Il Garante per la protezione dei dati personali interviene sul tema dei deepfake realizzati con l’intelligenza artificiale e stabilisce un principio destinato ad assumere un peso crescente nel rapporto tra tecnologia, informazione e comunicazione: anche quando vengono utilizzati a fini satirici, i contenuti artificiali devono rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
La decisione riguarda alcuni servizi trasmessi da Striscia la Notizia, nei quali l’immagine e la voce del giornalista Enrico Mentana erano state manipolate attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
Al termine dell’istruttoria, l’Autorità ha ammonito R.T.I. S.p.A. e ha vietato l’ulteriore utilizzo dei dati personali di Mentana attraverso le modalità contestate.
Immagine e voce manipolate con l’intelligenza artificiale
Il procedimento è stato avviato in seguito a un reclamo presentato dallo stesso giornalista.
Nei filmati oggetto dell’istruttoria, l’intelligenza artificiale era stata utilizzata per modificare digitalmente sia l’immagine sia la voce di Mentana. Al giornalista venivano attribuite dichiarazioni mai pronunciate, mentre la sua figura veniva virtualmente inserita nello studio televisivo dell’emittente per cui lavora.
Il problema individuato dal Garante non riguarda quindi semplicemente l’impiego della tecnologia deepfake, ma soprattutto il livello di realismo raggiunto dai contenuti e la possibilità che il pubblico potesse considerarli autentici.
Il tema diventa particolarmente rilevante in una fase in cui gli strumenti di intelligenza artificiale generativa permettono di riprodurre con crescente precisione volti, movimenti, voci e modalità espressive di persone reali.
Per il Garante l’alterazione non era sufficientemente percepibile
Uno dei punti centrali del provvedimento riguarda proprio la capacità dello spettatore di riconoscere immediatamente che quanto stava guardando fosse un contenuto manipolato.
Secondo l’Autorità, il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità dell’alterazione e la plausibilità delle dichiarazioni attribuite al giornalista avrebbero potuto portare una parte del pubblico a considerare autentici i filmati.
Il fatto che il contenuto avesse una finalità satirica non è stato quindi ritenuto sufficiente per escludere i rischi collegati al trattamento dei dati personali.
Il Garante ha valutato anche le avvertenze utilizzate per informare il pubblico sulla natura artificiale dei video, giudicandole però non abbastanza chiare, evidenti e comprensibili per tutti i telespettatori e per gli utenti dei social network.
È un passaggio importante perché sposta l’attenzione dalla semplice presenza di un disclaimer alla sua effettiva capacità di essere compreso dal pubblico.
In altre parole, indicare genericamente che un contenuto è stato manipolato potrebbe non essere sufficiente qualora la segnalazione risulti poco visibile oppure non permetta allo spettatore di comprendere immediatamente che volto, voce o dichiarazioni sono stati generati artificialmente.
Violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR
Al termine dell’istruttoria, il Garante ha accertato la violazione di due disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
La prima riguarda l’articolo 5 del GDPR, che stabilisce i principi fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali.
La seconda riguarda l’articolo 25, relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il principio conosciuto anche come privacy by design e privacy by default.
L’Autorità ha quindi adottato nei confronti di R.T.I. un provvedimento di ammonimento, vietando nello stesso tempo l’ulteriore utilizzo dei dati di Enrico Mentana attraverso le modalità oggetto della contestazione. I materiali potranno essere conservati soltanto per eventuali esigenze giudiziarie.
Il precedente interessa televisioni, editori e social media
La decisione va oltre il singolo caso e tocca direttamente un tema sempre più centrale per il mondo della comunicazione.
I deepfake stanno infatti diventando tecnicamente più semplici da produrre e sempre più difficili da distinguere dai contenuti originali. Volti e voci possono essere ricostruiti artificialmente e utilizzati in video satirici, campagne pubblicitarie, contenuti social, programmi televisivi o produzioni di intrattenimento.
La posizione espressa dal Garante indica però che la finalità creativa o satirica non elimina automaticamente gli obblighi previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il nodo fondamentale diventa la capacità di evitare che lo spettatore venga tratto in inganno sulla natura del contenuto e sulle parole effettivamente pronunciate dalla persona rappresentata.
Intelligenza artificiale e comunicazione: cresce il tema della trasparenza
La vicenda Mentana mette quindi in evidenza una delle questioni più delicate poste dall’intelligenza artificiale generativa: come distinguere ciò che è reale da ciò che è stato artificialmente costruito.
Per televisioni, editori, agenzie, aziende e creator il problema non riguarda soltanto il rispetto formale delle normative. C’è anche un tema più ampio di fiducia.
Quando un volto conosciuto viene mostrato mentre pronuncia frasi che non ha mai detto, la qualità tecnica raggiunta dai sistemi di generazione può rendere molto difficile comprendere dove finisca la realtà e dove inizi la manipolazione.
La satira continuerà naturalmente a poter utilizzare imitazione, caricatura e parodia, ma il provvedimento del Garante sottolinea come l’impiego dell’IA imponga una particolare attenzione quando il risultato diventa talmente realistico da poter essere scambiato per autentico.
La decisione del 7 agosto 2026 rappresenta così un nuovo tassello nel percorso attraverso cui le Autorità stanno cercando di definire le regole applicabili all’impiego dell’intelligenza artificiale nella comunicazione.
Il messaggio che emerge dal provvedimento è chiaro: la tecnologia può modificare immagini e voci, ma non può rendere meno importanti trasparenza, responsabilità e tutela della persona rappresentata.
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