#Finsubito news dalla rete – cosa metterci per un litorale bene comune


Che cosa il bando-tipo nazionale decide già, che cosa lascia ai Comuni, quattro scelte chiave da cui dipende tutto il resto e di cui non si parla, malgrado l’urgenza.

Il primo articolo di questa serie elencava dieci obiettivi che un’amministrazione può porsi per un litorale bene comune, attraverso la gestione dei bandi previsti dalla Bolkestein per il 2027. I tre successivi hanno portato i dati: quanta spiaggia è occupata e perché la perimetrazione decide l’esito del test di scarsità, quanto vale il litorale e quanto ne incassa il pubblico, chi ci lavora e per quanti mesi. Questo articolo chiude il cerchio.

Nel frattempo sono intervenute delle novità. Quando la serie è cominciata, a settembre, un bando-tipo nazionale non esisteva. Il 30 settembre la bozza è arrivata in Conferenza Unificata, il 1° ottobre ne è circolata una seconda versione. Il 22 ottobre lo schema è arrivato in Conferenza Unificata al settimo punto dell’ordine del giorno, e il parere è stato rinviato. Al momento in cui questo articolo esce, dunque, il bando-tipo esiste ma non è ancora stato approvato.

Nell’attesa, vediamo ora che cosa la bozza di bando decide già, che cosa lascia ai Comuni, e che cosa nessuno non può fare. Obiettivo per obiettivo, è questo il quadro.

I dieci obiettivi alla prova del bando-tipo

1. Accessibilità fisica ed economica delle spiagge

Il bando-tipo: dieci punti su cento all’accessibilità universale, e requisiti minimi come condizione di ammissione: almeno un servizio igienico adattato, una doccia con spazio di manovra, percorsi complanari e passerelle larghe almeno un metro e venti fino alla battigia.

Resta al Comune: la quota di arenile libero, che il bando-tipo non fissa, dichiarata e verificabile. E l’accessibilità economica, su cui il bando-tipo tace del tutto: quote di offerta a prezzo calmierato vanno scritte dai Comuni.

2. Sicurezza e servizi sulle spiagge libere

Il bando-tipo: li elenca fra le prestazioni a favore della collettività — pulizia delle spiagge libere limitrofe, salvamento o adesione ai piani comunali, posa e manutenzione dei gavitelli (boe), corridoi di accesso per le persone con disabilità — e lascia all’ente la scelta fra obbligo e criterio premiale.

Resta al Comune: tutto il contenuto — quali tratti, quale estensione, obbligo o punteggio. La gestione in forma consortile fra più concessioni contigue resta una scelta locale, probabilmente la migliore in tratti di spiaggia lunghi.

3. La spiaggia dodici mesi l’anno

Il bando-tipo: sedici punti su cento a «offerta turistica e destagionalizzazione»: il blocco più pesante dopo la capacità dell’operatore.

Resta al Comune: i sottocriteri, che non ci sono. Premiare i mesi effettivamente contrattualizzati e non le promesse di apertura.

4. Rinaturalizzazione e amovibilità

Il bando-tipo: quindici punti a «tutela ambientale, sostenibilità, economia circolare», e computa fra gli investimenti ammissibili le strutture facilmente rimovibili.

Resta al Comune: la clausola decisiva, che nella bozza non c’è — amovibilità reale e verificata, obbligo di ripristino alla scadenza, nessuna sanatoria per l’esistente. È la clausola più importante dell’intero bando perché determina tre cose insieme — il regime del canone, l’indennizzo dovuto all’uscente e la durata necessaria.

5. Adattamento al calore

Il bando-tipo: niente di specifico; ombra e microclima rientrano, se vi rientrano, nei dieci punti sulla qualità delle strutture.

Resta al Comune: richiedere ombra, alberature e punti d’acqua come standard, non come premio.

6. Equilibrio economico delle imprese

Il bando-tipo: rende obbligatorio il piano economico-finanziario a corredo dell’offerta — conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa e indici di bancabilità — e consente agli enti di riaggregare i lotti senza vincolo delle estensioni attuali.

Resta al Comune: la dimensione dei lotti, cioè la decisione. Da motivare con simulazioni e non con l’eleganza della mappa: a Porto San Giorgio diciannove concessioni su sessantotto hanno un fronte mare di esattamente venticinque metri e il fronte mediano è di trentaquattro.

7. Contrasto alla concentrazione delle concessioni

Il bando-tipo: prevede limiti al numero di lotti aggiudicabili allo stesso operatore, sia in partecipazione sia in aggiudicazione, e nel punteggio toglie un punto per ogni concessione già detenuta nel territorio. I valori numerici li fissa l’ente.

Resta al Comune: i valori numerici, e tre strumenti che nella bozza non compaiono: il vincolo di non contiguità fra lotti, una nozione ampia di «medesimo concorrente» che comprenda il controllo societario e familiare, e il divieto temporaneo di cessione e voltura.

8. Qualità del lavoro

Il bando-tipo: quindici punti a «politiche sociali e lavoro», con i sottocriteri rimessi all’ente; e requisiti di ammissione veri su lavoro irregolare e collocamento obbligatorio dei disabili.

Resta al Comune: la clausola sociale, che nella bozza non c’è. Agganciata alla concessione e non al codice di attività — il 28% delle concessioni fermane è in capo a imprese classificate come alberghi, bar o ristoranti — e formulata come obbligo di assorbimento prioritario compatibile con l’organizzazione del nuovo gestore. Serve perché il diritto di precedenza che la legge dà allo stagionale vale solo verso il medesimo datore di lavoro: al cambio di concessionario svanisce.

9. Canone come misura del valore

Il bando-tipo: calcola il canone di ciascun lotto sulla superficie scoperta, su quella coperta e su quella pertinenziale, tenendo conto della valenza turistica dell’area. E riduce il rialzo sul canone a tre punti su centodieci.

Resta al Comune: l’accertamento della classificazione delle superfici, che non è una facoltà ma un dovere. Visto che la gara non alzerà il canone, è l’unica leva che resta — perché può far aumentare di molto il canone.

10. Trasparenza e coordinamento

Il bando-tipo: uniforma requisiti, criteri e schemi di valutazione. Sulla pubblicazione dei dati non chiede nulla ai Comuni.

Resta al Comune: pubblicare i registri delle concessioni, dei canoni e dei piani di spiaggia: nessuno dei sei Comuni costieri lo fa. E lo schema condiviso tra i Comuni della Costa dei Borghi su lotti, durata e criteri, che nessun bando-tipo può sostituire, perché riguarda ventuno chilometri di costa continua divisi fra sei amministrazioni.

Le due cose che nessuno può fare e le decisioni-chiave

Vanno dette con la stessa chiarezza. Nessun bando può destinare il canone ai Comuni: il gettito è dello Stato, e per il dieci per cento della Regione Marche che applica l’imposta regionale. Nessun bando può creare lavoro stabile in un’attività stagionale: può allungare la stagione, premiare la continuità, agganciare la formazione — margini reali ma limitati.

Prima decisione chiave: la durata della concessione

La legge fissa la durata fra cinque e vent’anni e la lega a un criterio, non a una scelta politica: deve essere «pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti». Questo ha una conseguenza che molti bandi scoprono tardi. Se il bando impone l’amovibilità reale e il ripristino dei luoghi alla scadenza — e dovrebbe — allora l’investimento va ammortizzato interamente entro la durata, perché alla fine non resta nulla.

Dall’analisi economico-finanziaria che abbiamo fatto su una concessione tipo, sotto i dodici anni non ha interesse a entrare chi deve rilevare gli impianti esistenti pagando l’indennizzo all’uscente; chi deve ricostruirli non rientra nemmeno in venti. Tradotto: una durata breve non è neutrale, favorisce gli operatori in carica.

Qui sta una tensione che va affrontata. Lo stato erosivo spinge verso durate brevi: impegnare per vent’anni un tratto dove la riva arretra è imprudente, e il 50,6% del litorale di Porto Sant’Elpidio è in arretramento. L’ammortamento degli investimenti spinge verso durate lunghe. Le due spinte si conciliano differenziando la durata per tratto, lunga dove la costa è stabile — ad Altidona e Campofilone non si registra arretramento — e breve dove arretra, con l’investimento indirizzato verso ciò che si può spostare. E con una clausola di adeguamento che leghi il perimetro della concessione all’evoluzione fisica del tratto, così che l’arretramento della riva non apra un contenzioso indennitario.

La bozza di bando-tipo prospetta due modelli alternativi: la durata fissata dall’ente nella scheda del lotto, oppure determinata dopo l’aggiudicazione in base al piano economico-finanziario di chi vince. La differenziazione per tratto funziona solo nel primo modello, e il tetto va fissato secondo noi prima della gara.

C’è poi una seconda ragione per cui l’amovibilità è la clausola più importante, ed è economica. Nella bozza l’indennizzo all’uscente copre gli investimenti non ancora ammortizzati alla scadenza, più un’equa remunerazione sull’ultimo quinquennio: se le opere sono davvero amovibili e il ripristino è obbligatorio, alla scadenza non resta nulla da acquisire e l’indennizzo tende a zero. Più basso il biglietto d’ingresso per chi entra, minore la pretesa di chi esce, più corta la durata necessaria. Amovibilità, indennizzo e durata sono la stessa decisione.

Su un punto, però, i Comuni non possono fare da soli. Il criterio per calcolare quell’indennizzo è rimesso a un decreto del Ministero delle infrastrutture. A oggi quel decreto non c’è, e le associazioni di categoria sostengono che senza di esso i bandi siano illegittimi. Che abbiano ragione o no, è un contenzioso che i Comuni potrebbero trovarsi addosso.

Seconda decisione chiave: quanti lotti, e dove passa il confine

È la scelta che la bozza apre invece di chiuderla, e pesa quanto la durata. Gli enti concedenti non sono vincolati a mantenere le attuali estensioni delle concessioni e possono riunirne più di una in un unico lotto, con l’indennizzo dovuto a tutti gli uscenti. Lotti accorpati possono mettere in difficoltà i piccoli operatori uscenti. Nella direzione opposta, lotti troppo piccoli non reggono il piano economico-finanziario che la stessa bozza rende obbligatorio. Ogni soluzione scelta dai Comuni deve essere motivata con simulazioni.

Terza decisione chiave: la misura dei canoni

Sul canone si confondono abitualmente tre cose diverse, e distinguerle è decisivo.

La prima è il canone di legge, che il Comune non può graduare — curiosamente lo può fare per laghi e fiumi. Le misure unitarie sono fissate per decreto e vanno da 0,93 euro al metro quadro per la sabbia scoperta a 4,13 per gli impianti di difficile rimozione. Va aggiunto che il decreto annuale di aggiornamento per il 2026 non risulta emanato, e che i canoni registrati nel sistema informativo del demanio non sono allineati al minimo vigente: la base d’asta nascerà da quei registri.

La seconda è la classificazione delle superfici, che non è una facoltà ma un dovere — e qui c’è la partita più grossa dell’intero bando. Dal 2007 le pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali, cioè i bar e i ristoranti ospitati in strutture devolute allo Stato, pagano un canone calcolato sui valori di mercato: a Porto San Giorgio circa ottanta euro al metro quadro all’anno, contro i due che si pagano oggi. Nelle ventisette concessioni sangiorgesi per le quali il Ministero pubblica la geometria, ventitré hanno un canone unitario fra 1,87 e 2,75 euro e in nessuna compare una componente di mercato. Venti pertinenze commerciali da duecento metri quadrati raddoppierebbero il canone dell’intero comune. Il canone posto a base d’asta dipende da quella classificazione, e il bando va pubblicato entro il 30 giugno 2027: prima di allora le superfici vanno accertate, superficie per superficie e destinazione per destinazione, come la Corte di cassazione ha chiarito nel 2024.

La terza è il rialzo offerto in gara. Il decreto del 2024 lo mette al primo posto fra i criteri di aggiudicazione, e sulla carta è lo strumento più diretto per riallineare il corrispettivo al valore. Ma la bozza di bando-tipo lo ha quasi annullato: l’offerta tecnica vale cento punti, quella economica al massimo dieci, e dentro quei dieci il parametro principale non è il canone ma il rialzo sull’indennizzo dovuto all’uscente. Il rialzo sul canone vale solo tre punti su centodieci.

Se l’obiettivo era proteggere gli operatori più deboli, questo non sembra essere stato raggiunto: il concorrente al bando finanziariamente più forte può vincere pagando un indennizzo e cauzioni più alti e grazie a maggiori indici di bancabilità (affidabilità) del piano economico-finanziario. È qui che un Comune deve guardare se vuole che un piccolo operatore locale possa concorrere.

Quarta decisione chiave: chi produce disagio paghi

Abbiamo mostrato, negli articoli precedenti, che il valore di uno stabilimento si è spostato dalla sabbia alla ristorazione e all’intrattenimento. Questo ha generato costi pubblici: rifiuti, pulizia notturna, vigilanza, usura del lungomare, conflitto con i residenti. È ragionevole che chi li genera contribuisca di più.

Il bando non può scrivere che chi esercita somministrazione paga un canone maggiorato, e non può occuparsi delle risse: la sospensione della licenza di un esercizio dove si verificano disordini spetta al Questore, i divieti di accesso alle aree urbane pure, le zone a vigilanza rafforzata al Prefetto.

Quello che il bando può fare sono quattro cose concrete. La prima è contingentare la funzione serale per tratto e non per concessione. Il regolamento comunale sulle attività rumorose è già severo: due serate di musica dal vivo fino all’una e trenta, una di musica riprodotta fino alle due, divieto assoluto fra le tredici e le sedici e trenta, altoparlanti rivolti verso il mare. Ma il tetto è individuale e il disturbo è cumulativo, e con ventisei concessioni per chilometro su cinquecento metri di fronte contiguo si possono autorizzare fra quaranta e sessanta serate a settimana: da sei a nove eventi in contemporanea ogni notte, con tutti i titoli in regola e nessuno che violi nulla.

La seconda è l’azzonamento funzionale dei lotti: il piano di spiaggia vigente divide già l’ambito in quattro settori, e quella perimetrazione può distinguere lotti con funzione di intrattenimento serale e lotti a vocazione quieta, concentrando la funzione dove il danno è minore e tenendola lontana dal fronte residenziale. Lo strumento esiste dal 2009 e non è mai stato usato a questo scopo.

La terza è la TARI, e merita attenzione perché è l’unica leva di questo elenco il cui gettito resta al Comune. I coefficienti di legge attribuiscono agli stabilimenti balneari una produzione di rifiuti fra 4,1 e 6,2 chilogrammi per metro quadro all’anno; ai ristoranti fra 29,9 e 90,6; ai bar fra 22,6 e 64,8. La superficie di ristorazione di uno chalet dovrebbe dunque sopportare un coefficiente da sette a quindici volte quello della superficie di spiaggia. Se il Comune assoggetta l’intera concessione alla categoria «stabilimenti balneari», il vetro e gli imballaggi di una serata di consumazioni sono tassati a una frazione di quello che producono. Serve una cosa sola, la stessa che serve al canone: l’obbligo di dichiarare le superfici distinte per destinazione, con aggiornamento annuale e clausola risolutiva in caso di difformità.

La quarta sono le obbligazioni in natura differenziate sui lotti che portano la funzione serale: addetti alla vigilanza nelle serate con musica, pulizia e ripristino del tratto entro un’ora dall’apertura del giorno successivo, servizi igienici aperti fino alla chiusura effettiva, limitatore di potenza tarato e sigillato, un referente reperibile di notte con il recapito comunicato alle forze dell’ordine. Qui il bando è davvero libero, perché un’obbligazione accettata in un’offerta di gara non è un tributo imposto: è un impegno contrattuale, e su quello non esiste un tetto di legge ma un limite di proporzionalità. La bozza nazionale, da parte sua, prevede verifiche almeno ogni due anni su continuità, qualità dei servizi e realizzazione degli investimenti, con avvio della decadenza in caso di inadempienza: per la prima volta quegli obblighi hanno una sanzione.

L’analisi economica viene prima di tutto

Accollare oneri non sostenibili ai nuovi concessionari è un modo per non raggiungere gli obiettivi, facendo fallire le gare — e il settore ha bisogno dell’innovazione che nuovi soggetti possono portare. La sostenibilità delle clausole non è una concessione agli operatori: è la condizione perché siano rispettate invece che aggirate. Occorre quindi che i Comuni si esercitino seriamente e in modo trasparente sui modelli economico-finanziari delle concessioni, tenendo conto del mix di servizi, della redditività e dei costi e benefici che generano per la collettività. È anche il modo per immaginare innovazioni gestionali a favore di operatori e cittadini.

Il tempo stringe

Al 30 giugno 2027 mancano otto mesi. Tre cose vanno fatte prima, e nessuna richiede un euro di spesa.

La prima è l’accertamento della scarsità, che condiziona il tipo stesso di procedura e che nessuno dei sei Comuni fermani ha avviato. La perimetrazione è l’atto più impugnabile dell’intera procedura, e farla in fretta senza contraddittorio non fa risparmiare tempo: lo fa perdere in tribunale.

Il 9 ottobre la Regione Marche ha riunito i ventitré Comuni costieri e le associazioni di categoria, avviando una ricognizione delle spiagge sul modello della legge calabrese del maggio 2026, che subordina le gare all’accertamento preventivo della scarsità: se la risorsa non è scarsa, assegnazioni trasparenti e proroga dei titoli esistenti. L’obiettivo dichiarato nella riunione è evitare le gare generalizzate del 2027, e le mappature delle associazioni indicherebbero arenili liberi oltre il venticinque per cento. Nessun atto è stato adottato, e il 22 ottobre un’interrogazione in Consiglio regionale ha chiesto alla Giunta su quali basi si ipotizzi il rinvio. Negare la scarsità della risorsa spiaggia a Porto San Giorgio, dove l’occupazione del fronte mare sta fra il 66 e il 72 per cento, è difficile da immaginare e suonerebbe come una presa in giro.

La seconda è la classificazione delle superfici, da cui dipende il canone a base d’asta. Va fatta prima, perché il bando si pubblica tre mesi prima che le strutture diventino formalmente pertinenze dello Stato, e la classificazione scelta in quel momento resterà in vigore per tutta la durata della concessione.

La terza è lo schema condiviso fra i sei Comuni almeno su lotti, durata e criteri. Ventuno chilometri di costa continua con sei regole diverse non producono concorrenza: producono arbitraggio fra confini. Diversificare ha senso solo dove la geografia lo impone — e la geografia, in questa provincia, impone di diversificare la durata secondo l’erosione, non i criteri di gara secondo il municipio.

Su quest’ultimo punto, qualcosa si è mosso. Il 22 ottobre, a Fermo, si è riunito un tavolo tecnico-istituzionale convocato dall’assessore Alessandro Ciarrocchi con i sindaci, gli assessori e i responsabili degli uffici demanio dei sei Comuni costieri, per definire un metodo di lavoro condiviso ed evitare che ciascuno proceda da solo. È la cosa giusta nel momento giusto, e va riconosciuta. Sull’agenda di quel tavolo, però, non sembra che ci siano i lotti, non c’è la durata, non ci sono i criteri di selezione e non c’è l’accertamento della scarsità. Sono le quattro decisioni di cui questo articolo ha provato a mostrare il peso — e sono quelle che un tavolo fra uffici non può prendere da solo, perché non sono tecniche.

Perché non se ne parla?

Nel 2027 il litorale fermano tornerà oggetto di una scelta, per la prima volta dopo venticinque anni. Questa serie ha provato a indicare obiettivi e criteri di valutazione in un’assenza quasi completa di dibattito pubblico.

Qualcosa, nelle ultime settimane, si è mosso: un tavolo tecnico fra i sei Comuni, una ricognizione regionale, un’interrogazione in Consiglio regionale. Ma un tavolo fra uffici non è un dibattito pubblico, e nessuno dei sei Comuni ha ancora pubblicato l’elenco delle proprie concessioni, dei canoni che incassa lo Stato e dei piani di spiaggia che li regolano: la prima cosa che serve per discutere è sapere, e quel sapere resta in un cassetto.

Quando una decisione che vincola venti anni di un bene comune viene preparata nelle stanze tecniche e annunciata a cose fatte, il risultato non è soltanto una cattiva decisione: è una comunità a cui non è stato chiesto nulla. Tuto questo non appare casuale: si legge in controluce di usare un bene pubblico come strumento di consenso.


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