prodotti in giudizio e tanto meno sono stati identificati negli scritti difensivi della Provincia, che vi ha fatto riferimento in maniera del tutto generica”.

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FOTOVOLTAICO – VIA (SCREENING)

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18 giugno 2026, n. 4970 

Sull’assoggettabilità del progetto a VIA e sul dovere di un’adeguata ed effettiva motivazione 


“Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) è disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006; detto procedimento svolge una funzione preliminare, in quanto diretto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica e l’amministrazione, solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, deve sottoporre il progetto alla relativa procedura di VIA (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2024 n. 5154).

Il comma 8 dell’art. 19 d.lgs. n. 152/2006 dispone che l’amministrazione procedente, qualora stabilisca in sede di screening di VIA che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, deve specificare i motivi principali alla base della richiesta di VIA, in relazione ai criteri elencati nell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Tale dovere di adeguata ed effettiva motivazione discende, peraltro, anche dall’applicazione del principio generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990 (così, Consiglio di Stato, Sez. II, 8 novembre 2021, sentenza n. 7408, secondo cui “…ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione nelle valutazioni che svolge in sede di screening e la doverosità in tale sede di ogni cautela, la decisione di sottoposizione a VIA deve essere adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all’allegato V al codice ambientale“).

(…) dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni per le quali l’amministrazione procedente ha ritenuto di attribuire una prevalenza assorbente al parere espresso da A.R.S.A.R.P., incentrato sul consumo del suolo e sulla valutazione della ipotetica e generica incidenza negativa della realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulle colture praticate nella Regione, senza tener conto delle valutazioni di segno opposto formulate dall’A.R.P.A.M.

A tale riguardo, deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto dalle amministrazioni appellanti, il mero richiamo ai criteri elencati nell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, non integri l’adempimento dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 19, comma 8, del codice dell’ambiente, tenendo conto, peraltro, del particolare favor espresso negli ultimi anni dal legislatore in materia di installazione di impianti da produzione di energia da fonte rinnovabile.


Questa Sezione ha avuto modo di precisare che nell’ambito del procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici l’amministrazione regionale deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi. In tale operazione, il chiaro favor che il legislatore ha espresso per il raggiungimento di obiettivi di crescita sostenibile non può legittimare interessi tiranni o superiori in grado di prevalere automaticamente sugli altri interessi meritevoli di tutela. Sotto altro versante, la sede procedimentale non può prestarsi a diventare strumento per l’introduzione di limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili recependo delibere regionali che superano i limiti di potestà legislativa e regolamentare consentiti dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 luglio 2025 n. 6434).

Ne consegue che nell’esercizio del potere di valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA la amministrazione regionale deve motivare in maniera puntuale e circostanziata in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto di sottoporre un determinato progetto a valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di cui all’allegato V della parte II del d.lgs. n. 152/2006”.

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FOTOVOLTAICO – PAS

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, sentenza 24 giugno 2026, n. 1198 


Sulle caratteristiche dell’artato frazionamento 

Invero, certamente privo di fondamento è il primo motivo di impugnazione, che ha come principale presupposto il ritenuto frazionamento artificioso degli impianti da parte dei controinteressati, asseritamente finalizzato all’uso della PAS in luogo dell’Autorizzazione Unica.

Invero, ad avviso del Collegio, tale tesi non può essere condivisa, tenuto conto che i due impianti, rispettivamente di 998,00 Kwp e 449,00 Kwp, benché riguardanti la medesima area, sono stati presentati da due soggetti giuridici pacificamente distinti (la società (…) e la ditta individuale (…), rispetto ai quali non si ravvisano univoci elementi idonei a farne ritenere la riconducibilità ad un “unico centro di interessi” secondo i principi giurisprudenziali in materia, godendo gli impianti di autonomia funzionale, disponendo di configurazioni elettriche separate, di propri punti di immissione e connessione alla rete nazionale, con conseguente irrilevanza sia della mera insistenza degli impianti sulla stessa area, che della legittima scelta imprenditoriale operata dai due operatori di ottimizzare i rispettivi costi, avvalendosi di alcune opere comuni (recinzione, accesso carrabile, collegamento alla linea elettrica) e degli stessi progettisti per ridurre gli oneri di studio e gestione delle rispettive pratiche, basate sugli stessi presupposti riguardando porzioni di aree con analoghe caratteristiche.

Pertanto, tenuto conto della potenza dei due impianti, singolarmente considerata, non essendo ravvisabile il contestato frazionamento artificioso, la procedura di PAS utilizzata risulta legittima sulla base della normativa vigente al momento dell’instaurazione del procedimento e delle successive determinazioni comunali”.

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AGRIVOLTAICO | AU – INERZIA 

T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, sentenza 26 giugno 2026, n. 1902 

Sulla procedibilità dell’istanza di AU e sull’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione anche ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico FER

Considerato:

– che il ricorso è fondato e merita accoglimento;


– che ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 307/2003 per tempo vigente (…);

– che il caso di specie coinvolge un’area che non risulta sottoposta a vincolo, per cui il termine previsto è soltanto di 60 giorni (tra l’altro, essendo inserito nelle “aree idonee” i termini sono pure ridotti di 1/3 ex art. 22 del D. Lgs. 199/2021 per tempo vigente);

Dato atto:

che la norma transitoria del D. Lgs. 190/2024 (art. 15) statuisce che restano regolate dal diritto previgente le “procedure in corso” intendendosi “quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto;

che resta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ma nel caso di specie detta opzione non risulta essere stata esercitata;


che la verifica di completezza di cui sopra non è stata effettuata, e ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 2 del Decreto Pres. Regione 48/2012 e dell’art. 14.4 D.M. 10/9/2010 il procedimento si intende avviato il 2/2/2024, decorsi 15 giorni senza l’assunzione di iniziative da parte della pubblica amministrazione;

che, come già sottolineato, il termine massimo previsto è di 60 giorni, e poiché il decreto VIA è stato emesso il 16/9/2025, il procedimento di Autorizzazione Unica avrebbe dovuto concludersi entro il 15/11/2025 o addirittura 20 giorni prima per la riduzione ex lege di 1/3 trattandosi di progetto previsto in “aree idonee”;

che, ammettendo l’applicabilità della normativa sopravvenuta (l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 è stato abrogato dal D. Lgs. 25/11/2024 n. 190, in vigore dal 30/12/2024), il ricorso andrebbe comunque accolto per la perdurante inerzia dell’amministrazione fin dalla prima fase;

che il nuovo iter autorizzatorio contempla una prima fase tesa alla verifica della completezza documentale e una successiva indizione di Conferenza di Servizi;

che, per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica, il termine è di 120 giorni decorrenti dalla prima riunione della Conferenza (art. 9 comma 9 D. Lgs. 190/2024);


che, calcolando il lasso temporale dal decreto VIA del 16/9/2025, la data ultima era il 14/1/2026, in disparte la riduzione di 1/3; (…)

Ritenuto:

che sussiste, perciò, l’obbligo dell’Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della L. 241/90, di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo della procedura pertinente;

che va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia, sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi”.

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FOTOVOLTAICO – PAS 

T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza 29 maggio 2026, n. 744 

Sull’illegittimità di una prescrizione che si traduca in un sostanziale diniego e sulla mancata convocazione della conferenza di sevizi da parte del Comune

Il primo e il quarto motivo possono essere congiuntamente trattati, afferendo al contenuto dell’atto impugnato. Tali motivi sono condivisibili. Questo T.A.R. ha già affermato, in un recente caso analogo (Sez. I, sentenza del 20 aprile 2026, n. 527), che autorizzazioni condizionate a prescrizioni particolarmente penetranti, “si traducono in un sostanziale diniego dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente”. Nella specie appare evidente che prescrivere il divieto di abbattimento di tutti i 34 alberi presenti nell’area in rilievo, equivale a imporre, oltre che un diverso layout progettuale, anche un depotenziamento dell’irraggiamento solare captabile dai pannelli, per effetto inevitabile dell’ombreggiatura creata dagli alberi ridetti, con riduzione della rendita energetica e ripercussioni sulla sostenibilità economica dell’investimento. Tali aspetti, lungi dal richiedere dimostrazioni peritali, sono dati di comune esperienza.

Anche il secondo e il terzo motivo, sono condivisibili. Essi possono essere congiuntamente affrontati perché attengono entrambi al procedimento amministrativo seguito dal Comune resistente. Questi, in violazione di legge (art. 8 c. 8 Dlgs.190/2024, “procedura autorizzativa semplificata”), ha ritento di non convocare la prevista conferenza dei servizi, in tal modo ha frustrato varie esigenze, tutte riconducibili ad interessi pubblici tutelati dalla legge. La prima è quella della celerità e dello snellimento procedimentale, che tale modulo di semplificazione amministrativa persegue. Esigenza particolarmente rilevante nel caso degli impianti F.E.R., dato che, come ricordato dalla giurisprudenza “la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative” (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808). La seconda è quella della contestuale ponderazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (tra cui vi è quello, appena richiamato all’incremento della produzione di energia da fonti alternative) e il loro confronto con quello privato. Sotto questo profilo, in sede di conferenza dei servizi sarebbe stato possibile un maggior dialogo procedimentale (rispetto all’ordinario procedimento diacronico), volto all’individuazione di possibili modifiche o soluzioni condivise, idonee a contemperare i vari interessi in gioco”.


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AGRIVOLTAICO – PRINCIPI GENERALI

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), sentenza 29 maggio 2026, n. 81

Sull’interpretazione costituzionalmente orientata di una disciplina regionale ostativa all’installazione in zona agricola di impianti agrivoltaici 

Ora, nell’ordinamento provinciale, l’art. 38 delle NDA del PUP, approvato con legge provinciale 5 del 2008, e così anche l’art. 37 a cui il primo fa rinvio, non costituisce una disposizione provinciale direttamente ed espressamente rivolta ad individuare le aree inidonee alla realizzazione di impianti FER e, parimenti, non dispone espressamente un divieto di localizzazione al riguardo. Tuttavia, nel caso di specie, tali disposizioni sono state interpretate in tal senso da parte della Sottocommissione Cup, così come ancor prima dal Servizio Agricoltura provinciale e, conseguentemente, anche l’Autorità procedente, APRIE, ha ravvisato un insuperabile ostacolo normativo all’accoglimento dell’istanza. Così l’interpretazione proposta ha determinato, nei fatti, un sostanziale divieto generalizzato di collocazione dell’impianto agrivoltaico di cui si discorre, ma anche di un altro qualsivoglia impianto analogo, nelle aree classificate quali aree agricole e agricole di pregio dal PUP.


Ne è derivato che l’istruttoria sul progettato intervento non è stata sostanzialmente approfondita nel merito, poiché in realtà, per quanto già osservato, gli organi ed enti sopra indicati hanno fondato il proprio diniego, in definitiva, sulla non conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, definita motivazione bloccante e paralizzante del progetto.

In particolare, gli organi ed enti chiamati ad esprimersi, si sono arrestatati a tale profilo normativo ritenuto inesorabilmente ostativo, non sviluppando nel merito ed in concreto sino in fondo la valutazione a ciascuno spettante. (…).

L’esito procedimentale risultante dall’atto impugnato, pertanto e al contrario di quanto dedotto dalle resistenti, non costituisce l’esercizio della discrezionalità spettante all’Autorità paesaggistica, la cui sindacabilità nel merito avrebbe condivisibilmente incontrato i noti limiti per questo Giudice alla stregua della costante giurisprudenza, ma è il risultato della valutazione del carattere vincolante della disciplina ostativa prevista dalle citate disposizioni di legge provinciale di approvazione del PUP.

Ad avviso del Collegio, un siffatto approdo interpretativo delle disposizioni in parola, determinando nei fatti un divieto assoluto di localizzazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio ed anche nelle aree agricole come definite dal PUP provinciale – tanto più irragionevole nel caso di impianto agrivoltaico di tipo avanzato che per definizione deve preservare la funzione agricola delle aree – non è conforme alla Costituzione secondo quanto espressamente statuito dalle sentenze della Corte costituzionale sopra riportate e secondo quanto anche riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (da ultimo TAR Lazio, III, 11.08.2025, n.15502) (…).

A giudizio del Collegio, gli artt. 38 e 37 delle NDA del PUP con riferimento alla disciplina degli interventi realizzabili nelle aree agricole o aree agricole di pregio, alla luce del favor attribuito alle fonti rinnovabili dall’ordinamento unionale, possono interpretarsi in senso conforme alla Costituzione, ossia nel senso di non impedire in via generalizzata ed a priori la collocazione di simili impianti agrivoltaici in siffatte aree, tenuto conto anche del fatto che si tratta di impianti che mantengono, nei termini definiti dalle normative tecniche, le coltivazioni in atto e che la stessa Amministrazione provinciale, Servizio Agricoltura, ha espressamente affermato in astratto la possibile connessione all’attività agricola dell’attività svolta con i predetti impianti allorquando l’attività di produzione di energia non si prospetti prevalente (cfr. parere Servizio Agricoltura sopra richiamato)”.


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FOTOVOLTAICO – PRINCIPI GENERALI

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25 maggio 2026, n. 4201

Sull’illegittimità di una previsione regionale che impone di una porzione massima di suolo occupabile da un impianto fotovoltaico per unità di superficie

“(….) A mente di questi principi vanno pertanto accolte le censure formulate dalla società appellante e dichiarata l’illegittimità delle delibere regionali impugnate, nella parte in cui esse di fatto consentono la collocazione di impianti fotovoltaici “nelle aree agricole di cui all’art. 20, comma 8, lett. c – quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente” solo “qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente”.


Tale è infatti il testo della disposizione regolamentare regionale vigente risultante dal combinato disposto del par. 2.3 della DAL n. 125 del 2023, e della lettera B), punto 7, dell’Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, richiamata dalla delibera del 2023.

A differenza di quanto dedotto dalle parti resistenti, tale conclusione è confermata non solo dal tenore del diniego di autorizzazione, in precedenza riportato, ma anche dalle Premesse della Delibera n. 125/2013, nella quale viene chiaramente indicato (Considerato 2.c, pag. 12/29) che “quanto alle aree agricole non gravate da vincoli ambientali o paesaggistici e non interessate da coltivazioni certificate, si conferma che gli impianti fotovoltaici a terra non possono occupare più del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, secondo quanto previsto dalla lettera B.7 e che le aree asservite all’impianto devono essere contigue allo stesso”.

Vero è che, nelle medesime Premesse, viene del pari richiamato il principio della “riserva di procedimento amministrativo”, secondo cui i criteri localizzativi dettati dalla Regione “costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree specificamente individuate, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, anche per le aree dichiarate idonee per legge. Si chiarisce in tal modo che dette disposizioni regionali, lungi dal prevedere limitazioni assolutamente preclusive all’installazione di tali impianti, stabiliscono invece che in sede procedimentale di valutazione delle necessarie istanze abilitative all’installazione di impianti fotovoltaici, i criteri attraverso i quali l’amministrazione competente potrà valutare, oltre agli interessi sottostanti all’esigenza di espansione dell’attività relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici, anche i diversi interessi di tipo agricolo, urbanistico, paesaggistico e ambientale presenti nelle specifiche aree in cui si propone l’installazione degli impianti” (pag. 11/29 della DAL).

Tale premessa, tuttavia, non ha poi ricevuto adeguato sviluppo nella disciplina regolamentare, tanto che l’ARPAE – sulla scorta del parere reso dalla stessa Regione – ha negato l’autorizzazione senza compiere alcuna valutazione in concreto.

In ogni caso, la formulazione della disciplina regionale ha comunque l’effetto di “rendere assai più difficile l’installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi” (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 466 del 22 gennaio 2025).


La previsione regionale viola, infatti, l’art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n. 199/2021, nella misura in cui predispone un regime differenziale per gli impianti fotovoltaici rendendone più difficile la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8.

In conformità a quanto affermato nella cit. sentenza n. 466 e del 2025 e dalla Corte Costituzionale, va ribadita la centralità degli obiettivi stabiliti dal “Green Deal” europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che “mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico” (Corte Cost. n. 28/2025, cit.) e che impone, pertanto, l’interpretazione “della disciplina applicabile […] in linea con il diritto europeo e con gli obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati dall’UE per i prossimi decenni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025, cit.).

Risulta perciò pienamente condiviso dal Collegio e determinante ai fini dell’accoglimento del motivo di appello in esame, il principio di diritto secondo cui sussiste “l’impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” (nuovamente, Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025)”.

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In ricordo dell’Ing. Massimiliano Marchica


(“la strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per buoni incontri” Baruch Spinoza)

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Giovanni Giustiniani| Avvocato, esperto in diritto amministrativo e, in particolare, in diritto dell’energia e dell’ambiente. Autore di diverse pubblicazioni e relatore a convegni in materia. 


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 Sergio Matalucci

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