Il diritto alla NASPI, l’ordine formale di reintegrazione, l’esercizio del diritto alla indennità sostitutiva della reintegrazione


Corte di Cassazione sentenza n.24981/2026

1)La sussistenza dell’ordine giudiziale di reintegrazione con condanna all’indennità risarcitoria normativamente prevista, ,tenuto conto dello intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025) , rende cedevole il diritto al trattamento previdenziale della NASPI soltanto con il ripristino di fatto del sinallagma, ad ogni effetto, anche economico, non rilevando il mero ripristino de jure per effetto della pronuncia giurisdizionale contenente l’ordine di reintegrazione dei lavoratori rivolto al datore di lavoro e, altresì, la condanna del datore al pagamento dell’indennità ex art. 18, quarto comma Statuto dei Lavoratori nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012.

Diventa dirimente, pertanto l’accertamento che il ripristino di fatto non vi sia stato.

Quanto al periodo temporale successivo all’esercizio dell’opzione le Sezioni Unite (Cass Sez.U. n. 23476/2025 ) hanno affermato che neanche rileva in senso ostativo alla percezione dell’indennità un’eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole.

Difetta allo scopo un’esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell’evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all’art. 1227 c.c. che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d’una prestazione assistenziale prevista per legge.

Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l’imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l’esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.

Le Sezioni Unite (Cass. Sez.U.n. 23876/2025) hanno affermato che già con sentenza n. 5850 del 1998 – resa con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione di cui all’art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115 – era stato chiarito che l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso, determina lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento.

Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di “disoccupazione involontaria”, in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge in ragione di una situazione di fatto – la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria – cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare; e questo a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell’atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria

I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 che, in riferimento all’impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l’intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell’atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d’impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo.

Dall’autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e INPS, nel cui alveo si colloca l’erogazione della prestazione previdenziale della NASPI, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell’azione coltivata dall’assicurato – d’impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro – che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione.

Ciò che fonda e giustifica l’erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura; l’ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato

2)Vale poi ricordare i principi acquisiti, dalla Suprema Corte,in tema di diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

Per tutte, vale richiamare Cass. n. 5759 del 2019 che, ha ricondotto l’espressione della volontà del lavoratore di avvalersi del diritto riconosciuto dall’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 (nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92) e, dunque, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, nell’alveo dell’atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, attribuendo carattere irreversibile alla scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all’indennità sostitutiva e riprendere il lavoro, con l’effetto di consumare, in via definitiva, il diritto di opzione

I suddetti principi, espressione di consolidata giurisprudenza, sono stati tenuti fermi anche all’esito della formulazione dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, disposizione che rinnova il medesimo tenore del precedente quinto comma, salvo precisare espressamente che la richiesta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

Dunque, al cuore della soluzione ermeneutica va posta la facoltà di scelta che il legislatore ha rimesso esclusivamente al lavoratore, annettendovi conseguenze normativamente predeterminate, restando irrilevanti, sul piano soggettivo, i motivi che possano indurre il lavoratore a scegliere l’indennità sostitutiva e la risoluzione del rapporto in luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro discende, in tali ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato.

Per avere esercitato l’opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav., il lavoratore non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria.

Neanche vale invocare, in contrario, l’art. 3, comma 2, d.lgs.n.22/2015, norma eccezionale, di stretta interpretazione, che non può essere estesa ad una fattispecie, come quella in esame, completamente diversa dalla risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966.

Dunque, in definitiva, è l’espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione e tanto esclude che detta condizione, per effetto dell’opzione per l’indennità ex art. 18, terzo comma, alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, possa ritenersi involontaria e oggetto delle tutele apprestate dall’ordinamento per la condizione di disoccupazione involontaria.


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