Con la sentenza n. 24320/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente assunto con la qualifica di fisioterapista ma privo, all’esito di un procedimento di verifica, dell’iscrizione all’Albo professionale. La Corte chiarisce che l’art. 4, comma 4-ter, della legge n. 42/1999, introdotto nel 2023 per ampliare l’accesso all’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, non consente una riapertura retroattiva dei termini per chi non si era iscritto entro le scadenze previste dal D.M. 9 agosto 2019, né determina alcuna equiparazione tra massofisioterapista e fisioterapista laureato.

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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia


Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

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Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Fatti di causa

Il lavoratore, assunto nel 2009 da un’Azienda Sanitaria Provinciale con la qualifica di fisioterapista e inquadrato nell’area D, veniva licenziato nel gennaio 2022 a seguito di un procedimento avviato su sollecitazione dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, che aveva accertato la sua mancata iscrizione all’Albo, requisito indispensabile per l’esercizio della professione sanitaria.

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Nel giudizio di merito il dipendente contestava il licenziamento invocando l’obbligo di repêchage, sostenendo che, in possesso di un diploma di scuola superiore, avrebbe potuto essere ricollocato in altre mansioni. Il Tribunale di Locri accertava tuttavia che l’interessato, titolare del solo titolo di massofisioterapista conseguito secondo il pregresso ordinamento, non si era avvalso della possibilità di iscriversi all’elenco speciale ad esaurimento tenuto dall’Ordine, avendo presentato la relativa domanda soltanto nel febbraio 2022, cioè dopo la risoluzione del rapporto.

Il giudice di primo grado evidenziava inoltre che l’interessato era stato assunto, a seguito di concorso pubblico, specificamente come fisioterapista e non come massofisioterapista, per lo svolgimento di un’attività per la quale la legge n. 3/2018 richiedeva l’iscrizione all’albo professionale di riferimento.

Appello e richiamo alla novella del 2023

In sede di gravame il lavoratore fondava le proprie censure sull’art. 15-bis del d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023, che aveva introdotto la possibilità di iscriversi all’elenco speciale entro il 30 giugno 2023 anche per chi avesse conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, pur senza aver maturato i normali 36 mesi di esperienza professionale.

La Corte d’Appello respingeva tuttavia il gravame, ritenendo che la nuova disposizione si riferisse unicamente a chi avesse maturato i requisiti dopo il 31 dicembre 2019, e non consentisse una sanatoria retroattiva della mancata iscrizione nei termini previsti dal D.M. 9 agosto 2019.

Ricostruzione storica della figura del massofisioterapista

Nell’esaminare l’unico motivo di ricorso, la Cassazione svolge un’ampia ricostruzione dell’evoluzione normativa della figura del massofisioterapista, muovendo dalla sua origine come professione sanitaria ausiliaria (legge n. 403/1971) fino alla riforma delle professioni sanitarie avviata con il d.lgs. n. 502/1992, che ha dato origine al moderno profilo universitario del fisioterapista.

La legge n. 43/2006 ha operato una perimetrazione definitiva delle professioni sanitarie tecniche e riabilitative, escludendo da tale novero il massofisioterapista, la cui figura, pur non soppressa, è stata progressivamente collocata, anche secondo la giurisprudenza costituzionale e amministrativa richiamata in sentenza, nell’area residuale degli “operatori di interesse sanitario”, con funzioni servili e ausiliarie rispetto alle professioni sanitarie vere e proprie.

In questo quadro si inseriscono gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti dalla legge di bilancio 2019 e dal D.M. 9 agosto 2019, la cui finalità, sottolinea la Corte, è essenzialmente transitoria e conservativa: consentire la prosecuzione dell’attività a chi già la esercitava, senza attribuire ai massofisioterapisti la qualifica di professione sanitaria né equipararli ai fisioterapisti laureati.

Portata del comma 4-ter introdotto nel 2023

Su queste basi la Cassazione esclude che la novella del 2023 abbia inciso sulla natura e sulla portata di tale disciplina. Il nuovo comma 4-ter dell’art. 4 della legge n. 42/1999 ha semplicemente ampliato la platea di chi può iscriversi all’elenco speciale, includendo anche chi non avesse ancora maturato i 36 mesi di esperienza professionale, ma non ha riaperto i termini per coloro che, pur tenuti a farlo, non si erano iscritti nei tempi previsti dal D.M. del 2019, né ha in alcun modo equiparato la qualifica di massofisioterapista a quella di fisioterapista.

Conclusioni

La Corte rigetta pertanto il ricorso, condannando il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi professionali oltre accessori, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura raddoppiata.

La pronuncia conferma un principio di rilievo per il pubblico impiego sanitario: il possesso di un titolo del pregresso ordinamento non equipollente, unito alla mancata tempestiva iscrizione negli elenchi speciali transitori, non è sanabile da interventi normativi successivi privi di efficacia retroattiva, con conseguente legittimità del licenziamento per sopravvenuta carenza del requisito professionale.




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Avv. Laura Biarella

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