Il tema della compatibilità tra indennità NASpI e vicende giudiziarie legate a licenziamenti illegittimi torna al centro dell’attenzione con una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che offre indicazioni rilevanti sui rapporti con l’INPS in caso di reintegrazione del lavoratore, richiamando numerosi precedenti anche per la complessità della vicenda.
Nella sentenza 24391 2026 i supremi giudici si esprimono su due aspetti per il diritto alla Naspi dopo un licenziamento illegittimo:
- In primo luogo se per definire il momento in cui tale diritto sorge, sia sufficiente l’ordine giudiziale di reintegrazione a far cessare lo stato di disoccupazione, oppure se occorra verificare che il rapporto di lavoro sia stato effettivamente ripristinato, con la ripresa concreta dell’attività lavorativa e della retribuzione
- Il secondo aspetto riguarda gli effetti del diritto di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, in luogo del rientro in azienda, da parte del lavoratore, .
Ecco le conclusioni nel caso concreto.
1) Il caso: licenziamento illegittimo e reintegra
La vicenda traeva origine da un licenziamento collettivo, successivamente dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro, con conseguente ordine di reintegrazione a carico del datore di lavoro e condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista. I lavoratori interessati avevano, nel frattempo, percepito la NASpI per un periodo di circa diciassette mesi; successivamente esercitavano il diritto di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, scelta che determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’INPS contestava loro l’indebita percezione della prestazione per l’intero periodo intercorso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, chiedendone la restituzione, e sospendeva inoltre l’erogazione della NASpI per il periodo successivo, ritenendo che l’opzione dei lavoratori avesse generato una condizione di disoccupazione non qualificabile come involontaria.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello territorialmente competente avevano dato ragione all’Istituto e respinto le domande dei lavoratori, ritenendo che il ripristino giuridico del rapporto, disposto con la sentenza di reintegrazione, fosse sufficiente a far venire meno il presupposto della prestazione previdenziale, a prescindere dall’effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
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2) La decisione: Naspi dovuta fino alla ripresa effettiva del lavoro
La Cassazione ha accolto il ricorso sul diritto di percezione della Naspi fino al momento dell’opzione di rinuncia alla reintegra, richiamando integralmente i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025.
Secondo tale orientamento, il diritto alla prestazione previdenziale viene meno soltanto quando si realizza il ripristino di fatto del rapporto di lavoro, in tutti i suoi effetti anche economici, e non per il solo effetto del ripristino giuridico conseguente alla pronuncia che dispone la reintegrazione. Ne discende che, per il periodo antecedente all’esercizio dell’opzione, occorre accertare in concreto se vi sia stata l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa e della retribuzione, elemento che nel caso esaminato risultava dagli atti insussistente.
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Sugli importi di NASPI erogati invece nel periodo successivo all’esercizio dell’opzione, cioè quando i lavoratori hanno optato per l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, in luogo del rientro in azienda, la Corte ha confermato che la scelta del lavoratore di richiedere l’indennità produce effetti negoziali irreversibili e determina la risoluzione del rapporto per volontà dello stesso lavoratore; tale condizione di disoccupazione, generata da una libera scelta, non può essere equiparata alla disoccupazione involontaria che è richiesta dal d.lgs. n. 22 del 2015 come presupposto per l’erogazione della NASpI.
La cassazione respinge anche la richiesta di applicazione, in via analogica, della disciplina prevista per la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione, che viene considerata non influente.
Per questi motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, alla quale è demandato il nuovo esame del merito alla luce dei criteri sopra illustrati, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
3) FAQ – NASpI e reintegra dopo il licenziamento illegittimo
Cosa succede alla NASpI se il licenziamento viene dichiarato illegittimo e il giudice ordina la reintegrazione?
Il diritto alla NASpI non viene meno automaticamente con la sola sentenza che dispone la reintegrazione. Secondo le Sezioni Unite, occorre verificare se si sia realizzato il ripristino di fatto del rapporto di lavoro, cioè l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa e della retribuzione. Se ciò non avviene, il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione per il periodo di disoccupazione effettiva.
Il datore di lavoro deve fare qualcosa di specifico per “attivare” il ripristino del rapporto?
Sì, è consigliabile che il datore di lavoro formalizzi in modo inequivocabile la richiesta di ripresa del servizio (ad esempio con comunicazione scritta che indichi data e sede di rientro), poiché la effettiva riattivazione del rapporto, e non il solo dispositivo della sentenza, è l’elemento che incide sul diritto alla NASpI del lavoratore.
Se il lavoratore non si ripresenta al lavoro dopo l’ordine di reintegrazione, perde la NASpI?
No. La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha escluso rilevanza all’eventuale inerzia del lavoratore nel dare esecuzione alla sentenza favorevole: non essendovi una previsione di legge che colleghi tale inerzia alla perdita del diritto, l’eventuale ritardo o mancata ripresa non pregiudica automaticamente la prestazione previdenziale.
Cos’è il diritto di opzione ex art. 18 St. Lav. e quando conviene esercitarlo?
È la facoltà, riconosciuta al lavoratore reintegrato, di scegliere un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità in alternativa al rientro effettivo in azienda. La scelta è irreversibile e produce la risoluzione del rapporto di lavoro. È una valutazione che il lavoratore compie in autonomia, tipicamente in base a convenienza economica o a un venir meno dell’interesse a riprendere servizio presso lo stesso datore.
Chi esercita l’opzione per l’indennità sostitutiva ha diritto alla NASpI per il periodo successivo?
No. Una volta esercitata l’opzione, il rapporto si risolve per volontà del lavoratore stesso: la condizione di disoccupazione che ne deriva non è qualificabile come involontaria e non dà quindi accesso alla NASpI per il periodo successivo alla scelta.
Per i datori di lavoro: la restituzione della NASpI incide sugli obblighi verso l’INPS?
La restituzione della NASpI indebitamente percepita è un rapporto che intercorre tra il lavoratore e l’INPS; non genera automaticamente obblighi diretti a carico del datore di lavoro, che resta invece tenuto al pagamento dell’indennità risarcitoria stabilita dalla sentenza di reintegrazione, calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto.
È possibile applicare per analogia la disciplina della risoluzione consensuale in sede di conciliazione (art. 7 L. 604/1966)?
No. La Cassazione ha ribadito che tale disciplina ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere estesa a fattispecie diverse, come l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva, che origina da una scelta negoziale autonoma del lavoratore e non da un accordo conciliativo con il datore.
Cosa devono verificare in pratica i consulenti del lavoro in casi analoghi?
È opportuno ricostruire con precisione la cronologia degli eventi: data del licenziamento, data della sentenza di reintegrazione, eventuale comunicazione di rientro del datore, data di effettiva ripresa dell’attività (se avvenuta) ed eventuale data di esercizio dell’opzione. Questi elementi sono determinanti per stabilire il periodo di legittima spettanza della NASpI e l’eventuale obbligo di restituzione.
4) Box riepilogo precedenti giurisprudenziali
| Sentenza | Aspetto trattato | Principio espresso |
|---|---|---|
| Cass. Sez. U. n. 23476/2025 | Ripristino del rapporto dopo reintegrazione | Il diritto alla NASpI cessa solo con il ripristino di fatto del rapporto, non con il mero ordine giudiziale. |
| Cass. Sez. U. n. 23876/2025 | Nozione di disoccupazione involontaria | Lo stato di disoccupazione si determina al momento dell’atto risolutivo; l’impugnazione del licenziamento è un diritto, non un obbligo del lavoratore. |
| Cass. n. 28295/2019 | Inerzia del lavoratore nell’esecuzione della sentenza | L’eventuale inerzia nel dare corso alla reintegrazione non esclude il diritto alla prestazione, in assenza di previsione di legge in tal senso. |
| Cass. n. 5759/2019 | Natura del diritto di opzione ex art. 18 St. Lav. | L’opzione per l’indennità sostitutiva è atto negoziale autonomo e irreversibile, esercitabile anche senza vincoli temporali legati all’ordine di reintegrazione. |
| Cass. Sez. U. n. 18353/2014 | Effetti estintivi dell’opzione | L’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva determina la risoluzione del rapporto di lavoro. |
| Cass. n. 6265/2000 | Restituzione delle indennità previdenziali | Il ripristino del rapporto per effetto della reintegrazione fa venire meno il presupposto delle indennità legate allo stato di disoccupazione, con obbligo di restituzione. |
| Cass. n. 3775/2009 | Irreversibilità della dichiarazione di opzione | La dichiarazione di volontà del lavoratore per l’indennità sostitutiva è di per sé irreversibile e determina la cessazione del rapporto. |
| Cass. n. 12366/1997 | Termine iniziale per l’esercizio dell’opzione | L’esercizio dell’opzione non è subordinato all’emissione dell’ordine giudiziale di reintegrazione. |
| Ord. interlocutoria n. 22985/2024 | Contrasto giurisprudenziale | Ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto tra orientamenti divergenti sulla nozione di disoccupazione involontaria. |
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