Il Tar delle Marche ribadisce quanto già espresso dal Consiglio di Stato. Confermata anche la possibilità per l’odontoiatra di eseguire prestazioni di igiene dentale
Norberto Maccagno
Il Tar delle Marche (sentenza numero 752 del primo giugno 2026) torna sulla questione della possibilità per un abilitato all’esercizio della professione di igienista dentale di aprire uno studio autonomo e chiarisce il concetto dell’autonomia nell’esercizio professionale. La sentenza nasce a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la contro la legge regionale sulle autorizzazioni sanitarie Regione Marche e nei confronti della FNOMCeO e degli Ordini dei Medici delle Marche, che si sono costituiti in giudizio. Questi i punti chiave del ricorso.
Autorizzazione sanitaria dello studio da parte dell’igienista e autonomia professionale
Il primo motivo del ricorso è la richiesta di soppressione del paragrafo relativo allo studio di igienista dentale nel quale viene indicato che i professionisti laureati in igiene dentale non possono aprire strutture sanitarie e/o studi professionali autonomi, come già indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2020 (leggi il nostro approfondimento a questo link), sottolineando come questo divieto mini l’autonomia professionale dell’igienista dentale.
Il Tar Marche, respingendo il ricorso e richiamando la sentenza del 2020, ricorda che “l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.
“Il punto che qui è in discussione – sottolineano i giudici – non è la natura autonoma del lavoro svolto o, detto altrimenti, il possibile esercizio libero-professionale dell’attività di igienista dentale, ma l’autonomia funzionale e operativa nei rapporti col paziente, rispetto a un’altra figura professionale: l’odontoiatra”.
Per i giudici si deve porre “l’accento sulla circostanza che l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”. Se per la Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP il termine “indicazione” utilizzato dalla norma descriverebbe un’azione meno pregnante della “prescrizione” e sarebbe compatibile con mere istruzioni fornite verbalmente dall’odontoiatra anche a distanza per il tramite del paziente, per i giudici ciò non sarebbe in linea con le indicazioni normative che conferiscono certamente all’igienista dentale “autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, ecc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra”.
“Il vecchio e superato concetto di ‘stretta dipendenza’ dell’igienista dall’odontoiatra all’interno della struttura o dello studio è – precisano i giudici – oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale, nell’ottica, impregiudicata e permanente, della prevenzione dei rischi legati alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, non esente da profili di pericolosità, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra a intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente”.
La necessaria compresenza tra la figura dell’igienista dentale e quella del medico odontoiatra, rilevano i giudici, non si traduce in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere, ma rappresenta una tutela del paziente, ponendo il medico nelle condizioni di intervenire prontamente in casi di urgenza o necessità.
Giudici che “comprendono” che l’interpretazione data dalle norme del “concetto di indicazione dell’odontoiatra” non sia appagante per l’igienista dentale, impedendone la “concreta possibilità che l’igienista dentale possa essere autorizzato ad avviare un proprio autonomo ed esclusivo studio professionale”, ma deve essere, rilevano, una legge a superare il vincolo ove “l’evoluzione e l’approfondimento dei percorsi formativi, l’affinamento e la sicurezza delle tecniche di intervento ne lascino intravedere i presupposti secondo la migliore scienza ed esperienza”.
Esclusività delle sedute di igiene da parte del laureato in igiene dentale
Nel ricorso, la Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contesta il requisito minimo organizzativo contenuto nella delibera regionale, in base al quale “le prestazioni di igiene orale sono effettuate da odontoiatri e/o medici abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica e/o da igienisti dentali”.
Per la Federazione delle professioni sanitarie ciò comporterebbe il rischio di un “indebito e ingiustificato ‘assorbimento’ delle competenze professionali dell’igienista dentale da parte degli odontoiatri o dei medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria”.
Di parere opposto i giudici che ritengono che “sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario”, in particolare se queste sono finalizzate a “fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia e che, dunque, richiedano il necessario coinvolgimento della figura medica, esorbitando dalle competenze dell’igienista dentale”.
A questo link la sentenza pubblicata sul sito della FNOMCeO
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