Il pacchetto normativo adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 giugno 2026 – composto dal Regolamento (UE) 2026/1455 e dal complementare Regolamento (UE) 2026/1461 – segna una svolta cruciale nelle relazioni commerciali tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America. Entrambi gli atti, aventi come base giuridica l’articolo 207, paragrafo 2, del TFUE (politica commerciale comune), recepiscono sul piano normativo l’accordo politico del 27 luglio 2025 e la Dichiarazione comune del 21 agosto 2025, istituendo di fatto un nuovo regime preferenziale, asimmetrico e peculiare per contenuti e modalità di gestione.
La legislazione in esame si è resa necessaria per stabilizzare una guerra tariffaria che, nel corso del 2025, ha visto gli Stati Uniti imporre dazi unilaterali pesantissimi (fino al 50% su acciaio e alluminio, e il noto dazio specifico del 30% dell’agosto 2025), colpendo sproporzionatamente le catene del valore europee e le PMI, a fronte delle quali l’UE ha scelto la via della mediazione o, forse, della concessione di benefici tariffari elevatissimi, pur di vedere le proprie merci garantite nel mercato USA da dazio per lo meno stabili, prevedibili e fissi per lo più al 15%.
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1) Regolamento (UE) n. 1455/2026: azzeramenti e tetti contingentali
Sul piano operativo e doganale, il Regolamento (UE) n. 1455/2026 introduce due principali direttrici di intervento, entrambe applicabili in via provvisoria nel periodo compreso tra il 1º luglio 2026 e il 31 dicembre 2029:
- Adeguamento e azzeramento dei dazi (Articolo 1): (i) Dispone l’azzeramento totale (0%) dei dazi per una vasta platea di merci industriali, pressoché tutte, e agricole (Allegato I). (ii) Introduce un meccanismo di scomposizione tariffaria per determinati prodotti ortofrutticoli e succhi (Allegato II): viene sospeso l’elemento ad valorem, mantenendo in vigore il dazio specifico se il prezzo all’importazione scende sotto il prezzo d’entrata, garantendo flessibilità ma tutelando i produttori europei.
- Apertura di contingenti tariffari (Articolo 2): Per non destabilizzare i mercati europei sensibili, l’Unione ha aperto contingenti tariffari a dazio preferenziale (0% o ridotto) gestiti tramite il codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013). Le aliquote applicabili sono quelle indicate nella colonna «dazio contingentale» della tabella dell’allegato III e trovano applicazione fino al raggiungimento dei volumi indicati nella colonna «volume del contingente» della stessa tabella. I volumi dei contingenti fissati nell’allegato III si riferiscono a periodi consecutivi di 12 mesi, il primo dei quali decorre dal 1° luglio 2026, tra cui spiccano le carni suine (25.000 t), i prodotti lattiero-caseari (10.000 t), la frutta a guscio (500.000 t) e l’olio di soia (400.000 t).
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2) Regole di origine e clausole di salvaguardia
Un aspetto di forte rilevanza pratica per gli operatori doganali riguarda l’origine delle merci. L’art. 6 del Reg. (UE) n. 1455/2026 introduce una disciplina transitoria di rilievo: finché non saranno negoziate e adottate le nuove regole di origine preferenziale previste dalla Dichiarazione comune, l’origine delle merci che intendono beneficiare dei dazi azzerati o dei contingenti dovrà essere individuata esclusivamente sulla base delle norme di origine non preferenziale contenute nel Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013).
In questo contesto, le imprese dovranno porre particolare attenzione alla tracciabilità dei processi produttivi, così da evitare contestazioni sull’origine dichiarata e il conseguente rischio di perdita del beneficio daziario.
La difesa del mercato interno è ulteriormente garantita da due livelli di salvaguardia:
- Sospensione per inadempimento statunitense (Art. 3 – Reg. UE 1455/2026): qualora al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti mantengano dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio di origine europea, la Commissione procederà alla reintroduzione dei dazi sui corrispondenti capitoli NC 72, 73 e 76.
- Misure di salvaguardia interna (Art. 4 – Reg. UE 1455/2026): In caso di un’impennata di importazioni USA tale da minacciare un “grave pregiudizio” all’industria UE, l’iter di revoca dei benefici può essere attivato non solo d’ufficio, ma anche su richiesta diretta dei sindacati o delle associazioni di categoria europee.
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3) Regolamento (UE) n. 1461/2026 sui prodotti della pesca USA
Il Regolamento (UE) 2026/1461 si colloca in piena coerenza con l’architettura già delineata, intervenendo su un comparto merceologico di elevata rilevanza strategica. Esso aggiorna e potenzia il quadro previsto dal Regolamento (UE) 2020/2131, emanato a seguito della dichiarazione comune del 2020, quando già le prime avvisaglie della guerra dei dazi avevano assunto contorni concreti, durante il primo mandato Trump.
In dettaglio, l’art. 1 introduce l’azzeramento totale (0%) dei dazi doganali della tariffa doganale comune per specifiche merci importate nell’Unione (astici, aragoste, preparati). Dal punto di vista merceologico, la novità di rilievo non è solo la proroga delle esenzioni passate, ma anche un ampliamento dell’ambito di applicazione. L’allegato al regolamento individua cinque codici della Nomenclatura Combinata (NC) focalizzati sul citato comparto dei crostacei e degli astici.
Il regolamento prevede un’applicazione temporale definita: è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (30 giugno 2026) ma si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1º agosto 2025, estendendo i suoi effetti fino al 31 luglio 2030. Questa asimmetria temporale ha creato un “vuoto normativo” tra il 1° agosto 2025 e la pubblicazione del regolamento (giugno 2026), durante il quale le dogane hanno applicato i dazi ordinari. L’articolo 4 riconosce, quindi, agli operatori il diritto al rimborso dei dazi doganali versati in eccesso in quel periodo.
Nota operativa per le imprese: Il rimborso non avviene d’ufficio. Gli operatori economici interessati devono presentare una formale richiesta di rimborso alle autorità doganali nazionali competenti dello Stato membro in cui è avvenuto lo sdoganamento delle merci nel periodo compreso tra il 1º agosto 2025 e il 30 giugno 2026.
Il dazio zero è condizionato al rispetto, da parte degli USA, degli impegni della Dichiarazione del 21 agosto 2025 e di un trattamento reciproco degli operatori europei. Gli articoli 2 e 3 conferiscono alla Commissione, assistita dal Comitato sugli ostacoli agli scambi, il potere di sospendere in tutto o in parte l’azzeramento dei dazi – secondo la procedura del Reg. (UE) 182/2011 – se gli Stati Uniti violano tali impegni o emergono sufficienti indizi in tal senso; la sospensione dura finché permangono le condotte o condizioni ostili.
4) Considerazioni finali e impatto per le imprese
A causa dell’urgenza geopolitica, il pacchetto non è stato preceduto da una formale valutazione d’impatto. Per bilanciare questa carenza, la Commissione dovrà riferire ogni tre mesi al Parlamento e al Consiglio sui flussi commerciali, presentando entro il 30 giugno 2029 una valutazione globale sul volume d’affari delle PMI e sulle entrate doganali, necessaria per l’eventuale rinnovo delle misure oltre il 2029.
Per i professionisti del settore e le imprese, il combinato disposto dei due regolamenti offre un polmone d’ossigeno per l’importazione di materie prime e prodotti finiti, ma introduce un elemento di forte incertezza, per via del carattere provvisorio e di transizione delle misure, che può aiutare il breve periodo ma rende comunque complessa la pianificazione strategica.
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