Con la sentenza n. 24402/2026, la Terza Sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di una società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, perché i giudici di merito non avevano dimostrato in modo specifico né l’interesse o il vantaggio concreto dell’ente nella carenza dei requisiti di sicurezza del macchinario, né l’esistenza di una colpa di organizzazione autonomamente accertata.
Non è sufficiente affermare in modo generico che una carenza di sicurezza abbia favorito la produttività dell’ente: occorre una prova puntuale, che si confronti anche con le consulenze tecniche di parte prodotte dalla difesa.
La pronuncia conferma infatti che l’accusa non può limitarsi a dedurre l’interesse o il vantaggio dell’ente dalla mera esistenza di una carenza di sicurezza, ma deve fornire una dimostrazione concreta del collegamento tra quella carenza e un beneficio economico effettivo per la società, ad esempio in termini di maggiore produttività.
1) Il caso concreto e i giudizi di merito
Il procedimento riguarda l’infortunio occorso a un lavoratore, rimasto ferito alla mano mentre puliva un macchinario industriale, in quanto la zona di imbocco non risultava efficacemente protetta contro il rischio di trascinamento delle mani.
Il Tribunale territoriale aveva dichiarato la società datrice di lavoro responsabile dell’illecito amministrativo, ritenendo che la persistente carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondesse a un interesse della società, individuato in una maggiore velocità del ciclo produttivo.
La difesa aveva contestato questa ricostruzione producendo una consulenza tecnica di parte, secondo cui: il cosiddetto revamping del macchinario, effettuato alcuni mesi prima dell’infortunio, non aveva eliminato alcun blocco di sicurezza; l’infortunio era avvenuto in una fase di taratura, durante la quale i rulli dovevano necessariamente continuare a girare; la velocità media di produzione, prima e dopo la modifica intervenuta subito dopo l’incidente, era rimasta sostanzialmente invariata.
Il caso ha avuto un lungo iter processuale , non ancora concluso. Questi i passaggi in sintesi:
- Tribunale territoriale (2019): Responsabilità della società ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001
- Corte di appello (2022): Conferma della condanna
- Cassazione (2023): Annullamento senza rinvio per vizio di notifica del decreto di citazione in appello
- Corte di appello in sede di rinvio (2025): Conferma della responsabilità, esclusione delle sanzioni interdittive per risarcimento del danno
- Cassazione n. 24402/2026: Annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
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2) Interesse o vantaggio dell’ente e colpa di organizzazione: cosa deve dimostrare l’accusa
La Cassazione ribadisce che l’illecito dell’ente non discende automaticamente dal reato del dipendente o responsabile (“responsabilità di rimbalzo”), ma richiede la prova autonoma di un interesse o vantaggio concretamente riferibile alla società.
Oltre al reato presupposto e all’interesse o vantaggio dell’ente, la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 richiede un terzo elemento, autonomo e distinto dalla colpa dell’autore materiale del reato: la colpa di organizzazione, ossia la mancata adozione di misure preventive idonee a evitare reati di quel tipo.
Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva omesso qualsiasi valutazione su questo punto, limitandosi a confermare la responsabilità sulla base del solo (e non provato) interesse economico.
La Cassazione ha censurato questa lacuna come autonomo motivo di annullamento, a prescindere dall’esito degli altri motivi.
3) FAQ
Cosa si intende per interesse o vantaggio dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
È il collegamento, da dimostrare in modo specifico e non presuntivo, tra il reato commesso da una persona qualificata all’interno dell’ente e un beneficio economico o organizzativo concretamente riferibile alla società, distinto dal mero fatto che il reato sia stato commesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Cos’è la colpa di organizzazione e perché va accertata separatamente?
È la mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive idonee a evitare reati dello stesso tipo di quello verificatosi. È un elemento autonomo rispetto alla colpa della persona fisica autrice del reato e deve essere oggetto di una valutazione specifica del giudice, non di una deduzione automatica dalla sola commissione del reato.
Il risarcimento del danno alla persona offesa esclude la responsabilità dell’ente?
No. Il risarcimento tempestivo può escludere l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 17 D.Lgs. 231/2001, ma non incide di per sé sull’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente, che resta un giudizio distinto.
È sufficiente una violazione delle norme di sicurezza per affermare la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001?
No. Oltre alla violazione e al reato che ne consegue, occorre provare sia l’interesse o il vantaggio concreto dell’ente, sia la colpa di organizzazione, intesa come carenza dei presidi preventivi. La sola esistenza di una carenza di sicurezza non basta a fondare automaticamente la responsabilità dell’ente.
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