Le novità in materia penale (procedurale) introdotte dal d.lgs. n. 186 del 2026: vediamo in cosa consistono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Confisca e processo penale: cosa cambia con il D.Lgs. 186/2026
È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 16/1072026 il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186 (d’ora in poi d.lgs. n. 186 del 2026), con cui la Compagine governativa ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la direttiva 2014/42/UE. Il Governo è delegato ad adottarlo ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in attuazione della delega contenuta nell’Allegato A, n. 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024); il termine per l’esercizio della delega è fissato al 23 luglio 2026” atteso che, come recita l’art. 1 di siffatto atto avente forza di legge, il “presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, di seguito denominata «direttiva»”.
Ciò posto, fermo restando che questo intervento legislativo “si inscrive nell’azione dell’Unione europea volta a rafforzare gli strumenti di aggressione patrimoniale nei confronti della criminalità organizzata e dei reati gravi elencati dall’articolo 2 della direttiva[1], al fine di reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi da reato, nella logica secondo cui «il crimine non paghi»”[2], nel presente scritto saranno esaminate le novità prevedute da siffatto atto avente forza di legge in materia penale (procedurale), considerato che, per effetto della normativa qui in commento, si sono voluti rafforzare “i poteri investigativi del pubblico ministero e quelli di coordinamento del procuratore nazionale antimafia”[3], oltre che introdurre “uno specifico obbligo decisorio in capo al giudice della condanna, prevedendo che già nel dispositivo della sentenza siano espressamente individuati i beni oggetto di confisca”[4], il che è stato fatto per dare attuazione all’“articolo 17 della direttiva, che impone l’adozione delle le misure necessarie per consentire il reperimento e l’identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca, reca alcune modifiche al codice di procedura penale”[5].
Premesso ciò, non resta che esaminare quei precetti normativi contemplati da questo decreto legislativo che riguardano per l’appunto la procedura penale. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Confisca dei beni: si rafforzano i poteri del procuratore nazionale antimafia
Per quanto attiene il codice di procedura penale, l’art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 186 del 2026 interviene sull’art. 371-bis cod. proc. pen. che, com’è noto, regolamenta l’attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e terrorismo, nella susseguente maniera: “Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 371-bis, al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le attività di cui al secondo e al terzo periodo anche al fine di individuare i beni di cui è consentita la confisca»”.
Pertanto, per effetto di questo innesto normativo, sono estesi “i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini dell’individuazione dei beni suscettibili di confisca, allo scopo di armonizzare il sistema, in relazione ai reati di sua attribuzione”[6], così “rafforzando i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis[7] e comma 3-quater[8] e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo”[9].
3. Nuovi poteri investigativi del PM per individuare i beni da confiscare
L’art. 3, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 186 del 2026 interviene invece sull’art. 430 cod. proc. pen. che, com’è risaputo, regola l’attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore, in questa maniera: “1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge.»; 2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»”.
Tal che, alla luce di queste modificazioni, da un lato, “viene introdotto il nuovo comma 1-bis all’interno del suddetto art. 430 c.p.p., che attribuisce al PM la facoltà di compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge”[10] visto che l’“intento è quello di “raggiungere” i beni o i proventi dell’attività delittuosa, indipendentemente dai tempi delle indagini, utilizzando il modello già sperimentato con la disposizione del terzo comma dell’articolo 648-quater del codice penale in materia di confisca dei beni nei reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio”[11], dall’altro, viene concepita una modifica di mero coordinamento “in quanto viene aggiunta al comma 2 dell’art. 430 c.p.p. la previsione per cui, oltre alla documentazione di cui al comma 1, nella segreteria del PM è immediatamente depositata anche tutta la documentazione attinente all’attività prevista dal neo introdotto comma 1-bis”[12].
4. Confisca per equivalente: il giudice deve individuare i beni nella sentenza
L’art. 3, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 186 del 2026 introduce una nuova disposizione codicistica, vale a dire l’art. 536-bis cod. proc. pen., intitolato “Disposizioni in materia di confisca per equivalente”, il quale statuisce quanto segue: “In tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna, individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca”.
Pertanto, per effetto di quanto sancito in tale precetto normativo di nuovo conio, è adesso stabilito “che nelle ipotesi in cui deve essere applicato l’istituto della confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna individua specificamente i beni di valore equivalente da sottoporre a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca”[13].
Ordunque, è stata concepita una norma giuridica di questo genere allo scopo di “facilitare l’esecuzione dell’ablazione, prevedendo che già nel dispositivo di sentenza siano espressamente individuati i beni oggetto di confisca”[14].
5. Sequestro delle criptovalute e confisca: le nuove regole operative
Il d.lgs. n. 186 del 2026 è intervenuto non solo sul codice di rito penale, ma anche in riferimento a talune norme attuative di questo codice.
In particolare, l’art. 4 di siffatto atto avente forza di legge (unitamente ad un altro articolo che esamineremo da qui a breve) ha modificato l’art. 86 disp. att. cod. proc. pen. (che, com’è notorio, disciplina la vendita o la distruzione delle cose confiscate) nei seguenti termini: “1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», all’articolo 86, al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di cui all’articolo 371-bis del codice di procedura penale anche per le finalità di cui al primo periodo.»”.
Di conseguenza, in “forza della novella introdotta, si prescrive che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sia d’ora innanzi tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento investigativo di cui all’art. 371-bis c.p.p. per i delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. anche nella fase “esecutiva” della confisca, ossia per l’individuazione dei beni da sottoporre a confisca per “equivalente” che non siano stati sottoposti già a sequestro ovvero per i quali non si sia ancora proceduto ad individuazione nell’ambito del provvedimento che ha disposto la confisca”[15].
In altri termini, “la norma in commento interviene sul comma 1-bis dell’art. 86, coordinando quest’ultima norma con le modifiche apportate dall’art. 371-bis, comma 1 c.p.p., in materia di attività del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ad opera dell’articolo 3, lett. a) del”[16] decreto legislativo qui in rassegna (e che abbiamo già esaminato in precedenza).
Ciò posto, sempre per quanto riguarda le norme attuative del codice di procedura penale, anche l’art. 12 del d.lgs. n. 186 del 2026 interviene su di esse nei seguenti termini: “1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», all’articolo 104 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), il segno di interpunzione «;» e’ sostituito dal seguente «.» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Agli strumenti finanziari digitali si applicano gli articoli 9 e 11 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2023, n. 52;»; b) al comma 1, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) sulle cripto-attività’, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, mediante trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, ivi inclusele chiavi crittografiche private, nel fondo di cui all’articolo 61,comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, in caso di impossibilità tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sulla cripto-attività da parte dell’autorità procedente. Il provvedimento è comunicato, ai fini dell’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del sequestro, all’emittente le cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE)2023/1114, e al prestatore di servizi eventualmente incaricato, dal destinatario del sequestro, della custodia e amministrazione delle stesse, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 15) e 16), lettera a), del medesimo regolamento, ove identificabili.»”.
Ebbene, fermo restando che sono state concepite tali norme giuridiche allo scopo di “coordinare l’ordinamento processuale con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 25 del 2023 (c.d. “Decreto FinTech”) in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale basati su tecnologie a registro distribuito (DLT) e di semplificazione della sperimentazione FinTech”[17], esaminando le novità previste da questo articolo 12 una per una, “la lettera a), modificando il comma 1, lettera e), del citato articolo 104 del decreto legislativo n. 271 del 1989, sul sequestro preventivo avente ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati, dispone che agli strumenti finanziari digitali si applicano le modalità di costituzione dei vincoli disciplinati dagli articoli 9 e 11 del decreto-legge n. 25 del 2023”[18], il che è stato fatto per “garantire l’effettivo spossessamento degli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo cautelare”[19].
Ciò posto, invece, la “successiva lettera b), con l’inserimento della nuova lettera e-ter) all’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989, prevede, quale nuova fattispecie di sequestro preventivo, quella avente ad oggetto cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114”[20] ossia, come recita questo stesso articolo 3, “una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Orbene, fermo restando che l’introduzione di questa previsione normativa “si pone in linea con l’impostazione sistematica della disciplina vigente, la quale affianca alle disposizioni generali in materia di sequestro preventivo, contenute nel Capo II del Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale (articoli 321 e ss.), una disciplina di dettaglio concernente le modalità di esecuzione
della misura cautelare reale, differenziata in relazione alla natura del bene oggetto del vincolo”[21], in “tale quadro, la disposizione [de qua] prevede che l’esecuzione del sequestro preventivo avente ad oggetto cripto-attività si realizzi mediante il trasferimento delle stesse, nonché dei relativi strumenti di accesso – ivi comprese le chiavi crittografiche private – al Fondo unico giustizia”[22] considerato oltre tutto che, in “relazione a quest’ultimo, un’ulteriore disposizione del provvedimento prevede l’istituzione di un apposito servizio di custodia delle cripto-attività sottoposte a sequestro preventivo (c.d. wallet), finalizzato ad assicurare l’effettiva apprensione, gestione e conservazione dei beni digitali oggetto del vincolo cautelare”[23], tenuto conto altresì del fatto che il “riferimento a “ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia e il controllo esclusivi sulle cripto-attività” è necessariamente riferibile alla complessità gestionale di tali asset finanziari, circostanza che comporta l’adozione di modalità eterogenee da parte delle autorità procedenti riguardo alle operazioni di esecuzione del sequestro, non uniformi, ma modulate per ogni singolo caso”[24].
Premesso ciò, esaminando nel dettaglio cosa contempla siffatto precetto normativo, per “quanto concerne le modalità di esecuzione della misura cautelare reale, la disposizione [in questione] precisa che l’esecuzione del sequestro preventivo avente ad oggetto le cripto-attività si realizza mediante: trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, ivi incluse le chiavi crittografiche private, al Fondo unico giustizia (articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008); ovvero[,] (…) in caso di impossibilità tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sulla cripto-attività da parte dell’autorità procedente”[25], tenuto conto altresì del fatto che sempre codesta statuizione di legge prevede altresì che “il provvedimento di sequestro sia comunicato, ai fini dell’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del sequestro, ai seguenti soggetti: all’emittente le cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1114[26]; e al prestatore di servizi eventualmente incaricato, dal destinatario del sequestro, della custodia e amministrazione delle stesse, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 15)[27] e 16)[28] lettera a), del medesimo regolamento, ove identificabili”[29].
6. Confisca e sequestri: quali effetti avrà la riforma sul processo penale?
Queste sono dunque le novità che connotano il decreto legislativo qui in commento sotto il versante penale (procedurale).
Non resta dunque che attendere di “vedere” come codesto atto avente forza di legge verrà applicato in sede giudiziale.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1.La presente direttiva si applica ai reati contemplati: dalla decisione quadro 2008/841/GAI; dalla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio; dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (33) e dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla decisione quadro 2002/946/GAI, e dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio; dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; dalla direttiva (UE) 2024/1226. 2.La presente direttiva si applica ai reati di cui all’articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI, commessi nel quadro di un’organizzazione criminale. 3.La presente direttiva si applica a qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell’Unione qualora tali atti ne prevedano l’applicazione a tali reati. 4.Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull’identificazione di beni strumentali, proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno”.
[2]Analisi tecnico-normativa riguardante lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in senato.it, p. 1.
[3]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 26.
[4]Ibidem, p. 26.
[5]Ibidem, p. 26.
[6]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 10.
[7]Secondo cui: “Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
[8]Per il quale: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
[9]Relazione tecnica riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 2.
[10]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 27.
[11]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 10.
[12]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 27.
[13]Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), agosto 2026, in senato.it, p. 3.
[14]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 10.
[15]Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), agosto 2026, in senato.it, p. 3.
[16]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 29.
[17]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 53.
[18]Ibidem, p. 53.
[19]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 15.
[20]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 55.
[21]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 16.
[22]Ibidem, p. 16.
[23]Ibidem, p. 16.
[24]Relazione tecnica riguardante lo schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (Atto di Governo n. 431), in camera.it, p. 6.
[25]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 56 e p. 57.
[26]Secondo cui: “Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (…) «emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività”.
[27]Alla stregua del quale: “Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (…) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59”.
[28]Per cui: “Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (…) «servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività: (…) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti”.
[29]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 431 (“Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”), 28 luglio 2026, in camera.it, p. 57.
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