15 Lug Il decreto sul “salario giusto”: struttura, obiettivi, criticità e nodi irrisolti della rappresentanza
Il decreto 1° maggio 2026 interviene sul tema del lavoro povero e della tutela retributiva senza introdurre un salario minimo legale, scegliendo invece di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva.
La norma individua nel trattamento economico complessivo (TEC) previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il parametro per definire il “salario giusto”. L’obiettivo è contrastare i contratti pirata e garantire retribuzioni adeguate, in linea con l’articolo 36 della Costituzione.
La struttura applicativa della riforma
Il decreto richiede una complessa architettura di accordi successivi. Come chiarito nel documento, «alla legge dovranno seguire accordi quadro tra le confederazioni datoriali… a questo dovrà seguire un accordo interconfederale… come ultimo passo vi saranno gli accordi di categoria» . Questi livelli serviranno a definire il TEC, eliminare sovrapposizioni tra settori e orientare l’applicazione della norma, considerando che molte imprese non adottano il contratto del proprio settore per ragioni economiche o organizzative.
Le posizioni delle parti sociali
Le reazioni alla riforma sono differenziate. La CISL esprime un giudizio positivo, pur segnalando criticità come l’adeguamento dei contratti scaduti. La CGIL mantiene una posizione più critica, sostenendo che salario minimo legale e contrattazione collettiva possano convivere e ribadendo la necessità di una disciplina legislativa della rappresentanza. La UIL accoglie favorevolmente il principio del salario giusto.
Sul fronte datoriale prevale un orientamento favorevole: Confindustria apprezza gli incentivi all’occupazione e la disciplina sui rinnovi; Confcommercio e Confimi sostengono il rafforzamento della contrattazione, pur richiamando il pluralismo sindacale; Confartigianato è positiva ma critica sull’automatismo dell’adeguamento retributivo; Confcooperative valorizza il richiamo all’articolo 36, pur vedendo la riforma più come consolidamento della contrattazione che come cambiamento del modello salariale.
Nel complesso emerge «un consenso abbastanza ampio sull’obiettivo di ridurre la diffusione dei contratti pirata» , pur con questioni ancora irrisolte.
Le criticità applicative
Un primo problema riguarda l’effettività della norma nei settori con bassa presenza sindacale. Il documento ricorda che già il Codice degli Appalti prevedeva un “giusto salario”, ma la norma è rimasta inapplicata. Senza controlli efficaci di ispettorato e INPS, il rischio è che anche il nuovo salario giusto non venga rispettato.
Un secondo nodo riguarda i rinnovi contrattuali. L’adeguamento automatico del TEC al 50% dell’IPCA dopo nove mesi attenua la perdita di potere d’acquisto, ma non risolve i ritardi nei rinnovi né garantisce il recupero dell’inflazione accumulata. La dinamica salariale continuerà a dipendere dalla capacità delle parti sociali di negoziare tempestivamente.
Il problema della rappresentatività
Il tema più complesso è la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali. Il decreto attribuisce centralità ai contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma non definisce criteri legislativi univoci. L’articolo 7, comma 2, elenca parametri come settore, categoria, attività prevalente, dimensione e natura giuridica dell’impresa, ma il documento sottolinea che «l’articolo non è molto chiaro su come si identificano il settore… e come si definiscano la categoria e la natura giuridica delle imprese» .
Sul fronte sindacale, CGIL, CISL e UIL sono quasi ovunque le organizzazioni più rappresentative, e gli accordi del 2013–2014 con Confindustria definiscono criteri precisi basati su iscritti e RSU. Tuttavia, gli accordi interconfederali non hanno forza di legge e non vincolano soggetti non firmatari. Inoltre, la definizione dei settori tramite codici Ateco — oltre 3.200 — rischia di generare ulteriori incertezze.
Sul fronte datoriale, la situazione è ancora più frammentata: Confindustria, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti e molte altre associazioni hanno confini sovrapposti. L’adesione è volontaria e spesso motivata da differenze contributive, con imprese industriali iscritte all’artigianato. Il documento cita casi emblematici: IBM Italia applica il contratto dei metalmeccanici pur essendo un’azienda di servizi; Italo non applica il contratto di Federtrasporto; molte catene alberghiere sono in Confindustria mentre la maggioranza degli hotel è in Federalberghi.
Il rischio di incertezza e il ruolo della giurisprudenza
L’individuazione del contratto di riferimento continuerà a poggiare su accordi interconfederali, dati CNEL e orientamenti giurisprudenziali, con margini di incertezza. Il documento avverte che una disciplina legislativa della rappresentanza, come prevista dall’articolo 39, congelerebbe gli equilibri e renderebbe “incontestabili” le posizioni delle grandi organizzazioni, riducendo concorrenza e vitalità.
La soluzione, secondo il testo, richiede responsabilità delle parti sociali. In caso contrario, sarà la magistratura a decidere caso per caso. E si evidenzia che imporre per legge l’applicazione del TEC di un contratto non scelto dall’impresa rischierebbe di violare l’articolo 39, comma 1, sulla libertà sindacale.
Conclusione
Il decreto rappresenta un tentativo di rafforzare la contrattazione collettiva e contrastare i contratti pirata, ma lascia aperti nodi strutturali: rappresentatività, frammentazione contrattuale, ritardi nei rinnovi, incertezza settoriale. La sua efficacia dipenderà dalla capacità delle parti sociali di cooperare e dall’azione di controllo delle istituzioni. In assenza di una soluzione organica, il rischio è che molte questioni vengano risolte in sede giudiziaria.
fonte: Osservatorio CPI
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Umberto De Santis
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