L’Italia ha le sue regole operative sull’intelligenza artificiale. Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 ottobre e in vigore dal 23 ottobre 2026, adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689. Per la Pubblica Amministrazione e i dipendenti pubblici definisce tre cose: chi vigila, come si può usare l’AI negli uffici e quali tutele valgono quando un sistema automatico incide sul lavoro delle persone.
Con questo nuovo decreto legislativo, si ampia ora il perimetro di normativa sull’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico.
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1. Quadro Generale e Finalità del Provvedimento
Il D.Lgs. n. 179/2026 reca la disciplina di coordinamento tra l’ordinamento interno, l’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689) e la legge nazionale sull’IA, completando il percorso di attuazione delle regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale.
Il provvedimento è strutturato in 54 articoli, organizzati in cinque Capi tematici, che disegnano la nuova architettura di governo, vigilanza, responsabilità e sviluppo dell’IA in Italia.
I principali ambiti di intervento riguardano:
1. Ambienti controllati di sperimentazione normativa (regulatory sandboxes): disciplina delle convenzioni tra autorità nazionali di vigilanza sull’IA, università, enti di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy, con previsione di distacchi temporanei del personale (ex art. 23-bis D.Lgs. n. 165/2001), esoneri didattici e valorizzazione delle attività ai fini di carriera.
2. Obblighi formativi e alfabetizzazione all’IA (art. 4 AI Act): percorsi obbligatori tecnici, giuridici e deontologici per magistrati, personale giudiziario, professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), professioni sanitarie (ECM) e formazione manageriale in sanità.
3. Servizi per il lavoro: ammissibilità dei sistemi di IA per orientamento e incontro domanda/offerta, subordinata alla supervisione umana (human-in-the-loop), alla trasparenza e alla tutela dei diritti dei lavoratori.
4. Equo compenso delle prestazioni professionali: previsione espressa per cui l’impiego di sistemi di IA da parte dei professionisti può comportare una modulazione dell’equo compenso (L. n. 49/2023), con decreti ministeriali attuativi legati alla classe di rischio del sistema utilizzato.
5. Tutela della proprietà industriale e segreto aziendale: modifica all’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005), che include espressamente tra le informazioni segrete e il know-how tutelato i dati, gli algoritmi, i modelli matematici, le architetture e le procedure di addestramento e ottimizzazione dell’IA.
2. Quadro istituzionale e governance: autorità nazionali e vigilanza (Capi I e II, artt. 1–35)
Il decreto disciplina la ripartizione dei compiti e le potestà di controllo in attuazione dell’AI Act:
Autorità nazionali per l’IA:
– AgID (Agenzia per l’Italia Digitale): designata quale autorità nazionale di notifica, competente per la valutazione, l’accreditamento, la notifica e il monitoraggio degli organismi terzi incaricati di verificare la conformità dei sistemi di IA;
– ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale): designata quale autorità nazionale di vigilanza del mercato, preposta al controllo sulla sicurezza, resilienza e conformità tecnica dei sistemi di IA immessi sul mercato o in servizio, con poteri ispettivi, di indagine e sanzionatori.
Autorità settoriali e coordinamento:
– Restano confermate le competenze specialistiche della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS per i sistemi di IA applicati al settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché del Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di privacy e trattamento dati.
– È istituito un meccanismo strutturato di raccordo operativo e protocolli d’intesa (anche tramite linee guida, atti di indirizzo e comitati di coordinamento) per assicurare uniformità applicativa ed evitare sovrapposizioni.
Poteri ispettivi e sanzioni: vengono definiti i procedimenti sanzionatori amministrativi per le violazioni degli obblighi unionali e nazionali, graduati in base alla gravità e alla classificazione di rischio dei sistemi di IA.
3. Spazi di sperimentazione normativa (Regulatory Sandboxes) e Ricerca (artt. 36–45)
Per incentivare l’innovazione senza sacrificare la conformità alle norme:
– Sandbox normative: università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e fondazioni ITS Academy possono stipulare convenzioni con le autorità nazionali (e con il mondo produttivo) per realizzare e gestire ambienti controllati di prova e sperimentazione di sistemi di IA innovativi, anche ad alto rischio.
– Mobilità e incentivi accademici: è prevista la possibilità di disporre l’assegnazione temporanea (distacco) di personale e ricercatori (ex art. 23-bis D.Lgs. 165/2001); per professori e ricercatori a tempo pieno impegnati nelle sandbox sono previsti esoneri dagli obblighi didattici e la piena valorizzazione delle attività ai fini di scatti stipendiali, carriere e concorsi.
– ITS Academy e Dottorati industriali: potenziamento del trasferimento tecnologico tramite dottorati di ricerca co-progettati e co-finanziati con le imprese e percorsi applicati negli ITS Academy.
4. Lavoro, Professioni, Giustizia e Sanità (Capo III, artt. 46–51)
Giustizia (Art. 46): obblighi di alfabetizzazione e percorsi formativi per magistrati (a cura della Scuola Superiore della Magistratura) e personale amministrativo. I corsi coprono il funzionamento tecnico, i limiti dei sistemi algoritmici, la disciplina giuridica e l’impatto sui diritti fondamentali e sull’organizzazione giudiziaria, assicurando le competenze necessarie alla sorveglianza umana.
Professioni ordinistiche e non regolamentate (Art. 47): obbligo per tutti gli ordini e collegi professionali di inserire moduli su IA nella formazione continua entro 6 mesi, articolati su profili tecnici, giuridici e deontologici (trasparenza verso il cliente, rispetto del principio antropocentrico e riserva di responsabilità decisionale del professionista).
Servizi per il lavoro e occupazione (Art. 48): P.A. e agenzie per il lavoro possono utilizzare l’IA per orientamento e incrocio domanda/offerta, ma con la garanzia tassativa della supervisione umana, della trasparenza e della non discriminazione verso lavoratori e utenti.
Equo compenso (Art. 49): l’impiego di sistemi di IA nello svolgimento della prestazione professionale può comportare una modulazione dell’equo compenso (L. 49/2023), in base a parametri che tengano conto della classe di rischio del sistema utilizzato, da definire con appositi decreti ministeriali entro 12 mesi.
Educazione finanziaria (Art. 50): il Comitato per l’educazione finanziaria promuove campagne ed eventi per sensibilizzare cittadini e consumatori su opportunità e rischi legati all’IA nella finanza e nel credito.
Sanità (Art. 51): formazione obbligatoria sull’IA inserita nei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutti i professionisti sanitari e nei corsi di formazione manageriale per i dirigenti della sanità (a cura di AGENAS).
5. Proprietà industriale e tutela del know-how aziendale (Capo IV, artt. 52–53)
Segreto aziendale su algoritmi e dati (Art. 52): viene modificato l’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). Rientrano ora esplicitamente tra le informazioni aziendali segrete tutelate:
– i dati e i dataset;
– gli algoritmi e i modelli matematici;
– le architetture di sistema, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e i parametri computazionali di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.
Competenza giurisdizionale (Art. 53): tutte le controversie vertenti su tali materie e sulla violazione del segreto relativo all’IA sono devolute alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa (Tribunale delle Imprese).
6. Effetti e ricadute sul Sistema dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)
Sebbene il decreto non contenga una novella diretta al Codice dei Contratti Pubblici, introduce molteplici disposizioni che incidono in modo sostanziale sulla progettazione, gara ed esecuzione degli appalti pubblici:
A. Appalti di servizi tecnici e professionali (Ingegneria, Architettura, Consulenza) ed Equo Compenso
Modulazione delle basi d’asta per servizi professionali: l’art. 49 del decreto prevede che l’uso dell’IA possa comportare una modulazione dell’equo compenso (ex L. n. 49/2023) in base alla classificazione di rischio del sistema.
Impatto operativo: per le stazioni appaltanti che affidano servizi di ingegneria e architettura (SIA) o perizie tecniche, l’adozione dei futuri decreti ministeriali richiederà di ricalibrare i parametri di stima del corrispettivo a base di gara e i limiti di ribassabilità dell’onorario quando la prestazione sia svolta mediante l’ausilio di strumenti computazionali e di IA generativa/predittiva.
B. Segreti tecnici e commerciali, accessi agli atti e oscuramento delle offerte (Artt. 35 e 36 D.Lgs. 36/2023)
Nuova copertura per algoritmi e modelli di addestramento: la modifica all’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale qualifica per legge come segreto aziendale le architetture computazionali, le funzioni di ottimizzazione, i pesi e i dataset di addestramento dell’IA.
Impatto sull’accesso e sulle contestazioni di gara:
– I concorrenti che offrono soluzioni basate su IA potranno invocare formalmente l’art. 98 CPI per richiedere la secretazione e l’oscuramento (ex art. 35, co. 4, lett. a, D.Lgs. 36/2023) di interi moduli dell’offerta tecnica e dei progetti digitali.
– La stazione appaltante dovrà motivare in modo espresso e rigoroso l’accoglimento o il diniego dell’oscuramento (conformemente ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 8/2026), effettuando un accurato bilanciamento tra la tutela del know-how algoritmico e il diritto di difesa del ricorrente.
– In caso di contenzioso, la competenza sulle violazioni del segreto resta devoluta alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
C. Qualificazione delle Stazioni Appaltanti, RUP e Competenze Interne
Supervisione umana e capacità di controllo (art. 4 AI Act e art. 46 del decreto): l’imposizione di percorsi di alfabetizzazione tecnica e giuridica sull’IA accresce lo standard di diligenza esigibile dalle stazioni appaltanti.
Acquisto di soluzioni algoritmiche: quando la P.A. appalta beni o servizi che incorporano IA ad alto rischio (es. videosorveglianza biometrica, piattaforme di selezione del personale, gestione logistica o sanitaria), il personale interno e il RUP devono possedere le competenze per condurre la verifica di conformità all’AI Act, valutare l’assenza di bias e garantire la supervisione umana continuativa (human oversight).
D. Gare per Servizi Sanitari e Gestione delle Risorse Umane
Servizi per l’impiego (art. 48): l’ammissibilità dell’IA nei servizi al lavoro apre a capitolati di gara per piattaforme di matching e orientamento, imponendo nei requisiti tecnici stringenti garanzie di tracciabilità, trasparenza e non discriminazione algoritmica.
Sanità (art. 51): la formazione manageriale e clinica sull’IA diventerà elemento cardine per le commissioni di gara che valutano offerte tecniche per forniture ospedaliere, apparecchiature diagnostiche e software di telemedicina basati su modelli intelligenti.
7. Conclusioni e Raccomandazioni Operative
Per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, il D.Lgs. n. 179/2026 impone di:
Aggiornare i disciplinari tipo e i modelli di dichiarazione di segretezza, tenendo conto della specifica tutela accordata ad algoritmi e dataset dal novellato art. 98 del CPI;
Monitorare i decreti ministeriali sull’equo compenso entro i prossimi 12 mesi, al fine di verificare le modalità di computo dei compensi nei bandi per servizi intellettuali che impiegano IA;
Integrare nelle clausole contrattuali di esecuzione il principio di supervisione umana e il rispetto dei requisiti di trasparenza sanciti dalla disciplina eurounitaria per tutti i software algoritmici forniti alla Pubblica Amministrazione.
Intelligenza artificiale negli appalti pubblici
Dal funzionamento dei sistemi al quadro normativo, dall’acquisto di soluzioni IA alle simulazioni operative: responsabilità e nuove competenze del RUP
Qualificazione stazioni appaltanti: il corso è stato accreditato presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione nella categoria formazione “base” con decreto della Presidente della SNA n. 142 del 22 settembre 2026 (ID: 2670475)
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