La maxi-sanzione per lavoro sommerso rappresenta uno degli strumenti più incisivi previsti dall’ordinamento per contrastare l’impiego di lavoratori subordinati non regolarmente assunti.
La misura, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 e successivamente riformulata dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, colpisce direttamente il datore di lavoro che utilizza personale senza aver effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’istituto assume particolare rilevanza pratica in quanto la sanzione si aggiunge alle ulteriori conseguenze amministrative, contributive e assicurative derivanti dall’irregolare instaurazione del rapporto di lavoro.
Con il D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, il legislatore ha ulteriormente rafforzato il sistema sanzionatorio prevedendo un aumento del 10% degli importi applicabili dal 2 marzo 2024.
In sintesi i 5 aspetti fondamentali da conoscere per l’applicazione della disciplina
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1) Quando si applica la maxi-sanzione, quale disciplina è applicabile?
La maxi-sanzione trova applicazione nei confronti del datore di lavoro che impiega lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione.
L’ambito di applicazione comprende:
- datori di lavoro privati;
- enti pubblici economici;
- lavoratori italiani e stranieri;
- lavoratori minorenni.
Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il presupposto dell’illecito non è rappresentato dalla semplice irregolarità contrattuale, bensì dall’omessa comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
ATTENZIONE sulla decorrenza della disciplina, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il regime introdotto dal D.Lgs. n. 151/2015 si applica alle condotte illecite commesse dal 24 settembre 2015.
Particolare attenzione però deve essere prestata ai casi in cui il lavoro nero sia iniziato prima di tale data e sia proseguito successivamente.
Poiché l’illecito ha natura permanente, trova applicazione la disciplina vigente al momento della cessazione della condotta, con conseguente applicazione del nuovo regime sanzionatorio all’intero periodo accertato.
2) Gli importi della maxi-sanzione dal 2 marzo 2024
L’art. 29, comma 3, del D.L. n. 19/2024 ha disposto l’aumento del 10% delle sanzioni previste per il lavoro sommerso.
La misura continua a essere articolata in tre fasce di gravità, determinate sulla base della durata dell’impiego irregolare.
Durata dell’impiego irregolare Sanzione per ciascun lavoratore
- Fino a 30 giorni di lavoro effettivo da € 1.950 a € 11.700
- Da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo da € 3.900 a € 23.400
- Oltre 60 giorni di lavoro effettivo da € 7.800 a € 46.800
La sanzione si applica per ciascun lavoratore irregolare e si cumula con gli ulteriori recuperi contributivi e assicurativi.
3) Le aggravanti e le ulteriori maggiorazioni
La disciplina prevede anche una maggiorazione del 20% degli importi sanzionatori qualora il lavoro sommerso riguardi categorie considerate particolarmente meritevoli di tutela.
L’aumento opera nei casi di impiego di:
- lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- lavoratori con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato;
- minori non in età lavorativa;
- beneficiari dell’Assegno di inclusione;
- beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.
Tabella delle maggiorazioni
|
Fattispecie |
Maggiorazione |
|
Lavoratori stranieri irregolari |
+20% |
|
Minori non in età lavorativa |
+20% |
|
Beneficiari Assegno di inclusione |
+20% |
|
Beneficiari Supporto formazione e lavoro |
+20% |
4) Quanto cosa la violazione ?- Recupero dei contributi e sanzioni civili
La maxi-sanzione non esaurisce le conseguenze economiche derivanti dall’accertamento del lavoro nero.
Restano infatti dovuti:
- i contributi previdenziali omessi;
- i premi assicurativi INAIL;
- le relative sanzioni civili.
A seguito delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni non trova più applicazione l’incremento automatico del 50% delle sanzioni civili precedentemente previsto per i lavoratori irregolari.
Le sanzioni contributive vengono pertanto determinate secondo il regime ordinario disciplinato dall’art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000.
In sintesi: quanto può costare il lavoro nero all’impresa?
- Fino a € 46.800 per ogni lavoratore irregolare.
- Maggiorazione del 20% per minori e lavoratori stranieri irregolari.
- Recupero integrale di contributi e premi omessi.
- Applicazione delle sanzioni civili previdenziali.
- Possibilità di riduzione tramite diffida e regolarizzazione.
- Sanzioni applicate singolarmente per ciascun lavoratore accertato.
5) Diffida e riduzione della sanzione – Come regolarizzare
Diffida e riduzione della sanzione
Uno degli aspetti di maggiore interesse per le imprese è rappresentato dalla possibilità di accedere alla procedura di diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
La diffida consente al datore di lavoro che provvede tempestivamente alla regolarizzazione di essere ammesso al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
La procedura non è applicabile nei casi di:
• lavoratori stranieri irregolari;
• minori non in età lavorativa.
Per adempiere correttamente alla diffida il datore di lavoro deve procedere alla regolarizzazione del rapporto mediante:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto a tempo indeterminato part-time con riduzione dell’orario non superiore al 50%;
• contratto a tempo determinato a tempo pieno di durata non inferiore a tre mesi.
È inoltre necessario mantenere il lavoratore in servizio per almeno tre mesi.
La prova dell’avvenuta regolarizzazione, unitamente al pagamento delle retribuzioni, dei contributi, dei premi assicurativi e delle sanzioni dovute, deve essere fornita entro 120 giorni dalla notifica del verbale ispettivo.
Le indicazioni ministeriali hanno inoltre chiarito che il contratto di lavoro intermittente non può essere utilizzato ai fini della regolarizzazione.
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