quando scatta la responsabilità solidale


Quando le infiltrazioni provengono da terrazze, lastrici solari o parti comuni e sono riconducibili alla condotta di più soggetti, il proprietario dell’immobile danneggiato non è tenuto a individuare preventivamente la quota di responsabilità di ciascuno. In presenza di un unico evento dannoso, i diversi responsabili possono essere condannati in solido, con la conseguenza che il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento anche a uno soltanto di essi.

È questo il principio centrale affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 23 luglio 2026, n. 23963, pronunciata in una controversia relativa alle infiltrazioni subite da un’autorimessa collocata al piano interrato di due edifici condominiali. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.


Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio


Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio

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Luca Santarelli, 2026, Maggioli Editore

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Il caso: infiltrazioni nell’autorimessa e danni per oltre 63 mila euro

La vicenda trae origine dall’azione promossa dal titolare di un’autorimessa, il quale aveva convenuto in giudizio due condomìni chiedendo il risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni provenienti dalla copertura del locale.

La domanda riguardava sia i pregiudizi subiti dall’attività imprenditoriale e dai macchinari, sia il danno biologico lamentato dall’attore. Nel corso del giudizio, dopo aver acquistato l’immobile inizialmente condotto in locazione, il danneggiato aveva agito anche nella qualità di proprietario.

I condomìni avevano chiamato in causa i proprietari esclusivi delle terrazze sovrastanti, sostenendo che le infiltrazioni provenissero anche da tali superfici. Le consulenze tecniche disposte nel giudizio avevano individuato una pluralità di cause: da un lato, la mancanza del giunto di dilatazione tra i fabbricati; dall’altro, l’inadeguata o danneggiata impermeabilizzazione delle terrazze a livello.

Il Tribunale aveva quindi condannato in solido i condomìni e i proprietari coinvolti al pagamento complessivo di 63.054 euro, oltre accessori, ritenendo impossibile determinare con precisione la percentuale di responsabilità di ciascun custode. La decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Roma.

Infiltrazioni causate da più soggetti: opera la responsabilità solidale

La Cassazione conferma la correttezza della condanna solidale applicando l’articolo 2055 c.c.

Secondo la Corte, quando il medesimo danno deriva da più azioni o omissioni che hanno concorso in modo efficiente alla sua produzione, ciascun responsabile è obbligato nei confronti del danneggiato per l’intero risarcimento.

La solidarietà tutela infatti il creditore e rafforza la possibilità di ottenere concretamente il ristoro del danno. Il proprietario dell’immobile danneggiato può pertanto agire contro tutti i corresponsabili oppure chiedere l’intero importo a uno solo di essi, senza dover prima dimostrare quale percentuale del danno sia imputabile a ciascun soggetto.

Il principio trova applicazione anche quando le responsabilità derivano da titoli differenti. Nel caso esaminato, ad esempio, concorrevano la responsabilità del condominio e quella dei proprietari titolari dell’uso esclusivo delle terrazze. Anche in questa ipotesi, precisa la Cassazione, il regime previsto dall’articolo 2055 c.c. opera pienamente.

Gli altri possibili responsabili non devono partecipare necessariamente al giudizio

Uno dei motivi del ricorso riguardava la mancata partecipazione al processo di altri proprietari che, secondo le ricorrenti, avrebbero potuto contribuire alla produzione delle infiltrazioni.

La Suprema Corte esclude, tuttavia, che tali soggetti debbano essere considerati litisconsorti necessari.

Nelle obbligazioni solidali il rapporto processuale è scindibile: il danneggiato può agire anche soltanto contro uno o alcuni dei coobbligati. La mancata chiamata in giudizio di tutti i potenziali corresponsabili non determina quindi la nullità del procedimento e non impedisce al giudice di pronunciare la condanna.

La circostanza che la consulenza tecnica abbia individuato ulteriori condotte potenzialmente rilevanti non comporta, di per sé, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ogni possibile autore del danno.

La richiesta di condanna “in proporzione” non esclude automaticamente la solidarietà

Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato alla formulazione della domanda risarcitoria.

Nel giudizio di primo grado, il danneggiato aveva chiesto la condanna dei convenuti “ciascuno in proporzione delle rispettive responsabilità”. Secondo le ricorrenti, tale formulazione avrebbe impedito al giudice di pronunciare una condanna solidale.

La Cassazione respinge questa interpretazione. La rinuncia alla solidarietà, prevista dalla legge nell’interesse del creditore, deve risultare da una manifestazione di volontà chiara e inequivoca.

La semplice richiesta di accertare le rispettive responsabilità non equivale necessariamente alla volontà di limitare la pretesa risarcitoria alla quota attribuibile a ciascun convenuto. Nel caso concreto, inoltre, al momento della proposizione della domanda non erano ancora note tutte le cause delle infiltrazioni, successivamente emerse attraverso la consulenza tecnica.

In assenza di un’espressa rinuncia al beneficio della solidarietà, la condanna per l’intero non viola dunque il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’articolo 112 c.p.c.

Ripartizione delle spese e risarcimento del danno sono questioni distinte

La Corte chiarisce anche il rapporto tra la responsabilità risarcitoria e i criteri condominiali di ripartizione delle spese.

Le ricorrenti avevano invocato l’articolo 1126 c.c., relativo alla suddivisione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo. Secondo la Cassazione, tuttavia, tale disposizione riguarda la gestione e la manutenzione delle parti dell’edificio, mentre la controversia esaminata aveva a oggetto il risarcimento dei danni già provocati dalle infiltrazioni.

I criteri contenuti nei regolamenti condominiali o nelle norme sulla ripartizione delle spese non possono quindi ridurre il diritto del danneggiato a ottenere il risarcimento integrale.

Una cosa è stabilire come debbano essere suddivisi i costi necessari a eliminare le cause delle infiltrazioni; altra cosa è determinare chi debba rispondere dei danni subiti dall’immobile sottostante.

Come vengono ripartite le responsabilità tra i diversi danneggianti

La condanna solidale opera nei rapporti tra il danneggiato e i responsabili, ma non elimina la possibilità di distribuire successivamente il peso economico del risarcimento.

Il soggetto che abbia pagato l’intero importo può infatti agire in regresso contro gli altri corresponsabili, chiedendo che sia accertata la rispettiva quota di responsabilità.

Nei rapporti interni, l’obbligazione viene ripartita in base alla gravità delle singole colpe e all’entità delle conseguenze prodotte. Se non è possibile effettuare tale valutazione, le quote si presumono uguali.

La Cassazione evidenzia, però, che sono i danneggianti ad avere interesse a proporre tempestivamente una domanda di regresso o di accertamento delle rispettive responsabilità. Tale ripartizione non può essere utilizzata per limitare la tutela spettante al danneggiato.

Confermato il risarcimento per attività, macchinari, salute e ripristino dei locali

La Corte rigetta anche le contestazioni riguardanti la prova e la quantificazione dei danni.

I giudici di merito avevano riconosciuto:

  • 10.000 euro per la diminuzione del volume d’affari, liquidata equitativamente;
  • 3.800 euro per i danni ai macchinari, documentati attraverso le fatture delle riparazioni;
  • 14.254 euro per il danno biologico, accertato mediante consulenza medico-legale;
  • 35.000 euro per i costi necessari al ripristino dei locali.

Secondo la Cassazione, tali valutazioni erano adeguatamente motivate e fondate sulle risultanze istruttorie. Le doglianze delle ricorrenti miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non può essere compiuta nel giudizio di legittimità.

Il principio operativo per proprietari e condomìni

L’ordinanza n. 23963/2026 assume particolare rilievo nelle controversie riguardanti infiltrazioni provenienti da terrazze, lastrici solari e parti comuni.

Quando il danno è unitario e deriva dal concorso di più condotte, il proprietario danneggiato non deve necessariamente ricostruire in anticipo le percentuali di colpa. Può chiedere l’intero risarcimento ai soggetti individuati come responsabili, anche se le infiltrazioni dipendono contemporaneamente da difetti costruttivi, carenze manutentive e cattiva impermeabilizzazione.

La suddivisione delle quote resta confinata ai rapporti interni tra i corresponsabili e potrà essere definita attraverso l’azione di regresso.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.




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Redazione Giuricivile

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