La riforma dell’art. 18 TULPS operata dal d.l. n. 23/2026 depenalizza le violazioni dell’obbligo di preavviso per le manifestazioni, introducendo un sistema di sanzioni amministrative più articolato e affidato al Prefetto. L’intervento amplia l’obbligo di comunicazione anche alle iniziative organizzate tramite piattaforme digitali e rafforza la tutela dell’ordine pubblico con nuove ipotesi sanzionatorie, mantenendo la coerenza coi principi costituzionali sulla libertà di riunione.
L’intervento legislativo
L’intervento legislativo inoltre estende l’obbligo di preavviso anche alle manifestazioni organizzate tramite piattaforme digitali e social network.
La norma introduce ulteriori ipotesi di illeciti amministrativi volte tanto a ostacolare la convocazione di riunioni senza preavviso quanto a sanzionare chi non consenta il pacifico e regolare svolgimento delle manifestazioni, in particolare prevede sanzioni più elevate per chi devia dagli itinerari stabiliti, ostacola i mezzi di soccorso o disturba l’ordine pubblico, specialmente se in forma travisata.
La competenza ad irrogare le sanzioni passa dal giudice penale al Prefetto, eliminando la possibilità del pagamento in misura ridotta.
L’art. 18 del Tulps
L’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza costituisce una delle principali disposizioni di raccordo tra l’esercizio della libertà di riunione, riconosciuta dall’art. 17 della Costituzione, e le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
La previsione dell’obbligo di preavviso al Questore non introduce un regime autorizzatorio, ma configura un onere informativo finalizzato a consentire all’autorità di pubblica sicurezza di predisporre le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e prevenire situazioni di pericolo.
La progressiva evoluzione del sistema sanzionatorio ha indotto il legislatore a riconsiderare il ricorso allo strumento penale quale tecnica ordinaria di tutela degli interessi pubblici, privilegiando, per le fattispecie ritenute di minore offensività, il modello dell’illecito amministrativo.
Tale scelta si inserisce nel più ampio processo di deflazione penale che ha interessato l’ordinamento italiano negli ultimi decenni.
La ratio della depenalizzazione
La depenalizzazione risponde ai principi di extrema ratio del diritto penale e di proporzionalità della risposta sanzionatoria.
Il diritto penale, quale forma più intensa di limitazione della libertà individuale, dovrebbe intervenire esclusivamente nei confronti di condotte caratterizzate da una significativa offensività.
Nel caso delle violazioni dell’obbligo di preavviso, il disvalore della condotta consiste prevalentemente nell’inosservanza di un obbligo procedimentale che impedisce all’autorità di predisporre adeguate misure preventive.
In assenza di ulteriori condotte lesive dell’ordine pubblico, il ricorso alla sanzione penale rischia di risultare sproporzionato rispetto all’effettiva lesione dell’interesse tutelato.
Sotto il profilo politico-criminale, la depenalizzazione realizza tre obiettivi fondamentali:
- riduzione del carico giudiziario;
- maggiore efficienza dell’azione amministrativa;
- razionalizzazione del principio di offensività, riservando la sanzione penale ai fatti concretamente lesivi.
Effetti sul sistema sanzionatorio
Ne derivano rilevanti conseguenze:
- esclusione dell’iscrizione della notizia di reato;
- assenza di procedimento penale e di sentenza di condanna;
- applicazione della disciplina amministrativa dell’accertamento;
- non previsioni del pagamento in misura ridotta.
La funzione repressiva viene così affidata ad un procedimento amministrativo che conserva efficacia deterrente pur risultando maggiormente coerente con il principio di proporzionalità.
Il rapporto con l’art. 17 Cost.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che il preavviso previsto dall’art. 17, terzo comma, Cost. costituisce uno strumento di coordinamento tra libertà individuali ed esigenze di sicurezza collettiva e non può essere trasformato in un meccanismo autorizzatorio.
L’autorità di pubblica sicurezza può vietare lo svolgimento della riunione esclusivamente in presenza di comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, nel rispetto del principio di stretta necessità e della proporzionalità del provvedimento limitativo.
La depenalizzazione si pone in continuità con tale impostazione costituzionale, poiché attenua la risposta repressiva nei confronti della mera omissione del preavviso, senza incidere sui poteri preventivi attribuiti al Questore.
Profili critici
Parte della dottrina ha evidenziato che la trasformazione dell’illecito in violazione amministrativa potrebbe ridurre la capacità deterrente della disciplina, soprattutto nei confronti delle manifestazioni organizzate spontaneamente.
Altra parte della dottrina ritiene invece che la tutela dell’ordine pubblico non dipenda dalla qualificazione penale della sanzione, bensì dall’effettività dell’attività preventiva svolta dall’autorità di pubblica sicurezza e dalla tempestività dell’intervento amministrativo.
Inoltre, la depenalizzazione non esclude la rilevanza penale di eventuali condotte ulteriori poste in essere durante la manifestazione, quali violenza, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione, saccheggio o altri delitti contro l’ordine pubblico.
Considerazioni conclusive
L’evoluzione della disciplina sanzionatoria dell’art. 18 TULPS rappresenta un significativo esempio della progressiva valorizzazione del principio di extrema ratio del diritto penale.
Il passaggio dalla tutela penale a quella amministrativa riflette una concezione moderna della funzione sanzionatoria, orientata alla proporzionalità, all’efficienza amministrativa e alla razionalizzazione dell’intervento repressivo.
Emanuele Mattei
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