L’indennità di disoccupazione Naspi percepita dai lavoratori a seguito del licenziamento non deve essere restituita all’Inps se il giudice, all’esito del procedimento giudiziale, ordina la reintegrazione e il versamento dell’indennità risarcitoria
Immaginate di aver vinto.
Il giudice scrive che il licenziamento era illegittimo e ordina all’azienda di riprendervi. Sulla carta è finita bene. Poi arriva il momento in cui bisogna decidere davvero, e la decisione è questa: rimettersi la giacca, tornare in quel parcheggio, salire quelle scale, timbrare, entrare nella stanza dove ci sono ancora le stesse persone. Quelle che vi hanno mandato via. Quelle che per anni, in giudizio, hanno pagato degli avvocati per spiegare a un tribunale che non valevate niente. Bisogna salutarle, e poi lavorarci insieme, e poi farlo di nuovo il giorno dopo.
La legge sa che quasi nessuno lo fa. E infatti ha messo un prezzo: quindici mensilità.
L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, al terzo comma, dà al lavoratore reintegrato la facoltà di chiedere, al posto del rientro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione. Va chiesta entro trenta giorni. È irrevocabile, e nel momento in cui viene chiesta il rapporto di lavoro si scioglie. Vale la pena aggiungere un dettaglio che nessuno racconta: quelle quindici mensilità non sono soggette a contribuzione previdenziale. Sono soldi che arrivano sul conto e non lasciano traccia sulla pensione.
C’è una parola, in tutta questa storia, che merita di essere guardata da vicino. Reintegrare viene da integer, intatto. Reintegrare significa restituire l’integrità, rimettere le cose come stavano, come se il colpo non fosse mai arrivato. È una promessa che nessuna sentenza al mondo può mantenere, e il legislatore, scrivendo il comma successivo, lo ha ammesso: se non ce la fai a tornare intatto, ecco quanto vale non tornare.
La vicenda decisa quest’anno riguarda due persone licenziate in una procedura collettiva. Per un lungo periodo, senza lavoro, hanno percepito la NASpI. Poi il giudice ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione. Loro hanno scelto le quindici mensilità. A quel punto è arrivato l’INPS, che ha chiesto indietro tutta la disoccupazione versata negli anni precedenti e ha smesso di pagare quella successiva. Nei due gradi di merito i lavoratori hanno perso.
La Corte di cassazione, con la sentenza 24981 depositata il 3 settembre 2026, ha tagliato la questione in due, e la linea di taglio è la cosa più interessante che ci sia in questa storia.
Da una parte c’è il ripristino de iure: quello che accade nel mondo dei documenti, quando una sentenza dichiara che il licenziamento non c’è mai stato e che il rapporto, giuridicamente, non si è mai interrotto. Dall’altra c’è il ripristino di fatto: quello che accade quando qualcuno rientra davvero, riprende a lavorare, riprende a essere pagato. Le Sezioni Unite, con la sentenza 23476 del 2025, avevano già stabilito che a contare è il secondo. Non basta che il rapporto risorga sulla carta: bisogna che risorga nella vita.
Da qui le due conclusioni. La NASpI incassata tra il licenziamento e la sentenza non va restituita, perché in quegli anni quelle persone erano senza lavoro e senza stipendio davvero, e la sentenza arrivata dopo non le ha nutrite retroattivamente. Ma dal giorno in cui hanno esercitato l’opzione la NASpI si interrompe, perché con quell’atto hanno sciolto loro il rapporto, e non si trovano più in uno stato di disoccupazione involontaria.
Sul primo punto non c’è granché da discutere: chiedere indietro i soldi mangiati durante anni di causa sarebbe stato un modo elegante per far pagare al lavoratore il torto subito. La Corte costituzionale, del resto, aveva già indicato quella direzione.
Il secondo punto è più duro, e merita di essere guardato senza sconti da entrambe le parti. La legge chiama volontaria una scelta compiuta tra due cose che nessuno avrebbe voluto: tornare da chi ti ha cacciato, oppure prendere i soldi e chiudere. Chiamarla libera è una finzione, e tutti quelli che sono passati di lì lo sanno. Ma bisogna anche riconoscere l’argomento opposto, che non è irragionevole: se lo Stato continuasse a pagare la disoccupazione a chi si è visto riaprire la porta e ha preferito non entrarci, finirebbe per finanziare con soldi pubblici una scelta privata, che nel frattempo è già stata pagata dall’azienda con quindici mensilità. Il confine doveva essere messo da qualche parte. È stato messo lì.
Ne discende una regola pratica che vale più di ogni commento: chi ottiene la reintegrazione deve fare i conti prima, non dopo. Trenta giorni, decisione irrevocabile, sussidio che si ferma quel giorno, contributi che su quelle quindici mensilità non maturano. Il conteggio va fatto sul tavolo di cucina, con un foglio, prima di firmare.
Resta la questione che il diritto non può risolvere, ed è quella per cui l’articolo 18 esiste in questa forma.
Nel Vangelo di Giovanni c’è una scena che è, a tutti gli effetti, una reintegrazione. Pietro aveva rinnegato tre volte, in un cortile, davanti a un fuoco, dicendo che quell’uomo non lo conosceva proprio. Dopo, sulla riva del lago, Gesù non gli consegna un documento e non dichiara nulla. Accende un fuoco, cuoce del pesce, lo fa mangiare, e poi gli chiede tre volte se gli vuole bene. Tre volte, una per ogni rinnegamento. Pietro alla terza si secca, e proprio lì la faccenda si chiude.
Non c’è nessun ripristino de iure. C’è una colazione.
Nella parabola del figlio che se n’era andato accade lo stesso: quando il ragazzo torna, il padre gli corre incontro prima ancora che finisca il discorso preparato, e la riabilitazione è fatta di oggetti concreti, un anello, i sandali, un vitello. L’anello è un atto giuridico, restituisce autorità e firma. Ma arriva dentro un abbraccio, e senza quello sarebbe stato soltanto un gioiello.
Il nostro ordinamento può ordinare a un datore di lavoro di riaprire la porta. Non può ordinargli di correre incontro a nessuno. È per questo che la reintegrazione, nei fatti, quasi non si vede: la sentenza restituisce il posto, non il rapporto, e il posto senza il rapporto è una stanza in cui si sta male otto ore al giorno.
Quindici mensilità sono la cifra che il nostro sistema ha stabilito per una porta che resta aperta e che nessuno attraversa.
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