I danni derivanti dall’uso prolungato dello Smartphone sono risarcibili? E quali sono gli obblighi informativi gravanti sul produttore? Si tratta di un tema che lascia aperti ancora molti interrogativi, soprattutto a fronte dell’incertezza scientifica circa l’esistenza di una connessione effettiva tra l’esposizione prolungata alle radiofrequenze dei cellulari e la possibilità di subire conseguenze negative per la salute.
La Cassazione, con una recentissima ordinanza (puoi leggerla cliccando qui), ha cercato di fare chiarezza sulla questione: il caso riguardava una donna che aveva acquistato un iPhone e, dopo averne fatto un uso intensivo per due anni, contestava alla Apple di non aver fornito avvertenze specifiche sui possibili rischi connessi all’esposizione prolungata alle radiofrequenze.
Il caso: l’uso intensivo dell’iPhone e l’assenza di informazioni contestata
Una donna acquistava un iPhone e ne faceva un uso particolarmente intenso, con oltre un’ora giornaliera di conversazione e diverse ore di connessione dati. Utilizzava il dispositivo anche durante gli spostamenti, in condizioni di scarsa ricezione, lo teneva vicino al corpo e lo adoperava in prossimità di soggetti minori.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
Il volume raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato. Ogni modello è personalizzato, aggiornato al correttivo Cartabia e al D.P.R. 12/2025 (TUN), e nasce da casi reali, con un taglio concreto e operativo.
– Selezione ragionata di formule relative ai casi più ricorrenti di responsabilità civile: malpractice medica, sinistri stradali, perdita del rapporto parentale, furto di veicolo, diffamazione (online e a mezzo stampa), acquisti online, trasporto aereo, illegittima segnalazione alla centrale rischi, attivazione illegittima di servizi, responsabilità precontrattuale e altri ancora.
– Ogni formula è corredata da riferimenti normativi, commento esplicativo, indicazione di termini, scadenze, preclusioni e principali massime giurisprudenziali, per guidare passo dopo passo nella costruzione della strategia difensiva.
– Struttura per “casi” autonomi: ciascun capitolo ripercorre l’intero iter logico-giuridico e processuale del singolo contenzioso, così che il professionista possa concentrarsi solo sul tema che gli serve, senza dover consultare tutto il volume.
– Modelli “specifici” e non generici: gli atti sono calibrati su fattispecie concrete e sulle particolarità emerse nella pratica forense, offrendo soluzioni già testate in giudizio.
– Aggiornamento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno, con particolare attenzione al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (TUN) e al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia), che incidono su tabelle nazionali, liquidazione del danno e processo civile digitalizzato.
– Formulari disponibili anche online, in formato editabile e stampabile, per un immediato riutilizzo e adattamento al singolo caso concreto.
– Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
– Aggiornamento online per 12 mesi, per mantenere sempre allineati i modelli alle evoluzioni giurisprudenziali e alle eventuali ulteriori novità normative.
Acquista subito il formulario per avere a disposizione modelli completi, personalizzabili e già sperimentati in giudizio, aggiornati alle ultime riforme: uno strumento operativo che consente di impostare fin da ora atti efficaci e conformi al nuovo quadro normativo, senza rischiare di lavorare su schemi superati.
Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 €
75.05 €
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Circa due anni dopo l’acquisto, veniva a conoscenza di uno studio dell’IARC (Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro) su una possibile correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine. Faceva quindi causa ad Apple contestando di non aver fornito avvertenze specifiche, visibili e comprensibili, idonee a segnalare i rischi connessi all’esposizione alle radiofrequenze.
Secondo la consumatrice, la brochure presente all’interno della confezione era inadeguata sotto il profilo informativo: il tema dell’ “esposizione all’energia a radiofrequenza” era artificiosamente separato da quello della “sicurezza e utilizzo”, con effetto fuorviante, inducendo a ritenere che le radiofrequenze non avessero alcuna rilevanza sotto il profilo della sicurezza del prodotto.
Le ulteriori informazioni risultavano accessibili soltanto online o attraverso le impostazioni del dispositivo, e non spiegavano con sufficiente chiarezza come utilizzare il telefono riducendo l’esposizione.
La consumatrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione. Sosteneva che, se fosse stata correttamente informata, avrebbe limitato l’uso prolungato del telefono, evitato di tenerlo a contatto con il corpo o vicino al letto e adottato maggiori cautele in presenza dei figli minori.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che il principio di precauzione operasse principalmente nei confronti delle autorità pubbliche e che non fosse scientificamente accertato un nesso causale tra radiofrequenze e patologie tumorali. La donna presentava allora ricorso in Cassazione.
La marcatura CE non esclude il difetto informativo
La Cassazione ha censurato il ragionamento seguito dai giudici di merito.
La Corte ha chiarito che la conformità del prodotto agli standard tecnici e la presenza della marcatura CE rappresentano soltanto una soglia minima di sicurezza, non esaurendo gli obblighi gravanti sul produttore e non escludendo la possibile esistenza di un difetto informativo.
Un prodotto può infatti risultare difettoso non soltanto quando presenti anomalie materiali o costruttive, ma anche quando sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore.
La Cassazione ha richiamato gli articoli 6 e 104 del Codice del consumo, che impongono al produttore di fornire informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del bene.
Tali disposizioni hanno carattere immediatamente precettivo. La loro applicazione non è subordinata all’adozione di una norma tecnica che indichi, in modo dettagliato, tutte le avvertenze da inserire nella confezione o nel dispositivo.
La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto verificare se le informazioni fornite da Apple fossero state effettivamente chiare, accessibili e idonee a consentire un uso consapevole del telefono.
L’incertezza scientifica avrebbe comunque imposto maggiore prudenza
La Cassazione ha poi affrontato il rapporto tra obblighi del produttore e principio di precauzione.
La Corte non ha qualificato tale principio come fonte autonoma e diretta di responsabilità nei rapporti tra privati. Ha però affermato che esso costituisce un criterio utile a integrare e interpretare obblighi già previsti dall’ordinamento, in particolare quelli di diligenza professionale, buona fede, correttezza e protezione del consumatore.
L’incertezza scientifica non fa venir meno quindi il dovere di informare. Al contrario, quando gli studi disponibili abbiano prospettato un rischio plausibile, pur senza dimostrare in modo definitivo la nocività del prodotto, il professionista deve valutare misure informative proporzionate.
L’operatore qualificato non può limitarsi al rispetto formale delle prescrizioni tecniche, ma dovuto monitorare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e adottare le cautele ragionevolmente necessarie per permettere all’utente di gestire il rischio.
In questo contesto, la Corte ha valorizzato il principio ALARA, “as low as reasonably achievable”, in base al quale l’esposizione a un fattore potenzialmente nocivo deve essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente possibile.
Per i telefoni cellulari, tale criterio si traduce nella messa a disposizione di avvertenze sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche, come l’impiego di auricolari o vivavoce, la riduzione delle conversazioni prolungate e una maggiore distanza tra il dispositivo e il corpo.
La Cassazione non ha però stabilito definitivamente quali informazioni Apple avrebbe dovuto fornire nel caso concreto. Tale verifica, infatti, doveva essere compiuta dal giudice di merito e non poteva essere esclusa soltanto perché la scienza non ha ancora raggiunto conclusioni definitive sulla pericolosità delle radiofrequenze.
L’omessa informazione può ledere il diritto all’autodeterminazione
La Corte ha esaminato anche il possibile danno derivante dall’omessa informazione.
La Corte d’Appello aveva qualificato la pretesa della consumatrice come richiesta di risarcimento per il semplice timore di un danno futuro. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione incompleta.
Il mero timore astratto non costituisce un pregiudizio risarcibile. Un turbamento psichico serio, concreto e provato può invece ricevere tutela, anche in assenza di una lesione biologica.
La Corte ha inoltre distinto il danno morale dalla lesione del diritto all’autodeterminazione. L’informazione consente al consumatore di scegliere se acquistare un prodotto e, soprattutto, come utilizzarlo. La sua omissione può alterare il processo decisionale, impedendo all’utente di adottare comportamenti più prudenti.
La lesione dell’autodeterminazione non determina tuttavia automaticamente un diritto al risarcimento: il consumatore deve dimostrare che, se avesse ricevuto informazioni complete, avrebbe effettuato scelte diverse.
Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di un giudizio di elevata probabilità logica. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni della consumatrice, secondo la quale un’informazione adeguata l’avrebbe indotta a limitare l’uso del cellulare, a ricorrere ad auricolari o vivavoce e a evitare il contatto prolungato con il corpo.
Responsabilità civile e funzione preventiva
La Cassazione ha escluso poi che la controversia potesse essere ridotta a una scelta binaria tra risarcimento e rigetto integrale della domanda: anche in assenza della prova di un danno risarcibile, il giudice avrebbe dovuto valutare l’adozione di strumenti di tutela preventiva o inibitoria.
La responsabilità civile svolge, in particolare nei settori connessi alla salute, anche una funzione preventiva e di governo del rischio. Il giudice avrebbe dovuto quindi valutare l’eventuale applicazione di rimedi ulteriori rispetto al risarcimento.
La Corte ha richiamato, a titolo esemplificativo, la possibilità di ordinare l’inserimento, l’integrazione o la correzione delle avvertenze, l’introduzione di notifiche digitali capaci di richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente o la fornitura di accessori idonei a consentire un uso più prudente del dispositivo.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Il giudice di rinvio dovrà verificare se le informazioni fornite da Apple fossero adeguate, se l’eventuale omissione abbia inciso concretamente sul diritto all’autodeterminazione della consumatrice e se ricorrano i presupposti per una tutela risarcitoria, preventiva o inibitoria.
Il principio ricavabile dall’ordinanza è che la conformità del prodotto agli standard tecnici non esaurisce gli obblighi del produttore. In presenza di rischi plausibili, non immediatamente percepibili e scientificamente ancora incerti, il professionista deve valutare, secondo diligenza qualificata, buona fede e correttezza, l’adozione di informazioni e cautele proporzionate che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto in modo consapevole.
L’incertezza scientifica, dunque, non equivale a irrilevanza giuridica. Non dimostra automaticamente la responsabilità del produttore, ma impone al giudice di verificare se il rischio sia stato adeguatamente comunicato e governato.
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Grazia Crisetti
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