Dal 2027 cambia la tassazione del TFR? Le novità riguardano solo la norma di riferimento: all’abrogazione delle regole storiche segue il nuovo assetto del TUIR
Cambio di passo sul TFR? Solo sul fronte della normativa, ma non nella sostanza.
Dal 1° gennaio 2027, con l’entrata in vigore del nuovo TUIR, lavoratori e aziende saranno chiamati a fare i conti con un riassetto normativo.
Il decreto legislativo n. 117/2026 raccoglie anche le regole relative al trattamento di fine rapporto e, all’abrogazione della norma storica contenuta nella Finanziaria 2027 in merito alla clausola di salvaguardia in materia di tassazione del TFR, corrisponde una raccolta più organica delle regole da seguire.
TFR, resta anche nel 2027 la clausola di salvaguardia
La tassazione del TFR segue regole specifiche: le somme corrisposte al termine del rapporto di lavoro vengono tassate separatamente, per evitare che gli importi accumulati nel corso degli anni di lavoro – sommati allo stipendio dell’anno – facciano aumentare l’IRPEF complessiva dovuta per l’anno di riferimento.
La tassazione separata del TFR serve per neutralizzare gli effetti della progressività per scaglioni dell’IRPEF. L’aliquota da applicare alla cosiddetta “buonuscita” viene calcolata dall’Agenzia delle Entrate, secondo una media e una procedura che tiene conto anche degli anni di servizio.
Alle regole di cui sopra si affianca la cosiddetta clausola di salvaguardia, introdotta con la Finanziaria del 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) successivamente alla riforma delle regole IRPEF, per evitare penalizzazioni nella tassazione del TFR.
In sostanza, in sede di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta dal lavoratore è prevista l’applicazione delle aliquote IRPEF più vantaggiose tra quelle vigenti e quelle previste fino al 2006.
In fase di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate effettua d’ufficio un doppio calcolo, determinando l’imposta:
- applicando l’IRPEF vigente al momento della cessazione;
- applicando le aliquote e gli scaglioni IRPEF del 2006.
Tra i due risultati, viene applicato automaticamente il sistema con la tassazione inferiore.
Un meccanismo che è confermato dal 1° gennaio 2027: l’articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026, con il quale è stato approvato il nuovo TUIR, ha abrogato la norma di vantaggio contenuta nell’articolo 1, comma 9, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La stessa viene però riportata nell’articolo 21, che al comma 11 prevede quanto segue:
“11. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.”
TFR 2027, tassazione favorevole confermata ma il nuovo TUIR cambia la norma
Nelle ultime ore si è acceso il dibattito sulla possibile abrogazione della tassazione pro-contribuente. Il motivo? La necessità di navigare il nuovo TUIR con attenzione. Ed è questo uno dei temi fiscali più importanti per il 2027, quando prenderà il via la riforma della struttura delle norme tributarie.
I nuovi testi unici necessitano di essere studiati e analizzati con cura, per evitare errori di valutazione, come nel caso della norma sul TFR che, come detto, non cambierà per le somme liquidate dal prossimo anno.
Per capire come funziona la clausola di salvaguardia e perché il rischio di una sua abolizione ha scatenato discussioni accese tra lavoratori e addetti ai lavori, è utile “riavvolgere il filo” sulle regole di calcolo dell’IRPEF e, in particolare, vedere quali fossero le procedure in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Le aliquote applicate, secondo il meccanismo a scaglioni, erano le seguenti:
- IRPEF del 23 per cento fino a 26.000 euro di reddito;
- IRPEF del 33 per cento fino sopra i 26.000 euro e fino a 33.500 euro di reddito;
- IRPEF del 39 per cento oltre i 33.500 euro e fino a 100.000 euro;
- IRPEF del 39 per cento più un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte eccedente il valore dei 100.000 euro (aliquota IRPEF effettiva del 43 per cento per i redditi più alti).
La riforma introdotta dalla Finanziaria del 2007 ha esteso la progressività di tassazione, andando a “colpire” i redditi della fascia intermedia. Dall’aliquota unica del 39 per cento per il “maxi scaglione” dai 33.500 ai 100.000 euro, si è passati a una struttura che ha visto aumentare prima la percentuale di tassazione.
Ad oggi, ad esempio, l’aliquota IRPEF più elevata del 43 per cento scatta già superati i 50.000 euro di reddito.
| Aliquote IRPEF 2026 | Scaglioni di reddito |
|---|---|
| 23 per cento | Fino a 28.000 euro |
| 33 per cento | Da 28.001 a 50.000 euro |
| 43 per cento | Da 50.001 |
Da quanto sopra emerge chiara quindi la logica del meccanismo di salvaguardia in materia di tassazione del TFR.
La cancellazione della norma andrebbe a sfavore soprattutto dei TFR con reddito di riferimento superiore a 50.000-60.000 euro, dove il sistema del 2006 beneficiava di uno scaglione intermedio al 39 per cento prima del 43 per cento, mentre oggi il 43 per cento scatta subito dopo i 50.000 euro.
Tradotto in termini pratici, i dipendenti con retribuzioni medio-alte e carriere più lunghe verrebbero penalizzati. Un rischio che per ora non si corre, stante la conferma delle regole a doppio binario previste attualmente.
TFR, tassazione di favore per la previdenza complementare
Vale la pena ricordare che ulteriori e più vantaggiose regole di tassazione sono previste per chi ha destinato o destinerà il TFR a un Fondo Pensione (chiuso, aperto o PIP) rimane totalmente escluso da queste regole.
Alla prestazione finale erogata dalla previdenza complementare si applica infatti una ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva con aliquota del 15 per cento, che si riduce dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a raggiungere un livello minimo del 9 per cento.
Si tratta di un’evidente spinta a trasferire il TFR dalle casse delle aziende ai fondi pensione, affiancandosi al cambio di passo già previsto per i lavoratori di nuova assunzione dal mese di luglio 2026.
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