Dichiarazione dei redditi dei terreni: tutto ciò che serve sapere


Non è semplice dichiarare i redditi dei terreni che sono distinti in reddito dominicale e in reddito agrario.

Se l’attività agricola è esercitata dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale, questi deve dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario.

Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario mentre il reddito agrario deve essere dichiarato da chi esercita l’attività agricola.

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1) I terreni che non vanno dichiarati

Nel Quadro RA non vanno dichiarati:

  1. i redditi che non sono produttivi di reddito dominicale e/o agrario quali:
    • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (ad, esempio, i cortili, i giardini, ecc.);
    • i terreni che sono utilizzati dal possessore come beni strumentali  nell’esercizio della propria attività produttiva di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917;
    • i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero della cultura, a condizione che il proprietario non abbia percepito alcuna somma per tutto l’anno precedente, circostanza che deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro il termine di tre mesi dalla data in cui sia stato riconosciuto lo stato di pubblico interesse;
    • i terreni dati in affitto per usi non agricoli (ad esempio, per una cava o una miniera) e quelli situati all’estero in quanto sono redditi diversi, da indicare nel quadro RL.

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2) La compilazione del Quadro RA

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario traibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole indicate all’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione che sono impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.

Fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 32, comma 3-bis, il reddito agrario e il reddito dominicale delle colture che sono prodotte utilizzando immobili che sono oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, è determinato mediante l’applicazione alla superficie alla particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementa del 400%, regola da applicare sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario (artt. 28, comma 4-ter, e 34, comma 4-bis.

L’utilizzazione del quadro RA

Deve utilizzare il Quadro RA:


  • chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni che sono situati nel territorio dello Stato e che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; nel caso di usufrutto o di altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il reddito dominicale e il reddito agrario del terreno;
  • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nel caso di conduzione associata dichiarano soltanto il reddito agrario, a decorrere dalla data in cui il contratto ha effetto;
  • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo; se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va dichiarato soltanto il reddito agrario.

Deve compilare il Quadro RH il partecipante dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto.

Dall’anno di imposta 2024:

a) sono attività agricole principali le produzioni di vegetali che sono realizzate tramite l’utilizzazione di immobili che sono oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/8, D/9 e D/10 (ad esempio, vertical farm e colture idroponiche); il d.m. previsto dall’art 32,  comma 3-bis indicherà il limite di superficie non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, oltre all’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione e delle modalità di dichiarazione al catasto dei fabbricarti dei suddetti immobili che sono utilizzati per la produzione di vegetali

– le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni rilevanti, registrate o soggette a registrazione, ai fini dell’IVA, derivanti dall’esercizio delle attività indicate all’art. 2135 c.c., essendo ricomprese tra i redditi agrari.

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3) La determinazione del reddito

L’art. 1, comma 44, della l. 11.12.2016, n. 232, dispone che per gli anni 2024, 2025 e 2026 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

limite di reddito % imponibilità
fino a 10.000 euro 0 %
oltre 10.000 e fino al 15.000 euro 50%
oltre 15.000 euro 100%

La regola si estende anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto (art. 1, comma 705, della l. 30.12.2018, n. 145) a condizione che:

  • siano appartenenti al medesimo nucleo familiare del coltivatore diretto;
  •  siano iscritti nella previdenza agricola;
  • partecipino attivamente all’esercizio dell’attività agricola

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4) La rivalutazione dei redditi

Il reddito dominicale e agrario sono determinati mediante appositi coefficienti catastali applicando le seguenti avvertenze:

  • nel Quadro RA va indicato il reddito dominicale e il reddito agrario che risultano dagli atti catastali non rivalutato;
  • va operata la rivalutazione nella misura dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario;
  • l’importo così determinato va ulteriormente rivalutato del 30%, fatta eccezione per i coltivatori diretti (più avanti indicati come “CD” e gli imprenditori agricoli professionali (più avanti indicati “IAP) (considerando  anche che per tali soggetti sussiste l’ esonero dal computo dell’IRPEF e delle addizionali relative fino al reddito complessivo di € 10.000).

Il reddito dominicale e il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili che sono oggetto di censimento al catasto dei fabbricati (art. 32, comma 2, lett. b-bis) è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insite l’immobile della tariffa di estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400%. Il reddito dominicale, come sopra determinato, non può essere inferiore alla rendita catastale, rivalutata del 5% (art. 3, comma 48, della l. 23.12.1996, n. 6624, e circolare 8.8.2025, n. 12/E), attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 3 ovvero in via transitoria di cui all’art. 28, comma 4-ter.

Se i terreni sono concessi in affitto per uso agricolo, con contratto di durata non inferiore a cinque anni, non si applica la rivalutazione dei redditi dominicali nella misura dell’80% e dei redditi agrari nella misura del 70% se l’affittuario è un giovane agricoltore (art. 14, comma 3, della l. 15.12.1998, n. 441):

  • che non ha ancora compiuto 40 anni di età;
  • che ha la qualifica di CD o di IAP (anche in forma società che è posseduta prevalentemente da CD e da IAP); la qualifica può essere assunta anche successivamente alla stipulazione del contratto di affitto ma entro due anni da tale data.  

LA RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

RIVALUTAZIONE

NO CD/IAP – REDDITO DOMIN.


NO CD/IAP –REDDITO

AGRARIO

CD/IAP – REDDITO DOMIN.

CD/IAP – REDDITO AGRARIO

CD/IAP FINO 40-REDDITO DOM. (a)


CD/IAP FINO 40- REDDITO AGR. (a)

Rendita catastale

100

100

100


100

100

100

Rivalutazione l. n. 662/1996

80%


70%

80%

70%


Rendita rivalutata

180

170

180

170


100

100

Ulteriore rivalutazione

30%

30%


Rivalutazione totale


234

221

180

170

130


130

  1. (a)

(a) Il contratto di affitto deve avere una durata minima di cinque anni.

Avvertenza: nella dichiarazione dei redditi al Quadro A del Modello 730 e al Quadro RA del modello Redditi – Persone fisiche va indicata la rendita catastale non rivalutata, ma ai fini del computo della partecipazione al reddito complessivo va considerata la rendita catastale rivalutata.

5) Le agroenergie

Sono effettuate dagli imprenditori agricoli sono considerate “attività connesse” ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, per cui sono produttive di reddito agrario (art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n. 266) e vanno indicate nel Quadro RA, la produzione e la cessione di energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili cioè:

  • agroforestali (c.d. “biomasse”) fino a 2.400.000 kWh anno;
  • fotovoltaiche: fino a 260.000 kWh anno;
  • di carburanti ottenuti da produzioni di vegetali che provengono prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici che derivano da prodotti agricoli che provengono prevalentemente dal fondo;

 Per la parte eccedente di produzione di energia non è possibile presentare il modello 730 ma va utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche, compilando il Quadro RD, ovvero, se è stata esercitata l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, il Quadro RF o RG, secondo le relative istruzioni. La compilazione del Quadro RF o RG comporta l’obbligo di compilare il Quadro RA per determinare il reddito che deriva dalla produzione di energia entro i limiti descritti.

La funghicoltura e il Quadro RD

In mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicali e agrari delle superfici sono adibite alla funghicoltura sono determinati mediante l’applicazione della tariffa di estimo più alta in vigore nella provincia in cui è situato il terreno. Questo metodo va applicato anche alle superfici che sono adibiti alle colture che sono prodotte in serra.

La funghicoltura è considerata attività agricola quando è svolta tramite l’utilizzazione di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

Se è superato tale limite, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa per cui va compilato il Quadro RD.

Il Quadro RD deve essere compilato anche per dichiarare il reddito che deriva:


– dalle attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaisti di cui all’art. 2135 c.c. nel limite del 10% del volume d’affari, da altri imprenditori florovivaistici;

– dalla produzione e cessione di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter);

– dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti indicati all’art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n. 266, se detti redditi sono determinati secondi i criteri previsti dal citato comma 423;

– dallo svolgimento dell’attività di agriturismo (l. 20.2.2006, n. 96), di enoturismo (art. 1, commi da 502 a 504, della l. 22.12.2017, n. 205) e di oleoturismo (art. 1, commi 513 e 514, della l. 27. 12. 2019, n. 160).

AVVERTENZE


Il titolare dell’impresa agricola familiare e il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria devono attribuire le quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge indicandole nell’apposito prospetto del Quadro RS.

E’ tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato, presente nel Quadro RS,  il contribuente che ha beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione

I sistemi di determinazione forfetaria del reddito non sono esclusivi poiché il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione (o la revoca) per osservare le regole in materia di reddito d’impresa (Quadro RF o RG) nella dichiarazione.

Se il contribuente esercita anche attività che producono reddito d’impresa da dichiarare nel Quadro RF o RG, nella compilazione di tali quadri non deve tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichiarati nel Quadro RD per cui nel Quadro RF è necessario effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti che sono imputati al conto economico.


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