In seguito al post “Deregolamentazione a Valsavarenche”, dove l’assessore Vicari difendeva la delibera comunale, ecco la risposta di Alberto Farina.
Ancora sul “budello” di Valsavarenche
(la risposta all’intervento dell’assessore Vicari)
di Alberto Farina
L’intervento dell’Assessore Vicari a difesa della proposta del Comune di Valsavarenche si presenta con un tono misurato, accorto e apparentemente equilibrato. Tuttavia, dietro la forma istituzionale e il richiamo alla ragionevolezza amministrativa, l’argomentazione nasconde incrinature profonde e contraddizioni sostanziali dal punto di vista giuridico, ecologico e logico.
Il principio di democrazia e la titolarità del bene protetto
La prima grande debolezza dell’intervento sta nell’utilizzo delle 176 firme dei residenti come elemento di legittimazione democratica per giustificare la modifica dei confini. Richiamare il consenso locale significa compiere un’operazione concettualmente errata: sovrapporre l’interesse di una comunità ristretta alla titolarità di un bene pubblico universale.
Il Parco nazionale del Gran Paradiso — il più antico d’Italia — è per legge un patrimonio collettivo che appartiene a sessanta milioni di cittadini italiani e alla comunità europea, non una riserva di caccia o un territorio di pertinenza esclusiva delle amministrazioni locali. Accettare il principio secondo cui la perimetrazione di un parco nazionale possa essere ristretta sulla base delle firme raccolte tra la popolazione residente stabilirebbe un precedente devastante, trasformando la conservazione della natura in una materia subordinata al consenso politico ed elettorale pro-tempore di un singolo municipio.
L’equivoco giuridico tra Parco e Zona Contigua
Sul piano normativo, la tesi secondo cui il declassamento del fondovalle a “Zona Contigua” (ai sensi dell’articolo 32 della Legge 394/1991) lascerebbe del tutto inalterato il livello di tutela rappresenta una palese mistificazione giuridica. All’interno dei confini effettivi del Parco vige l’istituto del Nulla Osta vincolante dell’Ente Parco (articolo 13), un potere di controllo preventivo e di eventuale veto su qualsiasi trasformazione del territorio.
Nelle zone contigue questo veto vincolante decade, sostituito da semplici funzioni di indirizzo o regolamentazione della caccia e della pesca, mentre la sovranità urbanistica torna interamente in mano all’amministrazione comunale. Sostenere che non vi sia alcun rischio di speculazione o espansione edilizia perché il Piano Regolatore è già stato approvato dal Parco significa ignorare la realtà della pianificazione territoriale: i Piani Regolatori non sono immutabili, ma vengono continuamente aggiornati attraverso le varianti urbanistiche locali. Una volta rimosso il veto preventivo dell’Ente Parco, nulla impedirebbe a una futura giunta comunale di approvare varianti per nuove cubature, parcheggi sproporzionati o infrastrutture d’impatto.
La fallacia aneddotica sulla “doppia burocrazia”
Anche la narrazione sui presunti soprusi della burocrazia scivola in una evidente fallacia logica. Portare come prova fondamentale l’esempio del cantiere sospeso per il riposizionamento delle lose di un tetto per giustificare il ridimensionamento dei confini dell’intera vallata costituisce un’indebita generalizzazione.
Se un intervento edilizio è stato bloccato o sospeso, ciò significa che l’opera presentata non risultava conforme alle prescrizioni dell’Abaco dei materiali o difettava della documentazione prevista dalla legge. Eventuali rigidità, ritardi o attriti procedurali tra gli uffici non si risolvono cancellando la tutela dell’area protetta per i decenni a venire, bensì snellendo i protocolli d’intesa, digitalizzando le pratiche e migliorando il dialogo collaborativo tra gli uffici del Comune e quelli del Parco.
La rimozione della storia ecologica e il Decreto Marcora
La ricostruzione storica presentata nell’intervento tenta di dipingere l’esclusione del “Budello” stabilita nel 1923 dalla Commissione Anselmi come un’epoca d’oro di armonia amministrativa, interrotta soltanto dal “sopruso” del Decreto Marcora nel 1977. Questa narrazione omette deliberatamente le ragioni scientifiche di quella scelta.
L’esclusione del fondovalle nel 1923 fu un mero compendio politico concessorio per placare le proteste dei cacciatori locali, e si tradusse in un vero e proprio disastro ecologico: per oltre cinquant’anni i cacciatori si posizionarono lungo quel confine invisibile per abbattere stambecchi e camosci che d’inverno scendevano dalle vette verso il fondovalle per sfuggire al gelo. Il Decreto Marcora del 1977 non fu una decisione arbitraria, ma un atto dovuto per sanare un’anomalia biologica e cancellare quello che l’allora presidenza del Parco definì un “improvvido corridoio di catture”, restituendo continuità a un ecosistema che non può essere spezzato da esigenze di confine.
Lo scambio iniquo: l’illusione delle compensazioni territoriali
Un altro elemento spesso ventilato per indorare la pillola dello scontornamento è l’ipotesi di “compensare” l’uscita del fondovalle valdostano inserendo nel Parco nuovi territori sul versante piemontese, mantenendo così invariata la superficie totale. Dal punto di vista scientifico e ambientale, questa logica del baratto è inaccettabile: equivale, nei fatti, a scambiare l’oro con un metallo di minor valore.
Il fondovalle della Valsavarenche rappresenta un unicum ecologico, un delicatissimo corridoio di svernamento e un habitat cruciale (con boschi e risorse alimentari) vitale per la sopravvivenza della fauna durante i mesi più rigidi. Offrire in cambio porzioni di territorio d’alta quota o versanti rocciosi periferici in Piemonte, per quanto paesaggisticamente pregevoli, non restituisce in alcun modo lo stesso valore di biodiversità sottratto al cuore dell’area protetta. Gli ecosistemi non sono un foglio di calcolo dove le superfici si possono scambiare per far quadrare i bilanci politici: sacrificare l’oro verde del fondovalle valdostano per qualche ettaro altrove rappresenta una perdita biologica incalcolabile per l’integrità del Parco.
L’illusione della semplificazione e i vincoli europei
L’argomentazione a favore dello scontornamento pecca inoltre di una gravissima omissione per quanto riguarda la normativa europea. Il fondovalle della Valsavarenche è inserito a pieno titolo nella Rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione e Sito di Importanza Comunitaria.
Questo significa che, anche nell’ipotesi in cui l’Ente Parco si ritirasse dal fondovalle, il territorio rimarrebbe comunque soggetto alle direttive comunitarie e all’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) per qualsiasi intervento umano, con la gestione del vincolo che passerebbe semplicemente in capo agli uffici della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Promettere ai cittadini che l’uscita dal Parco eliminerà le trafile autorizzative e le verifiche ambientali significa alimentare un’illusione, poiché la burocrazia verrebbe soltanto trasferita da un ente a un altro senza alcuna reale semplificazione.
L’argomento fantoccio sulla presenza dell’uomo
In ultimo, la difesa del Comune fa leva sul classico “argomento fantoccio”, suggerendo che chi difende l’integrità del Parco consideri la presenza dell’uomo come un ostacolo da rimuovere o voglia trasformare la vallata in una riserva disabitata.
Nessuno ha mai messo in discussione l’importanza dei residenti, la cura del territorio svolta dalle comunità locali o la necessità di mantenere vivi i borghi alpini. La vera questione in gioco non è la presenza della comunità residente, bensì l’architettura dei controlli sulla trasformazione del paesaggio. Si tratta di stabilire se l’ultima parola sulla tutela di un territorio fragile debba spettare a un Ente Parco dotato di una visione scientifica d’insieme e di garanzia nazionale, oppure a un’amministrazione comunale inevitabilmente soggetta alle pressioni e alle urgenze elettorali del momento.
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