ZES Agricola: tutte le regole aggiornate al 2026


La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42.”, conferma la centralità del settore agricolo nelle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, prorogando la ZES Agricola e ridefinendo le percentuali di credito d’imposta sugli investimenti. 

La Manovra dunque si inserisce nel solco delle politiche degli ultimi anni, confermando la volontà di avviare una trasformazione strutturale del comparto agricolo attraverso il sostegno all’innovazione, all’ammodernamento tecnologico e al rafforzamento della competitività. 

Tuttavia, accanto alle misure incentivanti per gli investimenti e quelle fiscali, legate alla fiscalità agevolata sulla determinazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, la Manovra non rinnova diversi strumenti di sostegno all’occupazione, riducendo il ventaglio di agevolazioni contributive disponibili per le imprese agricole e per quelle localizzate nelle ZES.

Prima di esaminare le misure previste dalla Manovra 2026 è utile una ricognizione preliminare della disciplina della ZES Unica che consenta di delineare meglio il perimetro normativo entro cui si inseriscono le misure della Manovra 2026, che interviene non solo sulla proroga e rimodulazione del credito ZES Agricola ma anche sulla conferma di ulteriori strumenti fiscali a sostegno delle imprese del comparto.


1) Cos’è la ZES Agricola

La ZES Agricola nasce nell’ambito della disciplina delle Zone Economiche Speciali introdotta dal D.L. 91/2017, successivamente confluite nella ZES Unica prevista dal D.L. 124/2023 convertito in legge n 161/2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. 

La finalità generale è favorire investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno attraverso crediti d’imposta e semplificazioni amministrative. 

La misura agevolativa, in particolare, riconosce un credito d’imposta per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. 

La disciplina attuativa è contenuta nel D.M. 17 maggio 2024 e nel D.M. 18 settembre 2024, che definiscono requisiti, spese ammissibili e modalità operative. 

Nel 2026, la ZES Agricola continua a rappresentare uno strumento strategico per sostenere:

  • ammodernamento delle imprese agricole,
  • innovazione tecnologica,
  • competitività delle filiere agroalimentari.

Ti potrebbero interessare i nostri utili fogli Excel:

Per approfondire i nostri pratici eBook:

2) ZES Agricola: beneficiari del credito d’imposta

Possono accedere al credito:

  • imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • imprese del settore forestale;
  • imprese della pesca e acquacoltura;
  • microimprese e PMI operanti nei medesimi comparti.

 Per beneficiare dell’agevolazione è necessario:

  • realizzare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica;
  • garantire il collegamento funzionale tra investimento e attività agricola o connessa;
  • rispettare i limiti e le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato;
  • acquisire la certificazione del revisore legale, obbligatoria ai sensi dell’art. 7, comma 14, del D.M. 17 maggio 2024, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Ti consigliamo anche i nostri applicativi:

Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it


3) ZES Agricola: la certificazione del revisore legale (obbligatoria)

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ZES Agricola, la normativa richiede una certificazione obbligatoria rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Dalle fonti emerge chiaramente che la certificazione del revisore è un requisito obbligatorio per accedere al credito d’imposta ZES Unica / ZES Agricola. Secondo il D.M. 17 maggio 2024, art. 7, comma 14:

“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.”

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione:

La certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).

La certificazione riguarda:

  • la veridicità delle spese sostenute;
  • la congruità delle spese rispetto alla normativa ZES;
  • la coerenza con la documentazione contabile;
  • la corretta imputazione delle spese ai beni agevolabili.

La certificazione costituisce un requisito essenziale per l’accesso al beneficio, come confermato anche dall’art. 5, comma 11, del D.M. 18 settembre 2024, che disciplina le modalità operative della misura.

Per le imprese non soggette a revisione legale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei revisori (D.Lgs. 39/2010).

Ti consigliamo anche i nostri applicativi:


Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it

4) Credito ZES Agricola: tutti i requisiti

Sono agevolabili:

  • macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o da realizzare;
  • beni strumentali nuovi funzionali all’attività agricola o agroalimentare;
  • investimenti capitalizzabili e iscritti nel bilancio dell’impresa.

Le spese devono essere sostenute nel periodo agevolato previsto annualmente (es. 1° gennaio – 15 novembre).

Il credito d’imposta è riconosciuto in percentuale sul costo degli investimenti ammissibili. Le aliquote sono aggiornate annualmente con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e, per il 2026, sono state rideterminate dalla Manovra con percentuali maggiorate e con l’introduzione di un bonus aggiuntivo del 14,6189% per le imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa, purché gli investimenti non abbiano fruito del credito “Transizione 5.0”.

Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda deve essere trasmessa:

  • tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale;
  • entro le finestre temporali stabilite annualmente.

L’Agenzia verifica la disponibilità delle risorse e comunica la percentuale effettivamente fruibile.


Modalità di fruizione del credito

Il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Per la compensazione deve essere utilizzato il codice tributo 7035, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025, relativo al credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica destinato alle imprese agricole (art. 16‑bis, D.L. 124/2023).

La normativa non prevede una data fissa di decorrenza per l’utilizzo del credito d’imposta ZES Agricola. Come chiarito dalla documentazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al credito ZES unica, il credito diventa utilizzabile solo dopo che l’Agenzia comunica all’impresa la percentuale effettivamente fruibile, determinata sulla base delle risorse disponibili. Da quel momento, il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 7035, istituito con Risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025.

5) Misure della Manovra 2026: proroga ZES e conferma agevolazioni fiscali

Definito il perimetro normativo della ZES Unica, si può ora analizzare il contributo della Manovra 2026, che rafforza il sostegno al settore agricolo attraverso la rimodulazione del credito ZES e la conferma di altre misure fiscali di rilievo. Un emendamento al DDL Bilancio 2026 interviene sugli artt. 95 e 96, rimodulando i tetti di spesa e ridefinendo le percentuali del credito d’imposta ZES Unica, con l’introduzione di un’integrazione pari al 14,6189% per le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione nel 2025.

Il settore agricolo è interessato da ulteriori novità, con percentuali di fruizione ricalibrate e la proroga delle agevolazioni per l’intero 2026, fermo restando il divieto di cumulo con le misure previste da ‘Transizione 5.0’.”

Come si legge nei commi da 438 a 452 dell’art. 1 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria.

Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa. 

Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028.

Nei successivi commi da 454 a 459 viene istituito uno specifico credito d’imposta del 40 per cento (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.


La Legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo contributo, in forma di credito d’imposta, destinato esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell’acquacoltura per l’acquisto di beni strumentali 4.0

La transizione dal sistema dei crediti d’imposta previsti dai piani ‘Transizione 4.0’ e ‘Transizione 5.0’ al nuovo regime di iperammortamento esclude infatti quelle imprese agricole che continuano a determinare il reddito imponibile sulla base dei valori catastali (reddito dominicale e agrario) e non secondo le regole del reddito d’impresa

Per colmare tale divario, la Manovra introduce un incentivo che ricalca in larga parte l’impianto del precedente piano ‘Transizione 4.0’, consentendo anche agli agricoltori di investire nelle tecnologie abilitanti degli allegati A e B della legge 232/2016, con un’aliquota pari al 40% ma con un budget complessivo fissato ad appena 2,1 milioni di euro, lasciando aperti diversi dubbi sulla reale portata dell’intervento. 

La misura infatti è prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

L’emendamento, non trascurando dunque il settore primario, interviene in particolare sull’articolo 96 del DDL Bilancio andando a rideterminare le percentuali di fruizione che erano state precedentemente fissate con il Provv. AE 12 dicembre 2025 n. 570047. 


Al comma 460, infatti, è prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella Zes Unica (articolo 16-bis comma 1 del Dl n. 124/2023). In particolare, le percentuali dell’agevolazione già stabilite lo scorso 12 dicembre vengono così rideterminate:

  • nella misura del 58,7839% per le PMI (in luogo del precedente 15,2538%), con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale;
  • nella misura del 58,6102% (in luogo del precedente 18,4805%) con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale. Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.

La Manovra, come detto sopra, introduce inoltre un bonus aggiuntivo del 14,6189% per le imprese che hanno inviato correttamente la comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, essenziale per accedere al credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti 2025, purché gli investimenti non abbiano beneficiato del credito “Transizione 5.0.

Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026.

Gli operatori dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e devono poi comunicare dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello già approvato per il 2025, con le stesse modalità di trasmissione.

Al comma 15 vengono prorogate, per il 2026, le franchigie Irpef previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap):


  • 100 per cento, fino a 10 mila euro
  • 50 per cento, superiore a 10 mila euro e fino a 15 mila euro.

Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge n. 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale.

Il quadro degli incentivi occupazionali nel settore agricolo dopo la Manovra 2026

Il quadro degli incentivi occupazionali delineato dalla Manovra 2026 richiede una lettura sistematica, soprattutto per le imprese agricole chiamate a orientarsi tra misure prorogate, strumenti non confermati e nuovi interventi selettivi. Mentre la stabilizzazione del lavoro occasionale agricolo mediante voucher rappresenta un istituto confermati con continuità, lo stesso non può dirsi invece per gli incentivi alle assunzioni introdotti dal D.L. 60/2024 (giovani NEET, donne svantaggiate e assunzioni nelle ZES), che cessano al 31 dicembre 2025. La Manovra introduce, in compenso, un nuovo incentivo occupazionale per le aree ZES Unica (commi 153–155, L. 199/2025), applicabile anche alle imprese agricole, la cui operatività è tuttavia subordinata al monitoraggio delle risorse residue. Ne emerge un sistema frammentato, nel quale la corretta individuazione delle misure attivabili e la verifica dei limiti di cumulabilità assumono un rilievo determinante per evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea. Da quanto emerge la Manovra 2026 concentra in misura prevalente le risorse sulla leva del capitale, privilegiando gli strumenti destinati a sostenere gli investimenti e riducendo, parallelamente, gli interventi riconducibili alla leva del lavoro. Tale impostazione determina un ampliamento delle opportunità di investimento per le imprese, soprattutto attraverso il sostegno ai processi di transizione ecologica e tecnologica e il consolidamento della competitività delle filiere territoriali, ma comporta al contempo una contrazione degli strumenti diretti a favorire nuova occupazione, con il rischio di un rallentamento dei processi di crescita occupazionale soprattutto nelle aree interne e nei territori caratterizzati da minore densità produttiva dove l’assenza di incentivi specifici rischia infatti di limitare la capacità delle imprese di inserire personale qualificato e il costo del lavoro rappresenta una variabile particolarmente sensibile.

La proroga della ZES Agricola e la rimodulazione delle percentuali di credito d’imposta spettante rappresentano una misura importante per il 2026, capace di sostenere investimenti e innovazione nel settore agricolo. Tuttavia, la riduzione degli incentivi occupazionali introduce un elemento di criticità che potrebbe incidere sulla crescita del comparto, soprattutto nelle regioni più fragili.

Le trasformazioni in atto, anche di natura geopolitica, impongono alle imprese agricole di adottare strategie di investimento più consapevoli e di sviluppare competenze capaci di integrare innovazione, sostenibilità e gestione del rischio. La pluralità degli strumenti agevolativi oggi disponibili – dalla ZES Unica alle misure di Transizione 5.0, passando per Agricoltura 4.0, nuovo iperammortamento e alle altre agevolazioni fiscali confermate dalla Manovra 2026 – richiede un’attenta valutazione delle scelte da compiere, soprattutto in relazione ai limiti di intensità di aiuto e alle regole di cumulabilità. In tale quadro, i professionisti della consulenza svolgono un ruolo determinante nell’accompagnare le imprese verso decisioni informate, nell’ottimizzazione delle opportunità e nella prevenzione dei rischi connessi a un utilizzo non corretto degli incentivi. 


Si prospetta uno scenario in cui il ruolo del consulente diventa centrale: non solo interprete della norma, ma guida strategica per le imprese che devono orientarsi tra opportunità, vincoli e scelte di investimento.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 FISCOeTASSE.com

Source link

Di