Pietramelara – Con sentenza n. 4886/2026 pubblicata in data 06.08.2026 la settima sezione del TAR Campania ha accolto i ricorsi di alcuni condomini avverso ben tre ordinanze emesse dal Comune di Pietramelara recanti il divieto di transito e sosta all’interno del cortile del palazzo Ducale Paterno’– Caracciolo. Il Giudice Amministrativo ha annullato i provvedimenti evidenziando che la corte dell’edificio è un area privata condominiale e che l’Ente ( che ha acquistato un appartamento all’interno del complesso edilizio) non può regolamentare l’uso con atti amministrativi.
Il Comune di Pietramelara non è stato in grado di dimostrare l’asserito “Uso pubblico dell’area” che invece, dai titoli di proprietà (ed in particolare da quello del Comune di Pietramelara) risulta essere un bene comune condominiale destinato al servizio delle unità immobiliari ricomprese nel complesso edilizio. In sintesi, l’Ente comunale non ha fornito ne’ la dimostrazione di una effettiva destinazione d’uso pubblico né l’esistenza di un valido titolo. Si chiude così una questione che dura ormai da circa tre anni. I ricorrenti erano difesi dall’avv. Giancarlo Fumo, il Comune di Pietramelara dall’avv. Sabatino Rainone.
Di seguito, il testo integrale della sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Linda Fusco, Maura Toscano, Manlio Tafuri, Giuseppina Integlia, Annalisa Nardiello, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Fumo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2025, proposto da
Linda Fusco, Maura Toscano, Giuseppina Integlia, Annalisa Nardiello Annalisa, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Fumo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 956 del 2024:
- dell’ordinanza 27 del 7 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Divieto di transito e di sosta nella corte del Palazzo ducale Paternò- Caracciolo”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 giugno 2024:
- dell’ordinanza 7 del 17 aprile 2024 – Responsabile area vigilanza del Comune di Pietramelara;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 marzo 2025:
- del provvedimento 713 del 22 gennaio 2025 del Comando Polizia Municipale di Pietramelara.
quanto al ricorso n. 5040 del 2025:
- dell’ordinanza 12 del 1° luglio 2025 – Responsabile comando Polizia Municipale del Comune di Pietramelara avente ad oggetto: “Divieto di transito e di sosta nella corte del Palazzo ducale Paternò- Caracciolo dei veicoli a motore ed apposizione di segnaletica comunale pubblica”, mai notificata;
- di tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali, anche sconosciuti, se ed in quanto lesivi del diritto dei ricorrenti tra i quali precipuamente: La delibera C. n. 69 del 18.09.20218 e la relazione tecnica ed il progetto nella parte in cui prevede l’esecuzione di opere con fondi pubblici anche sulle parti private condominiali del Palazzo ducale Paterno- Caracciolo.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- I deducenti sono proprietari di unità abitative all’interno del complesso edilizio privato denominato “Palazzo Ducale Paternò- Caracciolo” nel Comune di Pietramelara, edificio storico frazionato e acquistato da più proprietari a partire dagli anni
- Con il ricorso introduttivo hanno contestato la legittimità dell’epigrafata ordinanza comunale 27/2023, adottata dal Responsabile area vigilanza del Comune resistente, con la quale – previa qualificazione della corte dell’edificio quale “area privata di uso pubblico” – è stato disposto il divieto di sosta e di transito nella corte interna dell’edificio, consentendo ai soli proprietari il transito strettamente necessario per raggiungere i locali adibiti ad autorimessa.
Espongono i ricorrenti che il palazzo ducale presenta una corte comune interna, che occorre percorrere per poter accedere sia alle abitazioni che ai locali al piano terra, da sempre adibiti a box auto, a cui hanno accesso solo i proprietari con le loro autovetture, essendo l’area chiusa da un portone e da un cancello in ferro automatizzato, sulla quale i condomini hanno diritto di transito e parcheggio. Precisano che all’interno di tale Palazzo il Comune di Pietramelara ha acquistato, solo alcuni anni fa, un appartamento, divenuto sede del Consiglio comunale e di uffici comunali, oltre ad essere all’occorrenza utilizzato per eventi culturali ed espositivi.
Dunque, i deducenti – lamentando che il Comune non può con propria ordinanza dirigenziale regolare un cortile privato, in quanto non rientra negli spazi disciplinati dal codice della strada – hanno articolato a sostegno del gravame un unico motivo, con cui prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere sotto i
profili della carenza dei presupposti, del difetto di motivazione e dello sviamento. Secondo la tesi attorea, la corte interna in questione costituisce parte comune di un edificio condominiale, sicché, in assenza di destinazione ad uso pubblico di tale area privata, difetterebbero i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione della disciplina del Codice della strada. Ciò sarebbe agevolmente deducibile, oltre che dai titoli di proprietà di ciascun condomino, dalle caratteristiche del luogo e dalle precitate strutture esistenti (portone e cancello), atte a limitarne l’accesso.
- Con successivi motivi aggiunti depositati il 12 giugno 2024, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza 7 del 17 aprile 2024, con la quale è stato altresì disposto il divieto di sosta e fermata nel cortile, per l’intera giornata, salvo che per veicoli appartenenti a forze di polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e altri servizi di interesse pubblico e di soccorso. A tal fine i deducenti ripropongono gli stessi motivi di illegittimità già in precedenza formulati, rimarcando che il cortile del Palazzo non è mai stato d’uso pubblico, trattandosi di spazio interno ad una proprietà privata, indiviso e al servizio di tutti i condomini, come tale inidoneo a soddisfare un pubblico interesse. Secondo la prospettazione di parte sarebbe del tutto inconferente per giustificare l’atto impugnato il riferimento alla delibera di
C.C. n. 31 del 26 settembre 2017, che rappresenta un mero atto d’indirizzo, riguardante l’utilizzo dell’appartamento di proprietà comunale ma non anche, come erroneamente riferito nell’atto impugnato, l’uso inveterato del cortile da tempo immemorabile.
- Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositati il 25 marzo 2025, la ra Fusco ha impugnato l’atto con il quale il Responsabile della P.M. del Comune, qualificando la corte condominiale come area privata di uso pubblico, ha ingiunto la rimozione ad horas delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del condominio. A tal fine, la deducente ha articolato un unico motivo in diritto, lamentando la violazione e falsa applicazione degli art. 13 e 14 Cost., dell’art. 3 L. 241/1990, dell’art. 2 d.lgs n. 285/1992 e del d.lgs. n. 184/2023, stigmatizzando l’iniziativa sine titulo della Polizia Municipale siccome atto di ispezione in una
privata dimora realizzato in grave violazione della libertà personale.
- Con separato ricorso assunto al r.g. 5040/2026, da valere come motivi aggiunti, i ricorrenti hanno altresì impugnato l’ordinanza n. 12 del 1° luglio 2025 del Responsabile comando Polizia Municipale del Comune di Pietramelara, con cui il Comune ha disciplinato in via definitiva il regime del transito, della sosta e della fermata dei veicoli a motore all’interno dell’area medesima, disponendo, inoltre, l’apposizione di segnaletica pubblica.
- Il Comune si è costituito per difendere la legittimità degli atti impugnati, opponendosi alle avverse In particolare, in rito, ha eccepito il difetto di giurisdizione in quanto l’azione promossa sarebbe complessivamente volta a conseguire la tutela del diritto di proprietà affermato sulle aree in questione; l’inammissibilità dei ricorsi e dei motivi aggiunti per mancanza di lesività degli atti impugnati; comunque, la loro improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli atti gravati sarebbero stati superati dall’ordinanza n. 12/2025, che ha sostituito le precedenti, disciplinando la corte interna e il viale di accesso in via esclusiva.
Nel merito, la resistente amministrazione ha difeso la legittimità dei propri atti, rimarcando che gli atti impugnati sarebbero basati non sull’uso pubblico di un’area privata ma costituirebbero estrinsecazione del potere di gestione e cura di un bene pubblico, già appartenente al suo patrimonio indisponibile in virtù di atto di acquisizione ex art. 42 bis TU espropri.
In particolare, nelle sue difese, il Comune di Pietramelara, ha sottolineato di aver proceduto all’acquisizione delle aree di accesso e della corte interna mediante decreto ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 del 9 maggio 2017, e di aver avviato una serie di interventi finalizzati alla restituzione alla collettività di spazi destinati alla fruizione pubblica e al collegamento tra diverse porzioni del centro urbano, senza necessità alcuna di ulteriore dimostrazione circa la sussistenza di un uso pubblico, trattandosi di poteri che trovano il loro fondamento immediato nella
titolarità pubblica del bene.
- Con ordinanza 929 del 10 febbraio 2026, il Collegio, rilevato che l’impugnativa dell’ordinanza dirigenziale n.12/2025 era rimasta estranea al thema decidendum del giudizio principale, proprio in ragione del mancato deposito nel relativo fascicolo, ha disposto la riunione dei due procedimenti, rinviando la trattazione al fine di consentire al Comune di Pietramelara di spiegare compiutamente le proprie difese anche in relazione alla nuova impugnativa.
- Le parti hanno presentato memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica del 28 maggio 2026, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in
- In limine va delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla difesa comunale, per essere il petitum sostanziale afferente, in tesi, a posizioni di diritto soggettivo.
In tesi di parte, i ricorrenti mirerebbero ad ottenere il riconoscimento di un preteso diritto di proprietà privata e non la verifica di un uso scorretto del potere pubblico, come sarebbe anche comprovato dalla pendenza del ricorso promosso dai medesimi ricorrenti, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (r.g. n° 7074/2025), a tutela del possesso e del godimento esclusivo delle aree in questione, avverso le iniziative dell’Amministrazione, qualificate all’uopo come attività di spoglio e/o turbativa.
L’eccezione è infondata.
Il Collegio rileva che nella specie i deducenti contestano il potere autoritativo esercitato dal Comune di Pietramelara, con le ordinanze impugnate, volto a regolamentare la corte comune di un immobile in comproprietà, stigmatizzando, in particolare, l’erroneo presupposto da cui muoverebbe tale azione. Infatti, in tesi dei ricorrenti, il civico ente avrebbe del tutto obliterato la natura privatistica del bene, impropriamente qualificando la corte interna e l’androne e viale di accesso al Palazzo Ducale come aree di uso pubblico né potrebbe altrimenti presupporsi, in ragione della natura monumentale dell’immobile, la sua natura pubblica, come sostenuto in giudizio dall’ente.
Dunque, la verifica richiesta a questo giudice amministrativo in ordine alla esistenza dell’uso pubblico su tali aree e sulla loro natura privata è piuttosto finalizzata a stabilire se i provvedimenti comunali impugnati siano o meno legittimi (cfr. Consiglio di Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4791; VI, 10 maggio 2013, n. 2544; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 11 marzo 2016, n. 507), ben potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale di diritti soggettivi quando tale sindacato sia necessario per accertare la legittimità di un provvedimento amministrativo, oggetto di impugnazione in via principale (cfr. in termini Tar Napoli, Sez. V, n. 5319/2019).
- Ancora in limine va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa proposta dalla sig.ra Fusco con i secondi motivi aggiunti avverso la nota n. 713/2025.
Con detta nota, infatti, il Comune, dopo aver rilevato l’intervenuta installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree di transito del Palazzo ducale, sottolineando che le stesse sono soggette ad uso e transito pubblico e privato, con pubblico passaggio di cittadini e amministratori, ha contestato la mancanza di autorizzazione dell’amministratore e, comunque, delle tabelle informative di primo livello, diffidando i soggetti intimati alla immediata rimozione delle telecamere, anche preannunciando, in difetto, di inoltrare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Trattasi, a ben vedere, di atto di natura meramente interlocutoria, privo di contenuto provvedimentale e di efficacia immediatamente lesiva.
- Ciò posto, è possibile passare all’esame dei motivi di illegittimità articolati avverso le ordinanze dirigenziali 27/23 e 7/24 nonché la n. 12/25, la quale si pone in continuità con le precedenti.
- Il Collegio ritiene che il ricorso g. n. 956/2024, come integrato dai primi motivi aggiunti e il ric. r.g. 5040/2025 (a valere come motivi aggiunti) siano fondati.
- Le ordinanze impugnate risultano viziate da carenza di motivazione e
istruttoria, omettendo di chiarire le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto in forza dei quali la corte interna, pur di proprietà privata in base ai titoli di acquisto richiamati dai ricorrenti, sarebbe divenuta d’uso pubblico; né chiariscono in forza di quale titolo sarebbe possibile affermarne la natura di bene appartenente al patrimonio comunale.
Del resto, per quanto si dirà, nemmeno in giudizio l’ente ha provato l’assoggettamento ad uso pubblico dell’area, il quale non può derivare dalla sola natura del bene né dalla mera circostanza che esso sia collegato alla pubblica via, ma richiede l’accertamento dell’effettiva destinazione dell’area ad un uso generale e indiscriminato da parte della collettività che, nel caso di specie, non risulta dimostrato.
- Più in dettaglio, va rimarcato che al contrario di quanto sostenuto dall’amministrazione, dalla documentazione versata in atti non vi è prova che l’area in questione sia appartenente al demanio comunale, essendo invece emerso che la corte interna costituisce bene comune condominiale, destinato al servizio delle unità immobiliari comprese nel complesso
Risulta depositato in atti l’atto di compravendita del Comune (per notar Giordana Francesca Parisi da Carinola rep. 4688 del 05.05.2011) che, all’art. 4 precisa chiaramente che il Comune è titolare: “dei proporzionali diritti di proprietà, ai sensi art.1117 c.c. di tutte le parti comuni quali risultanti dal titolo di provenienza (..) in particolare, il portone, la scala centrale d’accesso androne e limitrofo cortile comune”.
Non coglie nel segno la difesa resistente, secondo la quale il Comune di Pietramelara, dopo aver proceduto all’asserita acquisizione della corte interna e delle aree di accesso al Palazzo mediante decreto ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 del 9 maggio 2017, avrebbe avviato una serie di interventi finalizzati alla restituzione alla collettività di spazi destinati alla fruizione pubblica e al collegamento tra diverse porzioni del centro urbano, in relazione ai quali non vi sarebbe stata necessità alcuna di ulteriore dimostrazione circa la sussistenza di un
uso pubblico, trattandosi di bene di natura pubblica, appartenente al demanio indisponibile dell’ente.
Infatti, dalla documentazione versata in atti non è possibile evincere che le aree in contestazione appartengano al Comune di Pietramelara, limitandosi al riguardo il civico ente ad asserire che sarebbero state oggetto di acquisizione ex art. 42 bis, per cui l’ente avrebbe agito nella qualità di proprietario del bene, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 823 ss. c.c. oltre che nell’ambito delle competenze attribuite dagli artt. 5 e 7 del Codice della Strada.
Tuttavia, il Comune non fornisce alcun utile elemento probatorio, nemmeno indiziario, a fondamento di quanto, si ribadisce, solo affermato. L’atto in questione, infatti, costituisce un mero atto “ricognitivo ai fini della trascrizione e per gli effetti di cui all’art. 2644 del codice civile”, con cui il Comune asserisce, peraltro discutibilmente, l’intervenuta estinzione di diritti di proprietà “per effetto della radicale trasformazione del fondo con l’irreversibile sua trasformazione”, in relazione all’esproprio di terreni per la realizzazione di “Spazio pubblico di verde attrezzato”, risultando, evidentemente, affatto inconferente rispetto alle aree oggetto di controversia, afferenti alla corte interna del Palazzo Ducale, come anche incontestatamente obiettato dai ricorrenti.
Nemmeno può giovare alla difesa comunale il richiamo alla delibera giuntale n. 69 del 18 settembre 2018, di approvazione dei lavori di recupero funzionale dei saloni del piano nobile di Palazzo Ducale di Pietramelara da destinare a struttura espositiva, sala museale e pluriuso, in atti, in quanto alcun cenno viene fatto alla corte interna. In ogni caso, non può tralasciarsi di rilevare che, a tutto concedere, ai fini dell’acquisizione di beni dei privati alla mano pubblica occorre l’adozione di un atto ablativo, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione di un progetto di opera pubblica, come accaduto nella specie.
Dunque, non coglie nel segno l’obiezione della difesa comunale della inidoneità dei
titoli di acquisto a fondare la pretesa dominicale dei ricorrenti sulle aree, in quanto anteriori all’asserita e indimostrata acquisizione pubblica della porzione di edificio in questione.
A tanto va anche soggiunto che lo stesso comune ha assunto un atteggiamento non univoco, chiedendo ai ricorrenti il rimborso pro quota delle spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione del cortile (cfr. nota 543 del 16.01.2025 a firma del Sindaco del Comune di Pietramelara).
- In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, richiamato anche dai ricorrenti, la disciplina del Codice della strada può trovare applicazione anche su aree di proprietà privata soltanto qualora esse risultino concretamente assoggettate ad uso pubblico, vale a dire quando siano destinate al transito di una collettività indeterminata di soggetti per il soddisfacimento di un interesse generale alla
In particolare, al fine di qualificare una strada come destinata ad uso pubblico, è necessario fornire la duplice dimostrazione dell’effettiva destinazione della stessa al servizio della collettività e dell’esistenza di un titolo valido, il quale può essere costituito tanto da una convenzione tra i proprietari del suolo stradale e l’ente pubblico, quanto dall’usucapione (Cass., Sez. 6 – 2, 12/03/2021, n. 7091; Cass. Sez. 2, 05/07/2013, n. 16864; Cons. Stato, 29/5/2017, n. 2531; Cons. Stato, sez. 4, 19/3/2015, n. 1515; Cons. Stato 23/9/2015, n. 4450, che ha indicato anche un ulteriore requisito, ossia quello dell’essere stata la strada oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune e di installazioni, anche sotterranee, di infrastrutture di servizio, come quelle telefoniche, elettriche, fognarie, acquedottistiche, da parte di ente pubblico).
In quest’ultimo caso, non rileva la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, essendo il requisito dell’apparenza prescritto dall’art. 1061 cod. civ. soltanto per le servitù prediali (Cass., Sez. U, 3/10/2011, n. 20138; Cass., Sez. 2, 15/2/2005, n. 3024; Cass., Sez. 2, 5/5/1998, n. 4528), essendo invece necessario, al fine di garantire la non equivocità della destinazione al pubblico
transito della strada, che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’ usucapione (cfr. Cass., sez. II, 25 novembre 2024, n. 30289, 29 novembre 2017, n. 28632 e 9 luglio 2003, n. 10772).
Nella specie è rimasto incontestato che l’accesso alle aree in questione è stato da sempre limitato dalla presenza di un portone e di un cancello automatizzato ed è stato consentito esclusivamente ai condomini ed ai soggetti da essi autorizzati, essendo funzionalmente destinata a consentire il raggiungimento delle abitazioni e dei box auto insistenti nel fabbricato.
La destinazione all’uso dei cittadini dell’immobile è avvenuta solo a partire dall’acquisto della parte nobile da parte del Comune e della destinazione impressa alla parte del Palazzo adibita ad uffici comunali e a spazio espositivo.
Senonché resta incontestabile, alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza, l’assenza dei requisiti necessari per l’accertamento dell’uso pubblico di un’area privata, non risultando che l’uso impresso dall’ente alla parte nobile del Palazzo si sia protratto nel tempo necessario per l’usucapione (trattandosi di immobile acquistato solamente nel 2011).
Ne consegue che, difettando il presupposto dell’uso pubblico dell’area, il Comune non poteva esercitare i poteri di regolamentazione della circolazione previsti dal Codice della strada, mediante l’adozione di un’ordinanza limitativa della circolazione.
- Il provvedimento risulta, pertanto, affetto da difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto ed eccesso di potere, non avendo
l’Amministrazione indicato il titolo o i presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali l’area sarebbe qualificabile come “privata ad uso pubblico”, essendo irrilevanti, ai tali fini, sia la circostanza che il Comune sia proprietario di un appartamento nel fabbricato, sia l’esecuzione di lavori finanziati con fondi pubblici, trattandosi di elementi non idonei di per sé soli a modificare la natura giuridica della corte comune né a costituire una servitù di uso pubblico.
- Le ordinanze impugnate, dunque, risultano illegittime per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per erronea applicazione dell’art. 2 del Codice della strada, e devono essere
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:
- accoglie il ricorso g. 956/2024, come integrato dai primi motivi aggiunti e il ric.
r.g. 5040/2025 e, per l’effetto, annulla le ordinanze dirigenziali impugnate;
- dichiara inammissibili i secondi motivi
Condanna il Comune di Pietramelara alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Consigliere, Estensore Anna Abbate, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Maria Laura Maddalena
IL SEGRETARIO
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