Composizione negoziata 2026: i nuovi paletti per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti


Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) hanno impresso una svolta rigorosa ai criteri per l’accesso all’Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 13 CCII).

Con il recente Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 (pubblicato il 1° giugno 2026) e il pronto chiarimento fornito dal CNDCEC con il Pronto Ordine n. 52/2026 del 2 luglio 2026, l’asticella della qualificazione professionale si alza notevolmente.

Molti professionisti rischiano di veder respinte le proprie domande a causa di interpretazioni troppo estensive delle “precedenti esperienze”. 

Esistono tre casi specifici e frequenti in cui gli incarichi di gestione della crisi o consulenza non sono più ritenuti validi se non soddisfano determinati presupposti di efficacia.


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1) Il Principio Cardine: conservazione del valore e “Filosofia del Risultato”

La normativa attuale subordina l’iscrizione nell’Elenco a tre requisiti concorrenti:

  1. l’anzianità di iscrizione all’Albo (almeno 5 anni), 
  2. l’assolvimento degli obblighi formativi 
  3. la documentazione di almeno due precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale.

Tuttavia, le Linee di indirizzo ministeriali e il nuovo Allegato 4 del Decreto 2026 impongono una lente selettiva: 

  • sono ammissibili solo le attività che, nel settore concorsuale, conducano alla preservazione del valore aziendale e all’effettiva ricerca di una soluzione alla crisi. 

Questo filtro esclude automaticamente ruoli puramente liquidatori o demolitori (come il curatore nella liquidazione giudiziale) e introduce severi sbarramenti sulle procedure interrotte.

2) I Tre Casi Limite Analizzati dal CNDCEC

Nel P.O. 52/2026, il Consiglio Nazionale ha affrontato tre quesiti cruciali sollevati dagli Ordini territoriali, tracciando un confine netto tra ciò che fa punteggio e ciò che viene neutralizzato.

Commissario Giudiziale con Concordato in “Riserva” e successivo fallimento

Un professionista ha allegato il proprio decreto di nomina a commissario giudiziale in un procedimento unitario ex art. 44 CCII (domanda con riserva). 

Alla riserva non ha però fatto seguito l’ammissione della proposta concordataria, e il Tribunale ha successivamente dichiarato la Liquidazione Giudiziale della società.

L’Alert del CNDCEC: l’incarico NON è valido. Il Consiglio Nazionale ha confermato che l’esperienza di commissario giudiziale nell’ambito di una domanda con riserva non può essere conteggiata qualora la procedura non sia sfociata nell’effettiva ammissione della proposta concordataria. Senza il superamento del vaglio di ammissibilità, l’attività svolta non si è tradotta in una reale tutela della continuità.

Attestatore di un Piano puramente liquidatorio

È valido l’incarico di attestatore (ex art. 67 o 161 L.F., oggi trasfusi nel CCII) se applicato a una società già in stato di liquidazione e finalizzato a un piano liquidatorio? Questo scenario non contrasta con l’obiettivo ministeriale di “preservazione del valore”?


La Soluzione Tecnica: L’incarico è valido. In questo caso il CNDCEC ha espresso parere favorevole. 

Il concordato preventivo, anche se poggia su un piano liquidatorio o di cessione dei beni, mira comunque a realizzare la ristrutturazione del debito e il soddisfacimento dei creditori in una misura che deve essere superiore o non inferiore all’alternativa della liquidazione giudiziale. Pertanto, l’attestazione di fattibilità di tali piani rientra a pieno titolo nel perimetro delle esperienze valutabili.

Advisor/Consulente con rinuncia del cliente prima del deposito

Un professionista ha prodotto il mandato professionale come advisor per la redazione di un piano e la presentazione di una domanda di concordato preventivo.

Tuttavia, il cliente ha rinunciato all’incarico prima di presentare la proposta e il piano, portando il Tribunale a dichiarare l’improcedibilità.


Il Vincolo del “Fatto Compiuto”: l’incarico NON è valido. In linea con il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026, l’attività di consulenza (ora denominata genericamente tale nell’Allegato 4) deve essere necessariamente finalizzata alla predisposizione e presentazione dei piani o degli accordi.

La semplice attività propedeutica, interrotta prima che il piano o la proposta vengano concretamente attuati o depositati, non dimostra la maturazione di un’esperienza compiuta nella risoluzione della crisi.

3) Sintesi dei Criteri di Ammissibilità (P.O. 52/2026)

Per agevolare il controllo dei requisiti prima dell’invio della domanda all’Ordine, è possibile consultare lo schema riassuntivo degli incarichi controversi:

Tipologia Incarico Esaminata

Contesto Operativo


Validità ai fini dell’Iscrizione

Motivazione Principale del CNDCEC

Commissario Giudiziale

Domanda con riserva (art. 44 CCII) non seguita da ammissione

ESCLUSO


Manca la transizione verso la fase di ammissibilità della proposta.

Attestatore Indipendente

Piano liquidatorio o di cessione beni di società in liquidazione

AMMESSO

Il concordato ristruttura il debito e tutela i creditori meglio della liquidazione coatta.


Advisor / Consulente

Rinuncia del cliente prima del deposito di piano e proposta

ESCLUSO

Prevale la necessità che l’incarico sia funzionale all’effettiva attivazione della procedura.

4) Crisi d’impresa: la domanda all’elenco degli esperti, nota operativa

Si ricorda che, per integrare il requisito delle “precedenti esperienze”, il professionista può allegare anche due incarichi della medesima tipologia (ad esempio, due attestazioni valide), purché conclusi o formalmente depositati secondo i canoni sopra descritti. I consulenti legali e giuslavoristi devono parimenti dimostrare la stretta e concreta funzionalità del loro operato alla ristrutturazione aziendale.

Come Presentare la Domanda senza Errori

Per evitare il rigetto dell’istanza da parte del proprio Ordine territoriale, i professionisti sono invitati a scaricare la documentazione ufficiale e le linee guida ministeriali aggiornate al 2026.

  • Modello di cutocertificazione e checklist requisiti 2026: verifica la conformità dei tuoi mandati prima dell’invio.
  • Testo integrale del Decreto Dirigenziale Giustizia 23 Aprile 2026: consulta l’Allegato 4 con l’elenco tassativo delle consulenze ammesse.

5) Elenco esperti crisi d’impresa: requisiti aggiornati al 2026

Il decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 23 aprile 2026, inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero n.10 del 31 maggio 2026 e pubblicato il 1° giugno 20261, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 3 settembre 2024, n. 136 (decreto correttivo), ha integrato e aggiornato il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, fornendo, nell’Allegato 4, indicazioni da seguire per la valutazione delle precedenti esperienze.

Come spiegato nell’Informativa n. 86/2026, le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa da documentare ai fini dell’iscrizione nell’elenco sono quelle di:

  • soggetto incaricato dall’esperto ai sensi dell’articolo 16, comma 2, quarto periodo;
  • attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 64-bis, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII;
  • gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 oppure ai sensi dell’articolo 74 CCII;
  • consulente, anche legale, con incarico finalizzato a supportare il debitore nell’ambito di una composizione negoziata della crisi;
  • consulente, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
  • consulente, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
  • consulente, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
  • attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da composizioni negoziate concluse con una delle soluzioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) CCII, da operazioni di ristrutturazione concluse, anche all’esito della composizione negoziata, con piani di risanamento attestati e con accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, omologati e relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
  • commissario giudiziale;
  • commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria.


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