L’art. 34-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (e l’art. 87 del d.lgs. 14.11.2024, n. 175, in vigore dal 1°.1.2027) disciplina l’udienza a distanza nel processo tributario.
In pratica, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori, i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze in camera di consiglio e in pubblica udienza da remoto, cioè mediante collegamento audiovisivo a distanza e non mediante presenza fisica.
La discussione da remoto deve essere chiesta nel ricorso o nel primo atti difensivo.
La richiesta può essere avanzata anche da una sola delle parti con apposita istanza che deve essere notificata alle parti costituite entro il termine di 10 giorni prima della data di trattazione, fermo restando che queste hanno il diritto di essere presenti nell’udienza.
A decorrere dal 5.1.2024, la norma si applica anche ai giudizi che sono instaurati avanti la Corte di cassazione (art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.12.2023, n. 220).
Nel testo in vigore fino al 3.1.2024, l’udienza si teneva a distanza se la richiesta era formulata da tutte le parti costituite nel processo, altrimenti trovava applicazione l’udienza in presenza (art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119). Attualmente, invece, la richiesta può essere avanzata da una sola delle parti.
Le regole tecnico-operative per le udienze a distanza sono indicate nel d.m. 24.11.2025 se le comunicazioni dell’istanza alla segreteria sono state inviate dal 1°.12.2025. Per quelle inviate sino al 30.11.2025, si applica il d.d. 11.12.2020. Dal 15.12.2025 sono disponibili le Linee Guide aggiornate della procedura.
1) La trattazione della causa
Nel processo tributario, come regola generale, la controversia è trattata in camera di consiglio, fermo restando che almeno una delle parti può chiedere “la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto”.
Fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, l’istanza di trattazione deve essere notificata alle altre parti costituite e deve essere depositata nella segreteria unitamente alla prova di avvenuta notificazione.
Qualora una parte abbia richiesto la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte abbia chiesto la discussione da remoto, la discussione della controversia avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Se una parte ha chiesto di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano alla discussione sempre in presenza (art. 33 del d.lgs. n. 546/992).
Non è necessario che tutte le parti costituite debbano chiedere l’udienza a distanza, ma la richiesta è discrezionale per cui all’udienza una parte può essere presente, in quanto non è interessata alla procedura, mentre l’altra è collegata da remoto.
2) Il collegamento all’udienza
Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams (art. 2 del d.m.).
La trattazione della controversia in presenza è preferibile rispetto non solo alla camera di consiglio ma anche rispetto all’udienza da remoto poiché consente un contraddittorio più diretto.
L’udienza da remoto può essere presentata se la sede della corte di giustizia è lontana rispetto a quella del difensore o se questi può essere interessato da più udienze avanti differenti corti di giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza (art. 3 del d.m.)
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1. Almenno 3 giorni prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria invia una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata alla parte che ha richiesto il collegamento da remoto contenente:
2. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. 3. Per il collegamento telematico i magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano il link che è inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione basata sull’uso di almeno due fattori di autenticazione. 4. All’udienza pubblica o camerale, il presidente del collegio o il giudice monocratico verifica la funzionalità del collegamento, con l’assistenza del segretario. |
E’ opportuno collegarsi con qualche minuto di anticipo rispetto all’ora fissata per l’udienza (preferibilmente 10/15 minuti) per verificare il funzionamento dei dispositivi.
L’accesso alla riunione può avvenire solamente dopo avere ricevuto la seconda PEC contenente il collegamento alla riunione Teams, da parte del segretario.
Se il segretario ha la necessità di comunicare con le parti interprocessuali presenti nella sala di attesa prima della rispettiva ammissione, può inviare messaggi o segnalazioni tecniche tramite la chat di sala d’attesa, ma soltanto per comunicazioni di carattere informativo (ad es., il ritardo dell’avvio della riunione). Le parti costituite e/o i difensori o loro delegati non possono inviare messaggi e alcuna interlocuzione diretta (risposta o interazione) con il segretario.
Dopo che il segretario ha completato l’accettazione, la parte processuale è ammessa alla riunione di Udienza a Distanza (UD) per cui:
- verifica la presenza delle parti processuali;
- identifica le stesse e/o i difensori o i loro delegati.
Durante lo svolgimento dell’udienza l’utilizzazione della chat è consentita soltanto per comunicazioni di natura tecnica (ad es., malfunzionamento dei dispositivi) ma non scambi di informazioni di carattere sostanziale o processuale.
3) Le avvertenze procedurali
E’ vietata la registrazione, con ogni strumento, sia delle udienze pubbliche e camerali sia della camera di consiglio remota tenuta per la decisione della causa dei soli magistrati o giudici tributari.
Lo stesso dicasi per l’uso di messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possono conservare tracce delle dichiarazioni o delle opinioni che sono espresse durante le udienze e le camere di consiglio, nonché il deposito di documenti mediante la piattaforma di videoconferenza.
All’atto del collegamento e prima dell’inizio della discussione, le parti che agiscono in proprio o i difensori delle parti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nella riunione non è né visto né ascoltato da soggetti che non sono ammessi alle udienze e si impegnano a non effettuare registrazioni.
Al termine dell’udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video e di ciò viene dato atto nel verbale della riunione.
Nel caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il presidente o il giudice monocratico sospende l’udienza e, nel caso di impossibilità di ripristinare il collegamento, dispone il rinvio dell’udienza con l’avvertenza di darne comunicazione alle parti.
4) Il processo verbale di udienza
Nel processo verbale di udienza digitale, che è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza, si dà atto sulle modalità di accertamento dell’identità dei soggetti che sono ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, l’esibizione del documento di riconoscimento, della preliminare conoscenza dell’informativa di cui agli artt. 3 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/769 e della loro libera volontà di partecipare all’udienza da remoto.
Nel caso di indisponibilità del S.I.G.I.T., il processo verbale è redatto in formato analogico e il segretario, successivamente:
- crea la copia informatica del documento cartaceo;
- attesta la conformità del documento all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o la firma digitale;
- inserisce nel fascicolo processuale il processo verbale redatto in formato analogico;
- inserisce in forma integrale nel fascicolo informatico il processo verbale di udienza o la copia informatica del processo verbale analogico.
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Esempio n.1 – istanza presente nel ricorso/appello ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO (SECONDO) GRADO DI …… (omissis) Il ricorrente rappresentato e difeso dall’avv./dott. …. formula ISTANZA affinché la controversia venga decisa in pubblica udienza da remoto ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 34-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (omissis) |
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Esempio n. 2 – istanza presentata con atto separato ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO (SECONDO) GRADO DI …… RICORSO R.G.R. (o R.G.A.) n. …/…udienza di trattazione …. fissata per il giorno …… Il sottoscritto … , nato a … , il … , residente a … in via … n. , codice fiscale … , rappresentato e difeso dall’avv./dott. … con studio a … in via … n. … , codice fiscale … indirizzo di posta elettronica certificata … costituente domicilio digitale eletto, come da procura in atti, nel ricorso/appello CONTRO l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di … , con sede a …. in via …. n. .. , indirizzo di posta elettronica certificata … PREMESSO che per le ore … del giorno … è fissata l’udienza di trattazione in presenza del ricorso R.G.R. (o dell’appello R.G.A.) n. .. ./… avverso l’avviso di accertamento n. … emesso il … notificato il … relativo alle imposte … per l’anno … , il ricorrente formula ISTANZA affinché la controversia sia discussa da remoto ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 34-bis del d.lgs. 31.12.1996, n. 542. Copia conforme del presente atto, conservato presso lo studio, e notificato a mezzo posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di … Ufficio legale verrà depositata presso al Corte di Giustizia tributaria di Primo (Secondo) Grado unitamente alle ricevute di spedizione e di ricevimento. Luogo e data Avv./dott. …. atto firmato digitalmente |
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Esempio n. 3 – istanza presentata con delega ad altro professionista ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO (SECONDO) GRADO DI …… L’avv./dott. … con studio a … in via … n. … , codice fiscale … indirizzo di posta elettronica certificata … costituente domicilio digitale eletto, come da procura in atti, quale difensore del signor …… , nato a … , il … , residente a … in via … n. , codice fiscale … , CONTRO l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di … – Ufficio legale, con sede a …. in via …. n. .. , indirizzo di posta elettronica certificata … , PREMESSO – che per le ore … del giorno … è fissata l’udienza di trattazione in presenza del ricorso R.G.R. (o dell’appello R.G.A.) n. …/… avverso l’avviso di accertamento n. … emesso dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di… , il ….. , notificato il … relativo alle imposte … per l’anno … – che intende delegare la partecipazione all’udienza l’avv./dott. … , iscritto all’albo egli avvocati (o dei dottori commercialisti ed esperti contabili) di … ; – che è già stata richiesta la trattazione in pubblica udienza nel ricorso introduttivo; DELEGA l’avv./dott. … , con studio a … in via … n. … , codice fiscale … indirizzo di posta elettronica certificata … , a partecipare all’udienza fissata per le ore … del giorno …. relativa al R.G.R. (o R.G.A) n. … /… in rappresentanza e difesa della parte ricorrente (o appellante/appellata) FORMULA ISTANZA affinché la controversia sia discussa da remoto ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 34-bis del d.lgs. 31.12.1996, n. 542. Copia conforme del presente atto, conservato presso lo studio, notificato a mezzo posta elettronica certificata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di … – all’indirizzo …. , verrà discussa presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo (Secondo) Grado unitamente alle ricevute di spedizione e di ricevimento. Luogo e data Avv./ Dott. …… atto firmato digitalmente |
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